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Videocorso del: 28 gennaio 2025 alle 10.30 – 12.30 (Durata 2 hh) Cod. 230095 Richiesto l’Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 22 gennaio 2025 alle 15.00 – 17.00 (Durata 2 hh) Cod. 230094 Richiesto l’Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
L’omessa dichiarazione non è reato senza il dolo specifico di evasione. Il fatto che il contribuente sia consapevole dell’entità dell’imposta evasa può giustificare l’addebito a titolo di dolo generico, mentre è soltanto il dolo specifico di evasione che giustifica il sacrificio dell’inviolabilità della libertà personale: la consapevolezza dell’oggetto dell’omissione costituisce solo uno degli elementi del fatto tipico, che può essere valorizzato insieme ad altri, come il disinteresse verso le richieste e le verifiche tributarie, oltre che l’eventuale reiterazione della condotta; il tutto per stabilire che l’omissione era finalizzata a evadere l’imposta.
L’INPS, col Messaggio n. 112/2025, ha annunciato che, a partire da oggi, 15 gennaio 2025, è attiva la procedura online per la presentazione delle domande di indennità di discontinuità destinata ai lavoratori del settore dello spettacolo, sostegno economico previsto dall’art. 2, co. 4 e 6, L. 106/2022 e attuato dal DLgs. 175/2023, finalizzato a compensare i periodi di inattività dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda. Destinatari e requisiti L’indennità è rivolta agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) appartenenti a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, purché non titolari di trattamento pensionistico diretto e in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino comunitario o straniero con regolare permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno un anno aver percepito, nell’anno di imposta precedente, un reddito IRPEF non superiore a 30.000 euro aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente aver conseguito un reddito prevalente da attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione al FPLS non essere stato titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente, fatta eccezione per i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità (art. 16, DLgs. 81/2015).
L’art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che modifica l’art. 5, co. 1, del DL 179/2012, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro imprese la PEC anche agli amministratori di società. Come indicato nel Dossier della Camera, la disposizione mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra imprese e PA.
Buonasera, impresa in regime forfettario iscritta al VIES riceve nel mese di marzo 2024 due fatture estere: Una fattura da soggetto Ue di acquisto di beni di euro 1.000,00; Una fattura da soggetto Ue di prestazione di servizi (“generica”) di euro 1.000,00. Non viene effettuato alcun adempimento nei tempi previsti.
Con la Risoluzione n. 4/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 5, co. 2-bis, del DL n. 63/2024, relativo ai contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. La risoluzione si concentra su aspetti legati alla pubblicità immobiliare e alla trascrizione nei registri immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online le bozze dei modelli 730/2025 e 770/2025, insieme alle relative istruzioni per la prossima stagione dichiarativa. Il nuovo modello 730 introduce importanti modifiche per ampliare la platea dei contribuenti che possono utilizzarlo, mentre il modello 770 è stato aggiornato per gestire nuove disposizioni normative.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30677 del 28 novembre 2024, ha stabilito che, in caso di pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori per conto del figlio, l’imposta di registro si applica con un’aliquota del 3 qualora non vi sia spirito di liberalità e sia previsto l’obbligo di restituzione della somma. Il Caso L’ordinanza riguarda un contratto di compravendita di un terreno, per il quale il prezzo è stato interamente corrisposto dai genitori dell’acquirente.
Buonasera. Il passaggio dal regime semplificato al regime forfettario per un professionista è soggetto al vincolo triennale o è libero come per le imprese, essendo entrambi regimi naturali Grazie In merito al quesito posto si rammenta che la Circolare 32/2023 afferma che: “Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori”.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità in materia di crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. In particolare con riferimento a) al bonus Industria 4.0: è soppresso il credito d’imposta targato 2025 riferito ai beni immateriali (permane quello targato 2024, pari al 15 della spesa, per i beni prenotati entro il 31/12/2024 ed effettuati entro il 30/06/2025) è introdotto il limite massimo di spesa pubblica di 2.200 milioni per gli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o prenotati entro il 31/12/2025 ed effettuati entro il 30/06/2026); il limite non opera per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2024 al bonus Transizione 5.0: è introdotta un’aliquota unica per gli investimenti fino a 10 milioni (35, 40 e 45 in base alla riduzione dei consumi energetici) viene eliminato il divieto di cumulo con i crediti d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e ZLS
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