Cartelle esattoriali, arriva la rateizzazione: ecco chi può farla e come funziona

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Più rate e più tempo per pagare le cartelle. A partire dal 1° gennaio 2025, sono in vigore nuove disposizioni per la rateizzazione delle cartelle di pagamento, applicabili alle richieste presentate da tale data.

Come scrive Agenzia nella sua guida diffusa oggi, «I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un’unica soluzione, possono pagare a rate grazie all’istituto della rateizzazione.

La Guida su La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento vuole essere uno strumento utile a illustrare le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, a partire dal 1° gennaio 2025».

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

I nuovi termini

La riforma ha modificato l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72. Si è infatti passati a:

• 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;

• 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;

• 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Se, quindi, il contribuente intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (la soglia vale per ogni singola richiesta), è sufficiente che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

Come fare richiesta

Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta. La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza.

Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve, invece, documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Inoltre, per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

AdeR, impegnata nel potenziamento e nella semplificazione delle modalità di fruizione dei propri servizi, ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico- finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

Riammissione

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

Cosa è dilazionabile e cosa no

Il vademecum dell’Agenzia è molto dettagliato, elenca per esempio cosa è dilazionabile e cosa non lo è. «Le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio.

L’art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

• Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;

• altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti».

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:

✓ opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;

può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati);

c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR la competenza di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);

d. oggetto della c.d. “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della misura per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Source link