Informadisabilità » Legge di bilancio 2025 e persone con disabilità

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La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata il 28 dicembre 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)  . In questo articolo di sintesi ci concentriamo, in questa prima analisi solo sugli aspetti che direttamente possono interessare le persone con disabilità e le loro famiglie.

Imposte sui redditi e detrazioni fiscali

Come largamente annunciato, la legge di bilancio interviene, pur non radicalmente, sul sistema di imposte sui redditi con interventi mirati in particolare ai redditi medi o medio bassi. Gli effetti sugli incapienti, cioè su chi ha redditi nulli o molto bassi, sono pressoché assenti, proprio per la natura stessa del sistema di imposizione vigente.
Viene confermata e reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta in precedenzaa, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro). Gli altri due scaglioni sono: 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000; 43% per i redditi oltre i 50.000 euro. Il vantaggio superiore è per chi ha introiti fra i 15.000 e i 28.000 euro.
Cambia anche il sistema delle detrazioni. Qui l’intento è di comprimere le detrazioni per i redditi medio alti. Il sistema non incide sulle spese spese sanitarie o su quelle per i mutui, mentre invece può avere effetto, ad esempio, sulle detrazioni per interventi di eliminazione delle barriere (il bonus barriere del 75% rimane in vigore fino a fine 2025).
Negli altri casi le detrazioni potranno arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per i contribuenti nella fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. Per chi sta sotto i 75.000 euro non sono previsti quei limiti, anche se rimane quello della effettiva capienza (IRPEF sufficiente a “recuperare” le spese detraibili).
Entrambe le cifre (14.000 e 8.000) sono calibrate a seconda di un indicatore familiare che aumenta (fino a uno, quindi cifra massima) a seconda del numero dei figli. Nel caso uno dei figli sia persona con disabilità, l’indicatore è sempre 1, dunque la cifra detraibile è quella massima. Purtroppo l’indicatore non varia se il congiunto con disabilità è la moglie, il fratello, il nipote.

Cambia anche il sistema delle detrazioni forfettarie per carichi di famiglia. Per ciascun figlio a carico fiscale si può detrarre una cifra massima di 950 euro (ridotta a seconda del reddito); il nuovo limite di età è di 30 anni; prima erano 21.
Il limite non sussiste se il figlio dispone di una certificazione di disabilità.
Rimangono le detrazioni per il coniuge a carico (massimo 800 euro a scendere a seconda del reddito.
Cambiano e non di poco le detrazioni per gli altri familiari conviventi e a carico fiscale: ora la detrazione forfettaria per carichi di famiglia è ammessa solo per gli ascendenti: genitori, nonni, bisnonni. Sono esclusi, solo a titolo di esempio, fratelli e sorelle, suoceri ecc, inclusi invece nella normativa previgente.

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Modificazioni della “Riforma per la disabilità”

La legge di bilancio interviene anche con alcuni interventi di assestamento del decreto legislativo 62/2024, la cosiddetta riforma della disabilità.
Il primo intervento coglie l’emergenza di disporre quanto prima di ulteriori  medici ed operatori da destinare alla fase di sperimentazione che inizia il primo gennaio in 9 province italiane (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).
In effetti INPS ha già avviato le procedure concorsuali di selezione di oltre mille medici, ma l’operazione non è né breve né semplice.
In tal senso l’INPS è autorizzato a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025 e di 4 milioni di spese di funzionamento.

Il secondo intervento è più complesso da interpretare. Riguarda anch’esso la fase di sperimentazione e si riferisce ai pazienti oncologici che debbano essere rivisti nel corso del 2025 per l’accertamento di invalidità o di disabilità già riconosciute. Letteralmente il comma prevede: “le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta.”
L’articolo richiamato (art. 29-ter) sancisce la possibilità di valutazioni medico-legali sugli atti, cioè sulla base di documentazione specialistica anche senza visita diretta. Il nuovo impianto della valutazione di base, sperimentale dal 2025 e strutturato nel 2026 sopprime, nella quasi totalità dei casi, quella opportunità.
Il comma ora approvato invece fa salva questa possibilità anche nelle province in cui si svolge la sperimentazione; nelle altre continua comunque a rimanere cogente, almento per il 2025, la precedente prassi e dunque la valutazione agli atti, in luogo della visita diretta, è ancora possibile

Un ultimo intervento sul testo spinge verso l’ulteriore accorpamento della valutazione di base.
La riforma (decreto legislativo 62/2024) già stabilisce l’unificazione in un unico processo degli accertamenti dell’invalidità civile, sordità, cecità, sordocecità, disabilità (art. 3, legge 104/1992) anche ai fini lavorativi (legge 68/1999). Ad esempio non esiteranno più le commissioni specifiche per l’accertamento della cecità.
Il nuovo intervento normativo, unifica anche le valutazioni per la cosiddetta invalidità previdenziale (legge 222/1984; legge 503/1992), che fino ad oggi seguivano un percorso specifico e differenziato. INPS dovrà integrare la composizione della commissione medica competente. Nella sostanza si potrà richiedere – una volta che la riforma sarà a regime – tutti gli accertamenti in un unico processo e, sembra intendere, in un unica seduta.

Fondo caregiver e non autosufficienza

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 334, legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo “destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare”.
Il fondo era stato finanziato con 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
La nuova legge di bilancio finanzia nuovamente il fondo: 62,5 milioni per il 202557,5 per il 202661,25 per il 2027.
La stessa disposizione tuttavia inserisce una clausola: “fino all’adozione degli interventi legislativi ivi previsti” (quelli sui caregiver) quelle somme siano destinate al Fondo per le non autosufficienze per poi essere destinati agli Ambiti Sociali Territoriali che li impiegheranno a favore degli anziani non autosufficienti (attività di assistenza sociale e sociosanitaria, servizi sociali di sollievo, servizi di sollievo …).
Non dunque direttamente ai caregiver familari almeno fino a quando, dopo varie legislature, non verrà approvata una specifica disposizione in loro favore.

Cani da assistenza

La legge di bilancio, con 6 specifici commi, pone le premesse per una successiva regolamentazione dell’ambito dei cani da assistenza.
Finora la disciplina di riferimento era la legge 37/1974 pur integrata negli anni con successive modificazioni (legge 376/1988 e legge 60/2006).
Quella disposizione tratta dei cani al servizio dei privi della vista, ne ribadisce il diritto di accesso, a titolo gratuito, nei mezzi pubblici e nei pubblici esercizi, prevedendo ammende in caso di violazione che peraltro può configurarsi anche come atto discriminatorio.
Da più parti negli anni si sono rilevate varie lacune e istanze normative: l’assenza di una regolazione e quindi di riconoscimento, dei percorsi di addestramento degli animali; l’assenza di una attestazione del percorso seguito con valore univoco, il disconoscimento del fatto che l’animale da assistenza possa essere utile, se adeguatamente addestrato, anche per compromissioni differenti da quella visiva.
Peraltro questo dibattito si è spesso rivolto ad esperienze straniere maggiormente compiute e consolidate.
Nel frattempo, nel 2009 un decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha istituito il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) che fra i suoi obiettivi istituzionali ha anche quello della promozione della ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali coinvolti nei programmi di interventi assistiti.

Le misure previste dalla legge di bilancio sembrano dunque coerenti con il dibattito degli ultimi anni, ma anche con le direttrici in ambito medico-scientifico.
Il primo preliminare passaggio è dunque l’equiparazione del trattamento riservato dalla legge 37/1974 ai cani per i ciechi, anche agli animali (cani) destinati all’assistenza di persone con altre compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali o da specifiche patologie (si pensi ad esempio al diabete o all’epilessia).
Gli stessi diritti valgono anche per chi sta addestrando un cane da assistenza.
La condizione è comunque in possesso di un tesserino identificativo dell’animale quale cane da assistenza. ù

Ed è proprio attorno al rilascio del tesserino che si articola la strutturazione del nuovo impianto che sarà dettagliato da un successivo decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Saranno sentiti anche il citato Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali oltre all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Il decreto dovrà indicare le compromissioni e le patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per supportare le persone includendo tra esse le compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo, e indicando gli eventuali criteri di esclusione. Lo stesso decreto dovrà declinare i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure per garantirne la salute e il benessere e le caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza.

Osservando i contenuti che il decreto attuativo dovrà prevedere è possibile delineare il successivo impianto del nuovo sistema.
All’apice vi saranno enti con funzioni di controllo e di monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti che possono effettuare l’addestramento.

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La norma parla di “soggetti”, un termine volutamente generale che potrebbe comprendere scuole, centri o forse anche singoli professionisti. Il registro dei soggetti abilitati sarà tenuto dagli enti di controllo. Infatti è prevista anche una valutazione periodica e l’esclusione o la sospensione dal registro nel caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.
Il decreto fisserà le procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e le modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché i requisiti che gli stessi sono tenuti a rispettare, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività. Il rilascio del tesserino identificativo è una loro competenza; dovranno rilasciarlo nelle more e al termine del percorso formativo. La relativa registrazione avviene nell’ambito del già esistente Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia.
Il decreto dovrà poi definire le disposizioni finali e transitorie, fermo restando che per i cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto, le indicazioni della legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall’eventuale tesseramento dell’animale.
Il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio ( quindi entro giugno 2025).
Per l’effettiva entrata a regime del nuovo sistema saranno poi necessari vari passaggi operativi e organizzativi non certo rapidi.

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