Legge di Bilancio 2025. Cos’è previsto per la farmaceutica

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Il Senato ha approvato sabato 28 dicembre 2024 la Legge di bilancio per il 2025. Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale crescerà da 136,5 miliardi a 141,3 miliardi nel 2025. Nuove risorse sono destinate alla salute mentale.

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La sanità riceverà un finanziamento complessivo di 136,5 miliardi di euro nel 2025, con un incremento dello 0,5% per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati per ridurre le liste d’attesa. Dal 2026, l’incremento salirà all’1% annuo.

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Una quota pari a 50 milioni di euro l’anno sarà destinata al finanziamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Inoltre, il nuovo Piano pandemico disporrà di 50 milioni di euro nel 2025, 150 milioni nel 2026 e 300 milioni annui dal 2027.

Tutti gli operatori sanitari, su base volontaria, potranno restare in servizio fino a 70 anni. Aumenti indennità per medici e infermieri. Borse di studio per specializzazioni sanitarie non mediche. Sperimentazione della farmacia dei servizi estesa a tutto il 2025.


In particolare per approfondire:

Commi da 129 a 131 (Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)
Per il triennio 2025-2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l’anno 2025, 3.550 milioni di euro per l’anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Per il personale dipendente da amministrazioni, da determinare sulla base dei medesimi criteri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Commi da 151 a 156 (Disposizioni per il potenziamento delle attività dell’Agenzia italiana del farmaco)
Si modifica in questo modo l’articolo 3-bis dell’articolo 17 della legge Lorenzin (3/2018): le disposizioni sulla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico- finanziario, a tutti i dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell’Aifa alla data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi. Ai dirigenti sanitari dell’Aifa si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Viene loro riconosciuto anche l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell’incremento del 27% riconosciuto alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Ssn. Abrogato il divieto di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo e di assumere personale a tempo determinato con forme di lavoro flessibile.

Comma 166 (Trattenimento in servizio fino a 70 anni)
Gli esercenti le professioni sanitarie possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Comma 167 (Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)

Comma 168 (Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità)
Si accorpa in un unica visita la verifica sia dell’invalidità civile che dell’inabilità lavorativa (previdenziale).

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Comma 179 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Comma 206 (Bonus nuove nascite)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Comma 209 (Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

Commi 210 e 211 (Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido) 

Commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali)
Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione.

Commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali.

Commi 221 e 222 (Formazione e rifinanziamento fondo donne vittime di violenza) 

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Commi da 223 a 230 (Misure in materia di cani di assistenza)
Le disposizioni riguardanti la gratuità del trasporto dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico si applicano anche a quelle persone accompagnate da un cane di assistenza munito di tesserino identificativo.

Commi da 231 a 237 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
Al fine di realizzare l’attività di sperimentazione del progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione, l’Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

È istituito, nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Comma 238 (Contributo alla Federazione italiana per il superamento dell’handicap)
Viene attribuito alla Fish – Federazione italiana per il superamento dell’handicap un contributo di 500.000 euro per l’anno 2025.

Comma 240 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)
Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, è istituito, nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

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Commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida – NEWS-D)
Dal 1° gennaio 2025, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida, quale strumento di coordinamento operativo per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

Commi da 273 a 276 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025 (vanno aggiunti 1,2 mld stanziati dalla precedente manovra), di 5.015,4 milioni di euro per l’anno 2026 di 5.734,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l’anno 2029 e di 8.840,7milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Una quota delle risorse incrementali pari a 831,5 milioni di euro per il 2026, a 386,5 milioni di euro per il 2027 e 436,5 milioni di euro per il 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale.

Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2024 e 2025 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 277 a 280 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati viene nuovamente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. Le misure valgono 61,5 mln per il 2025 e 123 mln a decorrere dal 2026).

Commi da 281 a 292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata)
Qui si spiega che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

Le risorse del fondo sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. Le risorse del fondo non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

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L’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, l’eccedenza è ripianato da ciascuna azienda titolare di AIC, in proporzione alla rispettiva quota di mercato.

Ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l’Aifa, con determinazione del presidente su proposta del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del Ssn.

Si aggiunge poi che il requisito dell’innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l’effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell’ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell’innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi, limite che non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed”.

Il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro Aifa. L’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio Aifa. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad Aifa perviene oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento. Anche questo non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed”.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al fondo per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio Aifa ovvero qualora la CSE (Commissione Scientifica e Economica) valuti motivatamente l’istituzione del registro di monitoraggio. Per questi medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del fondo per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “Access, Watch, Reserve (AWaRe)” dell’Orms ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall’elenco “Bacterial Priority Pathogens List” dell’Oms, cosiddetti “listed”.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi accedono al Fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

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Commi da 293 a 297 (Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)
SI punta a coinvolgere le associazioni di pazienti nei processi decisionali pubblici in ambito sanitario. Il Ministero della Salute e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) stabiliranno le regole per questa partecipazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. È istituito, inoltre, un registro gestito dal Ministero della Salute, nel quale le associazioni, con dovuti requisiti, possono iscriversi per partecipare ai processi decisionali. Un rappresentante delle associazioni iscritte al Ruas (Registro unico delle associazione della salute) parteciperà a comitati e gruppi di lavoro del Ministero della Salute. Questo rappresentante contribuirà a decisioni su piani, programmi e farmaci. Deve dichiarare l’assenza di conflitti di interesse e non riceverà compensi.

Commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit)
È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso l’Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.

Commi 300 e 301 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)
Al fine di garantire al Ssn le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall’anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Si tratta di un’assegnazione vincolata e queste risorse sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate.

Commi da 302 a 304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)
Per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanare entro sei mesi dall’adozione della legge al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia (decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019), è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Comma 305 e 306 (Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità)
Per l’erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Comma 307 (Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
Il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare viene rifinanziato con 1 milione di euro per l’anno 2025.

Comma 308 (Piano pandemico 2025-2029)
Per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

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per le imprese

 

Commi 309 e 310 (Risorse per il registro dei tumori)
L’autorizzazione di spesa per il registro tumori è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l’anno 2027.

Comma 311 (Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio “Montezemolo” di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)
Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio “Montezemolo”, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, la Corte dei conti è autorizzata a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale, fino all’importo massimo di 5 milioni di euro annui.

Commi 312 e 313 (Misure per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)
Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d’attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al finanziamento previsto per tali finalità, accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Commi 314 e 316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)
Al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l’attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all’acquisizione e all’utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari non costituiti in azienda.

Comma 317 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Ssn, dei Sasn e dei cittadini)
Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Ssn e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico. Sarà compito delle Regioni garantire l’attuazione di questa misura.

Commi da 319 a 322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
Si fa obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Comma 323 (Incremento indennità pronto soccorso)
Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Commi da 324 a 327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)
Fermo restando quanto già previsto relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento.

La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.

Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classeA, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per il riconoscimento della quota.

Comma 328 (Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
La sperimentazione della farmacia dei servizi è estesa a tutto il 2025. Entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico valutano gli esiti dell’attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. Autorizzata anche per il 2025 la spesa di euro 25.300.000.

Commi da 329 a 331 (Governo del settore dei dispositivi medici)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. Al fine di perseguire l’uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell’ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto il Ministero della salute adotta il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l’aggiornamento triennale. L’attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell’accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l’HTA e dell’Osservatorio.

La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell’adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.

Comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative)
La quota vincolata di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale viene incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Commi da 333 a 335 (Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)
Al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 0,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2027.

Commi da 336 a 338 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento (circa 40-50 euro al mese in più) e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d’emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria. Per questo viene autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Gli specializzandi, fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo), presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o anche delle strutture sanitarie private o libero professionale.

Commi da 339 a 341 (Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
A decorrere dall’anno accademico 2024-2025 agli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso, di importo parti a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Comma 342 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Le aziende e gli enti del Ssn possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all’assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale.

Comma 343 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Comma 344 (Incremento risorse bonus psicologico)
Le risorse per il bonus psicologo vengono incrementate di 1,5 milioni nel 2025; 0,5 nel 2026 e 1 milione nel 2027.

Commi da 345 a 357 (Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti)

Commi 348 e 349 (Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici)
Per il supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche è autorizzata l’assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Comma 350 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)
I vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 17 euro netti al mese) e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (circa 115 euro netti al mese).

Comma 351 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)
Il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria di cui all’articolo 66 del CCNL della predetta Area stipulato il 23 gennaio 2024 è incrementato nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5.500.000 euro a decorrere dall’anno 2025 (circa 14 euro netti al mese).

Commi da 352 a 355 (Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)
Gli importi dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, sono incrementati, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi della specifica indennità sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 7 euro al mese) e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (circa 80 euro al mese).

Si prevede una flat tax al 5% dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il lavoro straordinario degli infermieri.

Cimmi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana)

Commi 358 e 359 (Premialità liste di attesa)
In favore delle regioni che risultino adempienti all’item H Liste di Attesa previsto nel questionario Lea è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione di queste somme.

Commi da 360 a 364 (Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure) 

Commi 365 e 366 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale) 

Comma 376 (Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

Comma 377 (Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)
Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell’obesità, nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui andranno ad aggiungersi 200mila euro nel 2025, 300mila euro nel 2026 e 700mila euro nel 2027.

Comma 378 (Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)
Al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute.

Comma 379 (Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione)
È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Comma 380 (Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale) 

Commi da 381 a 384 (Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
Viene autorizzata in favore della Regione Molise una spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando a queste una quota annuale non inferiore a 20 milioni.

Commi 392 e 394 (Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro) 

Commi 877 e 878 (Rifinanziamento edilizia sanitaria ex art.20)

Giovanni Rodriquez il farmacista on line

Incrementi per indennità e valorizzazione del personale

  • Indennità di specificità infermieristica: Incrementi previsti dai commi 352-355 per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale:
    • 35 milioni di euro nel 2025.
    • 285 milioni di euro annui a partire dal 2026 (circa 80 euro al mese).
  • Indennità di tutela del malato: Valorizzazione del ruolo di professionisti sanitari della riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitari, ostetriche, assistenti sociali e OSS. Incrementi di:
    • 15 milioni di euro nel 2025.
    • 150 milioni di euro annui dal 2026.
  • Indennità per il personale del pronto soccorso (comma 323):
    • Ulteriori 50 milioni di euro lordi dal 2025 (35 milioni per il comparto sanità, 15 milioni per la dirigenza medica).
    • Incremento di altri 50 milioni dal 2026, con la stessa suddivisione.

Risorse economiche per servizi e nuovi LEA

  • 50 milioni di euro annui destinati al finanziamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dal 2025.
  • Incremento dello 0,5% per l’acquisto di prestazioni private accreditate nel 2025, che salirà all’1% dal 2026, per ridurre i tempi delle liste d’attesa.

Misure per la formazione e la farmacia dei servizi

  • Borse di studio per specializzazioni sanitarie non mediche (odontoiatria, veterinaria, biologia, psicologia e altre).
  • Estensione fino al 2025 della Farmacia dei Servizi, per migliorare l’accesso alle prestazioni sul territorio

Nota:

RUAS – Registro Unico delle Associazioni della Salute

In un’ottica di valorizzazione delle competenze, dei contributi e della capacità di impatto delle associazioni di pazienti, il Ministero della Salute e l’AIFA – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della seguente legge – definiscono le modalità di partecipazione delle associazioni ai principali processi decisionali in materia di salute nonché alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica di AIFA (che riunisce, attualmente, le funzioni e le competenze attribuite precedentemente alla Commissione Tecnico-Scientifica e al Comitato Prezzi e Rimborso) nelle varie aree di coinvolgimento – come di seguito meglio indicato. L’amministrazione destinataria di pareri e osservazioni da parte delle associazioni è tenuta, in caso di scostamento dalle proposte ricevute, a motivarne la posizione divergente.

Per tali adempimenti, è istituito il Registro Unico delle Associazioni della Salute, cui possono richiedere l’iscrizione le associazioni che siano

  1. costituite da almeno 10 anni;
  2. iscritte al RUNTS;
  3. applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l’attività di interesse pubblico;
  4. rappresentano e promuovono le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.

Il Ministero è tenuto ad inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al registro all’interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro. Il coinvolgimento del rappresentante riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Mini­stero della salute e tutte le fasi, dall’istruttoria all’adozione finale dell’atto, del prov­vedimento o della decisione, nonché i per­corsi decisionali sui farmaciindividuati dalla Commissione scientifica ed economica dell’AIFA.

 

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I punti sulla sanità



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