Aumenti retributivi nel triennio 2025- 2027 per il settore Moda Artigianato Conflavoro

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Aumenti retributivi nel triennio 2025- 2027 per il settore Moda Artigianato Conflavoro

Firmato, il 20/12/2024, tra CONFLAVORO PMI, FESICA e CONFSAL, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica scaduto in data 31 dicembre 2023

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Microcredito

per le aziende

 

Il nuovo CCNL, che decorre dall’1/1/2025 al 21/12/2027, è stato arricchito con nuovi istituti, tra cui l’ampliamento del campo di applicazione al settore Concia, con una specifica classificazione del personale e una disciplina dell’apprendistato ad hoc.

Il rinnovo del CCNL ha previsto la definizione di nuovi aumenti retributivi in più tranches per i vari settori merceologic a partire dal 1° gennaio 2025.

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/01/2025

Microcredito

per le aziende

 

Minimi al 01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Primo livello/ Q*

€ 1.976,00

€ 2.041,00

€ 2.114,00

Secondo livello

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

€ 1.850,00

€ 1.912,00

€ 1.980,00

Terzo livello

€ 1.697,00

€ 1.752,00

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

€ 1.815,00

Quarto livello

€ 1.568,00

€ 1.619,00

€ 1.677,00

Quinto livello

€ 1.503,00

Conto e carta

difficile da pignorare

 

€ 1.552,00

€ 1.607,00

Sesto livello

€ 1.439,00

€ 1.487,00

€ 1.540,00

Settimo livello

Prestito personale

Delibera veloce

 

€ 1.361,00

€ 1.406,00

€ 1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Vedi tabella

Inquadramento

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Minimi al 01/01/2025

Minimi al 01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Primo livello/ Q*

€ 1.975,00

€ 2.040,00

€ 2.113,00

Secondo livello

€ 1.863,00

€ 1.924,00

€ 1.993,00

Terzo livello

€ 1.704,00

€ 1.760,00

€ 1.823,00

Quarto livello

€ 1.576,00

€ 1.627,00

€ 1.686,00

Quinto livello

€ 1.512,00

€ 1.561,00

€ 1.617,00

Sesto livello

€ 1.448,00

€ 1.496,00

€ 1.550,00

Settimo livello

€ 1.366,00

€ 1.411,00

€ 1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/01/2025

Minimi al 01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Primo livello/ Q*

€ 1.973,00

€ 2.038,00

€ 2.109,00

Secondo livello

€ 1.842,00

€ 1.902,00

€ 1.969,00

Terzo livello

€ 1.688,00

€ 1.743,00

€ 1.805,00

Quarto livello

€ 1.559,00

€ 1.610,00

€ 1.667,00

Quinto livello

€ 1.495,00

€ 1.544,00

€ 1.598,00

Sesto livello

€ 1.431,00

€ 1.478,00

€ 1.530,00

Settimo livello

€ 1.353,00

€ 1.397,00

€ 1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

SETTORE OCCHIALERIA

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/01/2025

Minimi al 01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Secondo livello

€ 1.917,00

€ 1.979,00

€ 2.051,00

Terzo livello

€ 1.736,00

€ 1.792,00

€ 1.857,00

Quarto livello

€ 1.623,00

€ 1.675,00

€ 1.736,00

Quinto livello

€ 1.525,00

€ 1.574,00

€ 1.631,00

Sesto livello

€ 1.470,00

€ 1.517,00

€ 1.572,00

Settimo livello

€ 1.410,00

€ 1.455,00

€ 1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/01/2025

Minimi al01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Primo livello/ Q*

€ 2.129,00

€ 2.194,00

€ 2.284,00

Secondo livello

€ 1.989,00

€ 2.050,00

€ 2.133,00

Terzo livello

€ 1.790,00

€ 1.844,00

€ 1.919,00

Quarto livello

€ 1.697,00

€ 1.749,00

€ 1.820,00

Quinto livello S**

€ 1.650,00

€ 1.700,00

€ 1.770,00

Quinto livello

€ 1.602,00

€ 1.651,00

€ 1.718,00

Sesto livello

€ 1.531,00

€ 1.578,00

€ 1.642,00

Settimo livello

€ 1.431,00

€ 1.474,00

€ 1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia

Ceramica, Terracotta, Gres

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/01/2025

Minimi al 01/10/2025

Minimi al 01/10/2026

Primo livello/ Q*

€ 1.894,00

€ 1.955,00

€ 2.026,00

Secondo livello

€ 1.729,00

€ 1.785,00

€ 1.849,00

Terzo livello

€ 1.638,00

€ 1.690,00

€ 1.751,00

Quarto livello

€ 1.572,00

€ 1.623,00

€ 1.682,00

Quinto livello

€ 1.516,00

€ 1.565,00

€ 1.622,00

Sesto livello

€ 1.467,00

€ 1.514,00

€ 1.569,00

Settimo livello

€ 1.384,00

€ 1.428,00

€ 1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Una tantum

A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo, è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale gennaio 2024 – dicembre 2024. L’importo, definito nella misura di 110,00€ per tutti i livelli, verrà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2025, riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time, e corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti. L’importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti ed indiretti della retribuzione ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Indennità di vacanza contrattuale

In caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, un’indennità retributiva provvisoria di Vacanza Contrattuale, pari, per ciascun livello d’inquadramento, all’1% del valore del minimo tabellare. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.

Stagionalità

Viene rivisita la stagionalità al fine di adattarsi meglio alle esigenze del settore, applicabile alle aziende che si occupano di attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni e attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici. Tali attività sono caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa per la durata massima di 5 mesi nell’arco dell’anno.

Orario di lavoro e trasferte

L’orario di lavoro viene sempre fissato in 40 ore settimanali, ma con la possibilità di distribuirlo su 6 giorni, prevedendo una maggiorazione del 20% per le ore prestate nella giornata di sabato.

Maggiorazioni per straordinario

Le parti hanno inoltre previsto un innalzamento delle principali maggiorazioni per lavoro straordinario, mantenendo, in alcuni casi, distinzioni specifiche per settore.

Trasferta

Il CCNL prevede che, in caso di trasferta, al lavoratore spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’azienda e una diaria giornaliera di importo definito dalla contrattazione di secondo livello o da regolamento interno, comunque non inferiore a 20€ al giorno. In assenza di accordo di secondo livello o di regolamento interno, al lavoratore verrà comunque erogato un importo pari a 20€ al giorno.

Apprendistato professionalizzante

La revisione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante ha riguardato l’ampliamento dell’opportunità formativa a più livelli di inquadramento e la definizione di specifiche condizioni che determinano la riduzione della durata dell’apprendistato.
Anche la durata massima per i vari livelli di inquadramento è stata rivista e resa più coerente con la professionalità richiesta per ciascun livello di inquadramento, giocoforza determinando una variazione del trattamento retributivo.

Accordo sul Tempo Determinato

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e smi e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:
a. Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
b. Incrementi di produttività, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
c. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
d. Esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
e. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
f. Sostituzione di lavoratori assenti;
g. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale



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