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In attesa dell’aggiornamento delle tariffe, l’articolo 1, comma 128, della Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, definita con decreto interministeriale annuale.
La riduzione in parola non si applica ai premi assicurativi per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle tariffe (decreti interministeriali 27 febbraio 2019) e, dal 1° gennaio 2023, anche ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in
attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC (decreto interministeriale 6 settembre 2022) nonchè ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali (decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126).
L’INAIL, con la circolare n. 46 del 23 dicembre 2024, ha fornito istruzioni sulla misura della riduzione applicabile nel 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Riduzione dei premi INAIL: ambito di applicazione 2025
L’INAIL chiarisce che, per l’anno 2025, la riduzione dei premi e contributi si applica esclusivamente:
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Riduzione dei premi INAIL: misura 2025
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2025 è fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024.
Gli Indici di Gravità Medi (IGM) sono quelli previsti per il triennio 2023-2025 dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176, approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Riduzione dei premi INAIL: criteri di applicazione
I criteri di applicazione sono stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 e l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.
Attività iniziata da oltre un biennio
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA).
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.
Attività iniziata da non oltre un biennio
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93), gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L.147/2013 Polizze Speciali, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale dell’INAIL – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.
Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
L’INAIL fa infine presente che, se nel corso del biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, per l’applicazione della riduzione 2025 non è necessario presentare una nuova istanza.
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