Calcolo Ivie immobili all’estero a fini ISEE

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Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, destinati a qualsiasi uso, sono obbligate a versare l’Ivie, cioè l’imposta sul valore degli immobili situati al di fuori dei confini italiani. Inoltre, gli immobili posseduti all’estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE. Vediamo dunque, in dettaglio, come funziona l’applicazione e il calcolo dell’Ivie anche ai fini ISEE.

Che cos’è l’Ivie

L’Ivie è un’imposta patrimoniale dell’1,06% – entrata in vigore nel 2012, con la Legge n. 214/2011sul valore degli immobili posseduti all’estero, a qualsiasi uso destinati. Deve essere liquidata all’interno del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale e colpisce i titolari di diritti reali sui beni immobili detenuti al di fuori dei confini nazionali. Il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’Ivie è che il soggetto titolare del diritto reale sia residente fiscalmente in Italia. Tale imposta, tuttavia, è dovuta soltanto se l’importo derivante dal calcolo supera la franchigia di 200 euro.

Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti al pagamento dell’Ivie:

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  • Le persone fisiche residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità
  • Le società semplici e gli enti equiparati (comprese le associazioni professionali)
  • Le società di persone (SAS e SNC)
  • I trust e le fondazioni
  • Gli altri enti non commerciali che risultano proprietari di diritti reali, concessionari di aree demaniali o locatari di immobili in locazione finanziaria.

L’Ivie prevede anche una serie di agevolazioni per gli immobili situati in Paesi dell’Unione europea (o dello Spazio Economico Europeo) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In queste circostanze, è possibile quindi utilizzare il valore catastale dell’immobile come base imponibile per il calcolo dell’imposta. Va sottolineato, inoltre, che nel caso dell’Ivie è possibile detrarre un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

Quanto al versamento effettivo dell’Ivie, per farlo si utilizzano i codici tributo specifici tramite il modello F24. E inoltre la liquidazione e il versamento devono seguire le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Come si calcola l’Ivie sugli immobili esteri

Come l’IMU, anche l’Ivie è un’imposta patrimoniale dovuta in misura proporzionale, e cambia in relazione a due variabili principali:


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  • La quota di possesso dell’immobile
  • I mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel calcolo viene conteggiato per intero anche il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Uno degli aspetti più ostici, ai fini del calcolo dell’Ivie, è la corretta determinazione del valore dell’immobile detenuto all’estero. In sostanza, la base imponibile di questa imposta patrimoniale deve essere rinvenuta in modo gerarchico con i seguenti valori:

  • Costo di acquisto dell’immobile
  • Costo di costruzione (se l’immobile è stato edificato dal contribuente)
  • Valore di mercato (solo nel caso in cui i due valori precedenti non siano disponibili)

Per quanto riguarda invece gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione, oppure nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

Il calcolo Ivie ai fini ISEE

Gli immobili detenuti all’estero devono essere obbligatoriamente inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare del contribuente anche ai fini ISEE. Gli immobili in questione vanno quindi dichiarati con riferimento al valore del 31 dicembre dell’anno precedente, indicando correttamente il valore calcolato ai fini del pagamento Ivie. Tale valore, inoltre, concorre alla verifica della soglia di 30.000 euro ai fini dell’ottenimento del Reddito di cittadinanza.

Infine, è bene sottolineare che l’omessa dichiarazione di immobili situati all’estero comporta l’applicazione di due tipologie di sanzioni amministrative. Ovvero:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • Sanzione per mancato monitoraggio fiscale, dal 3% al 15% degli importi non dichiarati in via ordinaria (e dal 6% al 30% se invece la violazione riguarda investimenti all’estero detenuti in paesi non collaborativi)
  • Sanzione amministrativa per ritardato versamento. In questo caso, la sanzione amministrativa pecuniaria è del 30% del valore dell’imposta.



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