Crediti tributari, gestione societaria, documenti contabili e debiti commerciali: le massime della Corte dei conti

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Cessione crediti fiscali

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Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accordo transattivo sui crediti tributari

In sede di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto la normativa vigente non lo prevede. Rileva, il comma 2-bis dell’articolo 23 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che continua a riferirsi soltanto ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, senza menzionare i tributi locali. Il legislatore, in altre parole, continua a disegnare un perimetro che non contempla, al suo interno, i tributi locali (certamente per quelli auto-amministrati).
Si tratta di un’omissione che, allo stato attuale, deve intendersi come voluta, ovvero equivalente a una vera e propria preclusione tacita (ancorché, auspicabilmente, temporanea), in forza del noto brocardo per cui dove la legge tace non vuole, anche perché il legislatore ben avrebbe potuto, nel ri-disciplinare la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilità fiscale anche dei tributi locali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 256/2024

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Gestione societaria

Gli atti e i comportamenti del Comune quale socio, pur nel libero esercizio dei diritti derivanti dal contratto e dalla legge, devono essere, oltre che leciti, improntati a correttezza e buona fede, gravando sull’ente locale l’obbligo di una gestione del patrimonio volta ad assicurare comunque la massima redditività possibile dell’investimento a suo tempo operato, laddove sia venuta meno la continuità e l’effettività della sua destinazione alle finalità istituzionali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 264/2024

Inattendibilità dei documenti contabili

In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è senz’altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa come emerge dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’allegato 1 al Dlgs 118/2011. In merito all’obbligo dell’ente di ristabilire una rappresentazione veritiera, attendibile e corretta dei propri saldi finanziari in caso di ritenuta erroneità nei documenti contabili al momento dell’adozione della delibera, la prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia, da quel momento in poi, è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l’attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2024.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 263/2024

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Secondo una recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte sui controlli finanziari, «La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno». Di conseguenza, la cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, sarebbe stata consentita dalla norma solo nell’anno 2024, in quanto esercizio successivo a quello in cui risultano essere state rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell’articolo 1 della legge 145/2018.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 265/2024



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