Saldi, come riconoscere gli sconti falsi

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Roma, 16 gennaio 2025 – L’inizio del 2025, come ogni anno, è segnato dai saldi invernali, momento in cui i consumatori possono acquistare prodotti a prezzi ribassati e portare a casa delle buone occasioni.

Sconti falsi – Pixabay

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Come in tutti i casi in cui aumentano gli acquisti, non è così improbabile incappare in alcune situazioni spiacevoli, come truffe o, in questo specifico caso, sconti falsi. Capire di essere in di fronte a uno scenario di questo tipo non è sempre facile e immediato, ma a tutela dei consumatori ci sono delle nuove norme europee alle quali possono essere affiancate una serie di buone pratiche consolidatesi nel tempo, specie dopo l’avvento e la crescita degli acquisti online.

Sconti falsi, come riconoscerli

L’Italia, come tutti gli altri Paesi membri dell’Unione europea, ha recepito la direttiva 2016/2161, anche detta Omnibus, la quale prevede delle tutele per i consumatori specie nel periodo dei saldi di stagione. La regolamentazione europea, infatti, si occupa di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Per ciò che riguarda i saldi, nello specifico, la Omnibus obbliga i commercianti a esporre una doppio prezzo dei prodotti e servizi in vendita, ovvero quello di partenza e il risultante dello sconto, oltre alla percentuale che è stata applicata. E ancora, il prezzo da scontare deve, per legge, essere quello più basso che è stato applicato per quel dato bene o servizio nel corso degli ultimi 30 giorni. Come evidente quest’ultimo punto non è di facile controllo, con i consumatori che in molti casi lamentano prezzi rialzati sui prodotti prima dell’applicazione dello sconto.

In ogni caso, per riconoscere gli sconti falsi i consumatori devono prima di tutto verificare le corrette indicazioni dei cartellini di vendita, magari controllando se, prima dei saldi, il prezzo da scontare era realmente quello indicato o è stata applicata una pratica scorretta. In caso di riscontrata irregolarità, il consiglio è rivolgersi alle forze dell’ordine o, comunque, di segnalare al titolare del negozio le proprie istanze.

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La trasparenza sugli sconti

La direttiva Omnibus si sofferma molto soprattutto sul tema della trasparenza degli sconti e delle promozioni. Il suo scopo principale è tutelare i consumatori rispetto ai casi in cui i negozianti alzino, poco prima dei saldi, il prezzo di vendita dei prodotti, assumendo di fatto un comportamento sleale.

Come detto, la regola generale europea prevede la doppia esposizione del prezzo e della percentuale di sconto applicata, anche se ci sono alcune eccezioni a questa regola generale. Più nel dettaglio, sono esentati i prodotti:

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  • che sono sul mercato da meno di un mese;
  • agricoli;
  • alimentari deperibili.

La direttiva Omnibus e gli sconti online

Molto della direttiva Omnibus pone il focus sugli acquisti, e dunque anche gli sconti, che vengono applicati online dai portali di vendita. Anche in questo contesto è possibile per i consumatori incappare in sconti falsi, motivo per cui si è reso necessario l’intervento.

Nelle vendite online, entrando più nel dettaglio, ci sono diverse pratiche commerciali che vengono considerate ingannevoli dalla direttiva Omnibus. Si tratta:

  • della promozione in uno Stato membro Ue di un bene comunicato come identico a un bene che viene commercializzato in altri Paesi membri nel caso in cui il prodotto sia significativamente diverso per composizione o caratteristiche (dual quality);
  • la presenza di annunci pubblicitari a pagamento sui portali di vendita che assicurano, a chi versa dei soldi, la possibilità di ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
  • la rivendita di biglietti per eventi che sono stati acquistati avvalendosi di strumenti automatizzati come i bot;
  • la creazione e l’utilizzo di false recensioni del prodotto o del servizio offerto, specie nel caso in cui sia impossibile verificarne l’autenticità.

Cosa rischiano i commercianti che non rispettano le regole

La direttiva Omnibus tutela i consumatori imponendo ai commercianti un comportamento da seguire e, qualora questo non dovesse essere rispettato, fissa delle sanzioni. Il regime sanzionatorio, più nello specifico, è stato modificando prevedendo l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo delle sanzioni che possono essere erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di pratica commerciale scorretta. Ecco dunque che la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli altri Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello.

Oltre a essere denunciati all’Agcm, Autorità garante della concorrenza e del mercato, i commercianti che applicano sconti falsi rischiano delle sanzioni pecuniaria che vanno, a seconda dell’entità del danno arrecato, da 516 euro a 3.098 euro, con la somma che nel caso massimo scende a 1.032 euro in caso di pagamento immediato.

La direttiva Omnibus, i punti fondamentali

Fin qui abbiamo posto l’attenzione sugli aspetti legati agli sconti presenti nella direttiva Omnibus, ma se volessimo estendere il campo d’azione e vedere quali sono i punti fondamentali previsti dalla regolamentazione europea è possibile dire che questa si concentra su specifiche tutele.

Tra le principali novità introdotte troviamo:

  • la maggiore trasparenza chiesta ai negozianti verso i consumatori, specie per ciò che attiene i già citati annunci di riduzione di prezzo
  • gli obblighi informativi per il commercio elettronico. Più nel dettaglio è importante che vengano fornite le caratteristiche principali dei beni e servizi, il prezzo totale e gli altri costi accessori. E ancora, c’è
  • l’obbligo di dichiarare l’impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi e l’obbligo di informare il consumatore dell’esistenza della garanzia legale di conformità anche per i beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali (quali, ad esempio, contenuti audio e video) e di specificare tutte le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità dei prodotti e servizi offerti
  • la classificazione come scorrette di nuove pratiche commerciali. Viene nello specifico deciso lo stop per il dual quality, il secondary ticketing e una stretta decisiva sulle finte recensioni online.



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