Rientro in Italia dal Regno Unito: aspetti fiscali

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Il rientro in Italia dal Regno Unito è una casistica che si può presentare per tutti quei soggetti che decidono di rientrare nel nostro Paese o di venire a viverci per la prima volta. Tuttavia, il trasferimento comporta una serie di considerazioni fiscali cruciali che devono essere attentamente valutate per garantire una transizione senza intoppi e una gestione ottimale delle proprie finanze.

La residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale determina il paese in cui un individuo è soggetto a tassazione sul reddito globale. La normativa italiana (art. 2 del TUIR) tratta i residenti fiscali e i non residenti fiscali in modo diverso. I residenti fiscali sono tassati sul reddito mondiale, mentre i non residenti fiscali sono tassati solo sul reddito di fonte italiana. Un individuo è considerato residente fiscalmente se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri per la maggior parte dell’anno fiscale (più di 183 giorni):

  • Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.
  • Residenza: Dimora abituale in Italia.
  • Domicilio: Luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari.
  • Presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno.

È fondamentale determinare correttamente la propria residenza fiscale, poiché influisce direttamente sugli obblighi tributari sia in Italia che nel Regno Unito.

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In quanto residente fiscale in Italia, le imposte sul reddito sono dovute sul tuo reddito mondiale, indipendentemente da dove tale reddito venga prodotto. Il reddito imponibile include il reddito guadagnato come, ad esempio, il reddito derivante dalla locazione di immobili, dividendi e plusvalenze, lavoro, etc.

In base all’attuale regime fiscale, ai soggetti fiscalmente residenti in Italia si applicano solitamente le seguenti aliquote fiscali.

L’IRPEF

L’imposta lorda determinata dalla somma delle singole categorie reddituali imponibili è soggetta ad IRPEF, applicando le aliquote previste per ciascuno dei seguenti scaglioni di reddito (art. 11, co. 1, TUIR):

  • Primo scaglione, fino a 28.000 euro: aliquota 23%;
  • Secondo scaglione, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota 35%;
  • Terzo scaglione, oltre 50.000 euro: aliquota 43%.

Inoltre, sono dovute l’addizionale regionale e comunale:

  • Addizionale regionale: aliquote dal 1,23%-3,33%
  • Addizionale comunale: aliquote dal 0%-0,8%

Le agevolazioni fiscali per i soggetti che si trasferiscono in Italia

La normativa italiana mette a disposizione alcune agevolazioni per i soggetti che decidono di stabilirsi in Italia e trasferirvi la propria residenza fiscale. In particolare, si tratta delle seguenti:

  • Regime dei lavoratori impatriati (ex art. 5 D.Lgs. n. 209/23): agevolazione che consente una detassazione del 50% (60% con figli a carico) del reddito da lavoro dipendente o autonomo per 5 anni. Previsto un limite annuale di € 600.000 di reddito. Le condizioni da rispettare sono:
    • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
      • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
      • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
    • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
    • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  • Flat Tax per Neo-Residenti (art. 24-bis TUIR): Una delle misure più attraenti per gli stranieri è la flat tax di 200.000 euro all’anno per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, indipendentemente dal livello di reddito globale. Pagamento l’imposta si ha la possibilità di essere esentati dalla tassazione dei redditi di fonte estera (es. dividendi) e dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Il requisito è di non aver avuto residenza fiscale italiana nei 9 degli ultimi 10 anni. L’agevolazione ha durata di 15 anni.
  • Regime pensionati esteri (art. 24-ter TUIR): Per i pensionati con pensione di fonte estera di stabilirsi nelle regioni del Mezzogiorno, in comuni sotto i 20.000 abitanti la possibilità di sfruttare, per 10 anni, l’aliquota del 7% per i redditi da pensione ed i redditi di fonte estera.
  • Ricercatori e docenti: I ricercatori ed i docenti che decidono di svolgere questo tipo di attività in Italia, possono sfruttare un’agevolazione (c.d. “rientro dei cervelli“) che consente la detassazione del 90% del reddito generato in Italia, verificando specifici requisiti.

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

Il Regno Unito e l’Italia hanno in essere una Convenzione che mira a prevenire la doppia imposizione sui redditi e sulle plusvalenze. Le principali disposizioni del trattato includono quanto segue.

  • Imposta sulle plusvalenze e capital gain: Si applica un’aliquota fissa dell’imposta sulle plusvalenze pari al 26% alla vendita di titoli;
  • Imposta immobiliare – Le vendite di immobili italiani sono tassate al 26% se l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto e non è stato utilizzato come residenza principale di un individuo per la maggior parte dei cinque anni. Dopo cinque anni, non c’è imposta sulle plusvalenze sulle vendite di immobili italiani;
  • Redditi da pensione: i redditi da pensione di fonte privata sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza fiscale del percettore.
  • Crediti d’imposta: I contribuenti possono richiedere un credito per le imposte già pagate in uno dei due paesi, ma soltanto per le tipologie reddituali nei quali questo meccanismo si applica (es. redditi da lavoro dipendente, redditi immobiliari, etc).

Differenze del periodo di imposta e implicazioni fiscali

Una delle principali differenze tra il sistema fiscale britannico e quello italiano riguarda il periodo di imposta. Nel Regno Unito l’anno fiscale inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno successivo, mentre in Italia coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Questo disallineamento può creare complicazioni nel momento del rientro, soprattutto per i redditi prodotti durante l’anno di transizione.

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Per evitare la doppia imposizione fiscale, è necessario verificare l’applicabilità della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Nel caso di redditi prodotti in entrambi i paesi nello stesso periodo, sarà fondamentale determinare la residenza fiscale del soggetto in base ai criteri stabiliti dal diritto internazionale e dal Test di Residenza Statutaria britannico. Una corretta pianificazione fiscale può ridurre il rischio di controversie con le autorità fiscali di entrambi i paesi.

Per questo motivo è importante pianificare con anticipo il rientro in Italia dal Regno Unito, al fine di individuare il periodo migliore ed evitare situazioni di doppia imposizione del reddito.

Comunicazione del trasferimento dal Regno Unito

Un passaggio cruciale per chi lascia il Regno Unito è comunicare formalmente il trasferimento alle autorità britanniche. Questo implica compilare e inviare il modulo P85 all’HM Revenue & Customs (HMRC), dichiarando che si intende lasciare il paese e non si prevede di tornare a vivere lì a breve termine. Il modulo permette di richiedere eventuali rimborsi fiscali dovuti per l’anno in corso e di notificare il cambio di residenza fiscale.

La mancata comunicazione può comportare complicazioni amministrative, incluse richieste di tasse non dovute o difficoltà nel recuperare rimborsi spettanti. È consigliabile mantenere una documentazione dettagliata della corrispondenza con l’HMRC e fornire un indirizzo di contatto valido per eventuali comunicazioni future.

Problematiche di doppia imposizione sui redditi da lavoro dipendente

La doppia imposizione sui redditi da lavoro dipendente è una delle questioni più comuni per chi rientra in Italia dal Regno Unito. Questo fenomeno si verifica quando lo stesso reddito viene tassato sia nel paese di origine (il Regno Unito) sia nel paese di residenza fiscale (l’Italia). Fortunatamente, per evitare o mitigare questa situazione, esistono strumenti come la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.

Secondo la convenzione i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nel paese in cui il lavoro è effettivamente svolto. Tuttavia, se il contribuente è residente in Italia, l’Italia ha il diritto di tassare i redditi mondiali del soggetto, inclusi quelli prodotti all’estero.

Questo porta a due scenari principali:

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  1. Lavoro svolto interamente nel Regno Unito prima del rientro:
    • Il reddito da lavoro dipendente è tassabile nel Regno Unito.
    • L’Italia riconosce il credito per le imposte già pagate nel Regno Unito per evitare la doppia imposizione. Questo credito si applica fino a concorrenza dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito.
  2. Lavoro svolto in parte nel Regno Unito e in parte in Italia:
    • I redditi sono tassabili pro-quota nei due paesi, in base ai giorni effettivi di lavoro svolti in ciascun territorio. Anche in questo caso, il sistema di credito d’imposta previene la doppia tassazione.

Credito per le imposte estere

Il meccanismo del credito per le imposte estere è lo strumento chiave per evitare la doppia imposizione. Il credito è calcolato proporzionalmente all’imposta pagata nel Regno Unito, ma non può eccedere l’ammontare dell’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Ad esempio, se il Regno Unito applica un’aliquota più alta rispetto all’Italia, la differenza non è rimborsabile.

Per usufruire del credito d’imposta, è necessario presentare una documentazione adeguata nella dichiarazione dei redditi italiana (modello Redditi PF), includendo:

  • La prova del pagamento delle imposte nel Regno Unito (es. certificazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o dall’HMRC).
  • L’indicazione dei redditi percepiti e delle imposte già pagate.

Complicazioni nei periodi di transizione

I periodi di transizione, come quello del rientro in Italia, possono generare ulteriori difficoltà:

  • Sovrapposizione dei periodi fiscali: Il disallineamento tra l’anno fiscale britannico (6 aprile – 5 aprile) e quello italiano (1 gennaio – 31 dicembre) richiede un’analisi dettagliata per allocare correttamente i redditi.
  • Gestione delle agevolazioni: Nel Regno Unito, alcune componenti del reddito (es. fringe benefits) possono avere un trattamento fiscale diverso rispetto all’Italia. È fondamentale verificare come questi redditi siano trattati in entrambe le giurisdizioni.

Misure preventive e pianificazione fiscale

Per ridurre l’impatto della doppia imposizione, è consigliabile:

  1. Verificare in anticipo la residenza fiscale e chiarire il periodo di transizione con il supporto di un professionista.
  2. Assicurarsi che il datore di lavoro fornisca documentazione fiscale completa e dettagliata.

Una corretta pianificazione fiscale e il rispetto degli obblighi di dichiarazione sono essenziali per minimizzare l’onere della doppia imposizione e garantire la conformità con le normative fiscali di entrambi i paesi.

Aspetti previdenziali: trasferimento e continuità dei contributi

Un ulteriore elemento da considerare quando si rientra in Italia dal Regno Unito è la gestione dei versamenti contributivi effettuati presso il sistema previdenziale britannico, il National Insurance. L’Italia e il Regno Unito hanno stipulato una convenzione bilaterale, che è stata rinnovata e integrata nell’accordo post-Brexit, per garantire la totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici. Questo significa che i contributi versati alla National Insurance possono essere riconosciuti e considerati per il calcolo del diritto alla pensione in Italia. È essenziale presentare la documentazione necessaria presso l’INPS o l’ente previdenziale italiano competente, dimostrando i periodi lavorati e i contributi versati nel Regno Unito.

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Un altro aspetto importante è valutare se richiedere un eventuale rimborso di contributi non utili al sistema previdenziale italiano. Questo processo varia in base alla specificità della situazione del soggetto e può richiedere il supporto di un consulente esperto in diritto previdenziale internazionale.

Monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere

I soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia sono soggetti anche alle norme sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Sono in vigore aliquote aggiornate per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), che sono:

  • IVIE: 1,06% del valore catastale degli immobili esteri.
  • IVAFE: 2 per mille del valore nominale o di mercato delle attività finanziarie detenute all’estero, con 4 per mille per attività detenute in paradisi fiscali.

A questi fini, ad esempio, rilevano i conti correnti nel Regno Unito, gli investimenti finanziari, le varie tipologie di fondi previdenziali, ma anche partecipazioni societarie e beni immobili. In questo senso, quindi, l’applicazione di alcune delle agevolazioni viste prima può esentare da questo tipo di obblighi.

È obbligatorio includere queste informazioni nella dichiarazione dei redditi italiana, pena sanzioni severe (dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata per ciascun anno, con raddoppio per violazioni in paradisi fiscali). Per facilitare la conformità, è consigliabile mantenere una documentazione completa e aggiornata delle proprie attività estere.

Tassazione del conto ISA al rientro in Italia

Un altro aspetto rilevante riguarda i conti di risparmio individuali (ISA – Individual Savings Accounts) detenuti nel Regno Unito. Questi conti godono di vantaggi fiscali in territorio britannico, ma al rientro in Italia perdono il loro status di esenzione fiscale. I redditi generati dagli investimenti contenuti in un conto ISA diventano soggetti a tassazione in Italia come redditi di capitale.

Il contribuente deve dichiarare il conto ISA nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale sugli investimenti esteri. Inoltre, eventuali interessi, dividendi o plusvalenze derivanti dal conto saranno tassati secondo le aliquote italiane applicabili. È essenziale valutare l’opportunità di mantenere o liquidare tali conti, considerando anche i costi di gestione e gli obblighi di conformità fiscale.

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Consigli pratici per un trasferimento in Italia

Il trasferimento in Italia deve essere valutato con attenzione e pianificato in anticipo per valutare e comprendere l’impatto fiscale del trasferimento e valutare l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni alla propria situazione personale. Pertanto può essere utile:

  1. Consultare un esperto: Rivolgersi a un Dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale per una consulenza personalizzata (di seguito i nostri riferimenti).
  2. Pianificare in anticipo: Verificare la residenza fiscale e le implicazioni patrimoniali prima del trasferimento, in modo da valutare, anche numericamente l’impatto fiscale del trasferimento in Italia, sia per i redditi che per le imposte patrimoniali eventualmente dovute.
  3. Gestire la documentazione: Conservare tutta la documentazione ufficiale per assolvere ai vari obblighi fiscali in Italia.

Trasferirsi in Italia è una decisione che richiede una pianificazione attenta, soprattutto dal punto di vista fiscale.



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