La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche per chi acquista la prima casa. Scopri cosa cambia
- l’immobile si trovi nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività (anche se non retribuita, come nel caso di volontariato o studio);
- l’immobile sia situato nel Comune dove il datore di lavoro ha sede, se l’acquirente è stato costretto a trasferirsi all’estero per motivi di lavoro;
- l’immobile rientri nel territorio nazionale, purché sia acquistato come “prima casa” se l’acquirente è un cittadino italiano che vive all’estero.
Cambiamenti sulle spese di agenzia
Oltre all’allungamento dei tempi per la rivendita, le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025 prevedono anche modifiche riguardanti i costi per le agenzie immobiliari. Questi cambiamenti semplificano il processo per chi acquista casa, facendo lievitare in misura contenuta le spese burocratiche necessarie per beneficiare dell’agevolazione.
Cos’è l’agevolazione “prima casa” 2025?
L’agevolazione prima casa consente a chi acquista un’abitazione di godere di imposte ridotte, a condizione che siano rispettate determinate condizioni. La legge prevede che, se l’acquisto avviene da un privato o da un’impresa che vende senza IVA, si paga un’imposta di registro ridotta al 2% sul valore catastale dell’immobile, invece del 9%. Le imposte catastale e ipotecaria sono fisse e ammontano a 50 euro ciascuna.
Se invece l’acquisto avviene da un’impresa con IVA, l’imposta sul valore aggiunto è ridotta al 4% invece del 10%. Le imposte catastale, ipotecaria e di registro sono tutte fisse, pari a 200 euro ciascuna.
Per quali immobili si applicano le agevolazioni?
Le agevolazioni sono applicabili solo per alcuni tipi di immobili, che devono appartenere a specifiche categorie catastali. In particolare, si può usufruire dei benefici fiscali per case appartenenti alle seguenti categorie:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni tipiche dei luoghi).
Le agevolazioni sono, inoltre, valide anche per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione (come magazzini, garage, tettoie), purché si rispetti la regola di una sola pertinenza per ciascuna categoria (C/2, C/6, C/7). La pertinenza deve essere destinata a servizio dell’abitazione principale e deve essere acquistata nello stesso momento in cui si acquista la casa con l’agevolazione.
L’agevolazione, invece, non si applica per abitazioni appartenenti a categorie più lussuose come:
- A/1 (abitazioni signorili);
- A/8 (ville);
- A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico).
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