Rifiuto ad eseguire l’alcoltest, Cassazione: “E’ reato anche se non si è dato l’avviso di farsi assistere da un difensore”

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Con la sentenza n. 47324 dello scorso 4 dicembre, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una ragazza neopatentata che si era rifiutata di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, evidenziando come fosse irrilevante la circostanza che alla conducente non era stato fornito l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest.

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Si è, difatti, precisato che “l’avvertimento di cui al richiamato articolo 114 delle disp. att. c.p.p. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e tale procedimento è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art.186, comma 7, CdS.”

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione prende avvio dall’esercizio dell’azione penale nei confronti di una donna accusata del reato di cui all’art. 186 bis comma 6, in relazione all’art. 186, secondo comma, lett. c) e all’art. 187 comma 8 del Codice della strada, per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e dello stato di alterazione conseguente all’uso di sostanze psicotrope.

In particolare, la ragazza, infraventunenne neopatentata, veniva coinvolta in un sinistro stradale, per avere tamponato la vettura che la precedeva, fermatasi per lasciar passare un pedone. La donna veniva condotta dal personale del 118 presso l’ospedale a causa del trauma riportato in conseguenza dell’impatto con il parabrezza; dopo essere stata visitata con esiti di trauma cranico e prescrizione di un collare cervicale, presso il nosocomio sopraggiungeva la polizia municipale che richiedeva gli esami medici finalizzati a verificare il tasso alcolemico e i livelli tossicologici. A seguito del rifiuto della paziente a sottoporsi agli esami, la ragazza veniva dimessa. 

Per tali fatti, il Tribunale riteneva che l’illecito penale non poteva ritenersi perfezionato in mancanza dell’avviso al difensore.

A sostegno di tale decisione, il giudicante richiamava l’orientamento giurisprudenziale che sosteneva la applicabilità dell’art. 114 delle disp. att. c.p.p. (che sancisce l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest) anche per la configurabilità del reato di rifiuto.

Ricorrendo in Cassazione, il Pubblico Ministero denunciava la sentenza impugnata per violazione di legge, evidenziando come il Tribunale aveva erroneamente disatteso l’indirizzo maggioritario della Corte di legittimità, a mente del quale il reato di rifiuto è integrato in assenza dell’avviso di cui all’ art. 114 disp. att. c.p.p.

La Cassazione condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini evidenziano come l’obbligo ex art. 114 disp. att. c.p.p. di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento. 

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La giurisprudenza oramai maggioritaria ha, difatti, chiarito che l’avvertimento di cui al richiamato articolo 114 delle disp. att. c.p.p. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art.186, comma 7, CdS.

Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia in commento evidenzia come il Tribunale non si sia conformato al principio di diritto enunciato, in quanto l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui la mancanza dell’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. determina la inconfigurabilità del reato di rifiuto – risulta oramai superato dal successivo orientamento, ormai consolidato, richiamato e fatto proprio dalla Cassazione.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino. 

 

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