Pensioni Quota 103 nel 2025, come funziona e quanto si perde

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La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato Quota 103 contributiva di un anno. Potranno andare in pensione, approfittando di questa prestazione, tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che raggiungeranno 62 e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025.

Per il calcolo della pensione con Quota 103 si sfrutta il sistema contributivo. L’assegno ricevuto non potrà dunque superare più di quattro volte il trattamento minimo Inps: 2.394,44 euro lordi al mese (in rivalutazione nel corso del 2025). Un paletto valido fino al compimento dei 67 anni. In seguito, infatti, sarà previsto anche il pagamento della quota eccedente il tetto.

Come andare in pensione nel 2025: novità Quota 103

Come funziona Quota 103? Il governo di Giorgia Meloni ha ottenuto il rinnovo per un anno, come detto. Prestazione rivolta a tutti i lavoratori che entro l’anno raggiungeranno 62 e 41 anni di contributi. La scadenza è dunque il 31 dicembre 2025 e si calcolano tutte le contribuzioni nelle gestioni previdenziali Inps (escluse le Casse Professionali), non sovrapposte temporalmente.

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Sono state inoltre confermate le finestre mobili (periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l’effettiva riscossione dell’assegno):

  • settore privato – 7 mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • settore pubblico – 9 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Nel documento della Manovra si legge come il comparto scuola avrà modo di presentare regolare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025. Confermata infine l’impossibilità di cumulare il trattamento pensionistico previsto con dei redditi da lavoro, sia esso dipendente o autonomo. L’unica eccezione prevista è la seguente: guadagni occasionali che non eccedano i 5.000 euro annui.

La misura prorogata prevede inoltre anche l’incentivo al posticipo al pensionamento. Di fatto i dipendenti in possesso dei necessari requisiti per Quota 103 vengono sospinti a restare in servizio. Tali soggetti possono optare per la corresponsione della quota di contribuzione IVS a proprio carico in busta paga (9,19% di norma). Sotto questo aspetto è prevista un’importante novità per il 2025. L’incentivo infatti non costituirà più reddito da lavoro, a differenza della versione precedente del documento. È dunque esente da Irpef.

Pensioni Quota 103: quanto si perde

L’esecutivo ha scelto di confermare per un altro anno Quota 103, al netto di una scarsa adesione. Negli ultimi mesi del 2024 sono state tirare le somme, con l’Inps che ha evidenziato 1.600 adesioni, circa.

La reticenza deriva da svariati fattori. Occorre tener conto di come il costo della vita e l’inflazione minino le certezze dei lavoratori. Al tempo stesso, però, il vero ostacolo è rappresentato dal calcolo della pensione, sulla base di quanto si perde con Quota 103. Si stima una perdita sull’assegno pensionistico di circa il 17%. Su una pensione media lorda di un dipendente pubblico, pari a 2.000 euro, occorrerà rinunciare a ben 340 euro per ogni singolo assegno incassato.

Calcolo della pensione con Quota 103

L’Inps offre uno strumento utilissimo per la simulazione della pensione. Occorre identificarsi via Spid o sistemi simili, e rientrare in una di queste categorie:

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  • lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata;
  • iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;
  • lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall’Inps.

Detto ciò, nel 2025 le pensioni minime avranno una perequazione aggiuntiva al tasso del 2,2% di rivalutazione standard. L’assegno minimo sarà di 616,67 euro, dunque, rispetto ai 614,77 precedenti.

Istat ha fissato il valore della percentuale di variazione allo 0,8%. Per il 2025 ci sarà un ritorno alle tre fasce:

  • 100% per pensioni fino a 4 volte il minimo;
  • 90% per pensioni tra 4-5 volte il minimo;
  • 75% per pensioni oltre 5 volte il minimo.

In nessuno caso sarà riconosciuta la rivalutazione ai pensionati residenti all’estero, nel caso in cui gli assegni per loro previsti superino il trattamento minimo Inps.





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