Pensioni, Ape Sociale sino al 31 dicembre 2025

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La legge di bilancio 2025 proroga di un anno la sperimentazione dell’ape sociale. Invariate le platee dei beneficiari e le finestre temporali per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.

L’ape sociale guadagna la proroga sino al 31 dicembre 2025. Lo prevede l’articolo 1, co. 176 e 176 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che lascia invariate le altre condizioni di accesso. Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni e 5 mesi. Sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 ma con la modifica operata dalla Finanziaria viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

Le platee

Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose.

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Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori – nei predetti profili di tutela – che maturano tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 l’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).

Come accennato l’ape sociale garantisce un sostegno pari all’importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L’assegno cesserà al compimento dell’età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l’assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E’ possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell’Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).

Niente cumulo

Sino al 2023 l’ape sociale è stata cumulabile con i redditi da lavoro dipendente sino ad un massimo di 8.000€ annui (4.800€ in caso di lavoro autonomo). I redditi sotto tale soglia erano irrilevanti e non determinavano la sospensione, decadenza o decurtazione della prestazione. Quelli sopra la soglia comportavano la decadenza dalla prestazione ed il recupero dell’indennità percepita nell’interno anno di superamento del limite reddituale.

Dal 2024 l’articolo 1, co. 137 della legge n. 213/2024 ha stabilito la regola della piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5mila euro annui lordi. Si tratta sostanzialmente dello stesso principio valido per «quota 103». I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

La regola dell’incumulabilità non si applica ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso al beneficio entro il 31 dicembre 2023 (ancorché abbiano presentato la domanda di accesso dopo la predetta data) In tal caso restano valide le precedenti regole.

Le istanze

Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare una apposita istanza all’Inps per la verifica delle condizioni. Anche quest’anno, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall’Inps esclusivamente se all’esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.



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