Famiglia, lavoro, ammortizzatori sociali e sostegno ai redditi: le novità della Legge di Stabilità 2025

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Terza ed ultima puntata sulle novità della Legge di Stabilità 2025  che riguardano la famiglia, il sostegno ai redditi medio-bassi, il lavoro e gli ammortizzatori sociali.

 

Articolo 171 (NASpI e requisito delle 13 settimane)

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All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».

 

Stretta sulle NASpI “facili”, con l’introduzione, per gli eventi di disoccupazione che avverranno dal 1° gennaio 2025, delle 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

 

 

Articolo 186  (Agevolazioni contributive per i “nuovi iscritti” – Artigiani e Commercianti – )

I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 percento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l’accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell’articolo 2,comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.335. L’agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

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Incentivazione “contributiva” da parte del Governo, per le “nuove” attività artigianali e commerciali che nell’anno 2025 inizieranno l’attività per dare un impulso “economico” al lavoro autonomo, il quale è “sofferente” ed in crisi per via dell’e-commerce.

 

 

Articolo 187  (Disoccupazione ai rimpatriati)

La legge 25 luglio 1975, n.402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

 

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Brutte notizie per i c.d. “lavoratori rimpatriati”, che, lavorando all’estero, vengono o licenziati o in scadenza di contratto stagionale, rimpatriano in Italia; a partire dal 1° gennaio 2025 non hanno più diritto alla “NASpI rimpatriati”, prevista dalla legge 402 del 1975.

Quindi, agli stessi, resta solo la possibilità di chiedere la “normale” NASpI, se rientrano nelle regole della stessa, come prevede la legge, articoli 1 – 14, Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 , e la relativa circolare Inps n. 94 del 2015 .

Con tale circolare, l’Inps, nel disciplinare la prestazione di disoccupazione NASpI, ha previsto che il lavoratore, per poter percepire la suddetta prestazione, oltre a versare in stato di disoccupazione, deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione -contro la disoccupazione – nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (punto 2.2 lett. b della circolare).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, l’Inps, al punto 2.2. lett. b della circolare, ha espressamente previsto che si considerano utili “… i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione …”.

Quanto alla durata della prestazione, al punto 2.5 della predetta circolare, è espressamente previsto che “ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondi i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2. b)”,  tra cui, appunto, anche i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari.

 

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Articolo 2026  (c.d. BONUS FIGLI “UNA TANTUM”)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell’importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230. L’importo di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 207, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Ulteriore “bonus una tantum”, tanto di moda negli ultimi tempi ed ultimi governi, al fine di incentivare la natalità e di sostenere, nel contempo, le relative spese per il sostegno.

 

 

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Articoli 210 e 211  (Allargamento del Bonus Asilo Nido)

210. All’articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: «nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,» sono soppresse.

211. Per effetto di quanto disposto dal comma 210, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Allargamento del “bonus asilo nido” con possibilità di chiedere il beneficio pur non avendo nel nucleo familiare almeno 1 figlio di età inferiore ai 10 anni.

 

 

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Articoli 217 e 218  (Terzo mese di congedo parentale all’80%)

217. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».

218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

Possibilità per le famiglie di un’ulteriore terzo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, un aiuto “importante” alle famiglie “giovani”.

 

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Articolo 219 e 220  (Esonero contributivo per la lavoratrici dipendenti ed autonome, con 2 o più figli)

219. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n.213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinatele modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

220. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 219 iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995,n.335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233. L’agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

 

Ennesimo esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 e più figli, un’ulteriore “concreto” aiuto alla “Famiglia”.

 

 

Articoli 221 e 222  (Incremento del Fondo per le donne vittime di violenze)

221. Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
222. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell’articolo 105-bisdel decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n.77, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

 

Ulteriore “sforzo” economico del Governo verso l’indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenze

 

 

Altre misure previste dalla Legge di Stabilità 2025

 

IRES premiale

Le imprese beneficeranno di una IRES premiale, con uno sconto del 4% sull’aliquota per chi reinveste utili in beni 4.0 e 5.0 con contestuale assunzione di forza lavoro stabile, accantonando l’80% degli utili (gli investimenti devono essere pari al 30% pari a minimo 20mila euro, oppure le assunzioni a tempo indeterminato devono essere almeno dell’1% in più.

 

Credito d’Imposta per il Mezzogiorno

Previsti 1,6 miliardi di euro per il 2025, destinati a finanziare un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali da parte di imprese con strutture produttive nel Mezzogiorno.

 

Nuova Sabatini e settore turistico

Incrementate le risorse per la Nuova Sabatini, che riduce il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziati fondi specifici per investimenti nel comparto turistico.

 

Incentivi per la quotazione delle PMI

Prorogato per tre anni il credito d’imposta al 50% delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

La FLAT TAX per gli autonomi che hanno anche redditi da lavoro dipendente salirà a un tetto di RAL di 35mila euro.

 

Investimenti Pubblici

  •  Settore della difesa: 35 miliardi di euro per il periodo 2025-2039.
  •  Missioni internazionali di pace: finanziamenti resi permanenti.
  •  Infrastrutture: 24 miliardi di euro complessivi per il periodo 2027-2036.
  •  Sanità pubblica: circa 1,27 miliardi di euro dal 2027 al 2036 per ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

 

Stretta sui fondi statali

  •  Aziende ed enti con rappresentanti del MEF: controllo diretto esercitato dai rappresentanti ministeriali.
  •  Altri organismi: verifica affidata al collegio sindacale o al soggetto incaricato, con obbligo di una relazione annuale da inviare al MEF per certificare l’utilizzo conforme delle risorse pubbliche.

 

Taglio del cuneo fiscale e aliquote Irpef

Riduzione strutturale del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro, prevista per almeno cinque anni.

Scaglioni Irpef confermati a tre aliquote:

  •  23% per redditi fino a 28mila euro,
  •  35% da 28mila a 50mila euro,
  •  43% oltre i 50mila euro.

È prevista una stretta sulle detrazioni per i redditi alti e l’introduzione del quoziente familiare, per un sistema fiscale più equo.

 

Tassazione di criptovalute e web tax

Rivista la tassazione sulle criptovalute, che resta al 26% invece del 42% inizialmente previsto, con un aumento al 33% dal 2026. La web tax si applicherà solo alle grandi aziende con ricavi superiori a 750 milioni di euro, escludendo PMI ed editoria online.

 

 

A cura del Consulente di Previdenza e Normativa

della Direzione Generale Enasc –  Walter Recinella



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