Transizione 5.0: codici tributo e novità 2025

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Il 2025, per il piano Transizione 5.0, si apre con modifiche importanti introdotte dalla nuova Legge di bilancio ed in parte già anticipati nei precedenti contributi editoriali. In dettaglio, i commi 427-429 confermano una serie di disposizioni che modificano la disciplina del credito d’imposta come di seguito riportato:

  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
  • per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici, si modifica l’incremento della base di calcolo del beneficio fiscale;
  • lo scaglione con tetto a 2,5 milioni di investimento e quello da 2,5 a 10 milioni vengono accorpati in uno solo e, per quanto riguarda le aliquote, il secondo scaglione eredita le aliquote più alte dell’attuale primo scaglione;
  • si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario;

  • viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% ed al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A ex Legge n.232/2016 n. 232, beneficiari del credito d’imposta Industria 4.0, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • si riconosce la riduzione dei consumi energetici nei progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) ed in presenza di un apposito contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento;
  • si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Le disposizioni sopra indicate si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e,  con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti, la loro fruizione sarà subordinata ad una comunicazione del GSE.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Altra novità importante, arrivata nel mese di dicembre 2024, riguarda il via libera alle compensazioni dei crediti mediante l’introduzione del correlato codice tributo avvenuto con la Risoluzione n. 63/E del 2024. Come ben noto, l’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta utilizzabile in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24; l’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il GSE, a tal fine, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per consentire tale utilizzo, viene istituito il seguente codice tributo: “7072 – Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”. Si ricorda tuttavia che  l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24.



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