Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati
dr Giuseppe Ferreri – Presidente
dr Nicola La Mantia – Consigliere
dr Marcella Murana – Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(…) nato a C. (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. (…) APPELLANTE
CONTRO
(…) (C.F. (…) ), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO tempore, e per essa la mandataria (…) (C.F. (…)) IN PERSONA del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. (…)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 926/2024 depositata il 19 febbraio 2024 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 2163/2022 emesso il 17/5/2022, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di (…) (e, per essa, della mandataria (…) dell’importo di Euro. 19.449,67, oltre ad interessi e spese, dovuta a titolo di saldo debitore in forza del contratto di apertura di credito stipulato con l’allora (…) s.p.a. in data 22 dicembre 2005.
Avverso la sentenza (…) ha interposto appello sulla base di un unico motivo di censura. Si è costituita in giudizio l’appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all’udienza del giorno 9 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., applicabile rations tempons.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale a non dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria, stante il mancato rituale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, la quale aveva visto la presenza, in sostituzione della controparte, di un soggetto munito di delega ma non di “procura notarile speciale”.
L’appello è non è fondato.
Giova premettere che, per orientamento consolidato formatosi nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 (a tenore del quale nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo), nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma A-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (per tutte, si veda Cass. n. 19596/2020, resa a sezioni unite).
Vertendosi, nel caso di specie, in materia di contratti bancari, l’instaurazione della procedura di mediazione (obbligatoria ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 28 del 2010) spettava all’opposta, che pacificamente vi ha provveduto.
È noto, poi, che nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e 2 dell’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, è necessaria la presenza personale della parte e del suo difensore. La parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l’avvocato che la assiste nell’ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (v. Cass. nn. 1309/2022, 8473/2019).
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84).
Ora, nel caso di specie il soggetto presente dinanzi al mediatore era munito di apposita delega scritta a rappresentare l’opposta nella procedura di mediazione da essa instaurata nei confronti di (…) (espressamente indicata anche con il numero di protocollo 1038/22), avendole inoltre la parte conferito “ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di depositare l’istanza di avvio o adesione alla procedura rinunziarvi, conciliare, assumere informazioni, raccogliere, produrre e firmare atti e documenti, nominare consulenti tecnici, riscuotere e quietanzare.
L’appellante, ben conscio che tale delega conferisce il potere sostanziale di farsi rappresentare dinanzi al mediatore – cosa di cui, del resto, non può dubitarsi – sostiene tuttavia che il delegato avrebbe dovuto essere munito di procura notarile o autenticada dal notaio.
Tale assunto non può essere condiviso.
Non ignora la Corte che alcuni precedenti (della stessa Corte e di altri giudici di merito) vanno nel senso della tesi sostenuta dall’appellante, facendo leva ora sul fatto che l’accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è trascrivibile, ora sulla considerazione che la procura conferirebbe al delegato una rappresentanza avente natura negoziale, ora sulla funzione pubblicistica della procedura di mediazione, che solo la procura notarile (o con firma autenticata dal notaio) potrebbe consentire di assicurare.
Tuttavia, in senso contrario depongono diversi, e ben più pregnanti, argomenti.
Va innanzitutto evidenziato che con le pronunce sopra richiamate la Suprema Corte non ha affatto stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso che la procura al difensore (e dallo stesso autenticata), non avendo il contenuto di una procura sostanziale, possa consentirgli di rappresentare la parte nella procedura di mediazione.
Tanto premesso, va ricordato che al di fuori delle ipotesi nelle quali il legislatore prevede che gli atti debbano rivestire una particolare forma (art. 1350, ultimo comma, c.c.), vige, per gli atti negoziali, il principio della libertà delle forme.
E quanto alla procura, essa, giusta il disposto dell’alt. 1392 c.c., deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, sicché laddove la legge prescriva una particolare forma per l’accordo di conciliazione, la procura dovrà rivestire la medesima forma.
Ora, la disciplina della procedura di mediazione prevede (art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010) che nel caso in cui – all’esito del procedimento – le parti raggiungano un accordo di conciliazione, “il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.
Si inferisce, dall’uso del termine “testo” e del verbo “allegare”, che l’accordo debba rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto.
Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l’accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.).
Ed invero, l’art. 185 c.p.c., rubricato “Tentativo di conciliazione”, prevede che dinanzi al giudice istruttore, “Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte”.
Analoga previsione non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione.
A tenore dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, infatti, “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Orbene, proprio la possibilità per il mediatore di “chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza” e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono, a parere della Corte, che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all’art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente – salvo il caso in cui l’accordo da concludere debba rivestire una forma diversa – il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale.
Del resto, tale interpretazione è confortata dal contenuto dell’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
Non osta a tale conclusione il fatto che l’accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l’accordo possa essere soggetto a trascrizione.
Ed invero, sotto il primo profilo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. i titoli esecutivi sono tali quando la legge attribuisce espressamente ad essi efficacia esecutiva, e nel caso di specie l’accordo costituisce titolo esecutivo per espressa previsione contenuta nell’art. 12 del richiamato decreto legislativo.
Inoltre, l’art. 11 stabilisce che “Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti””, sicché la natura pubblicistica della procedura è assicurata comunque dalla certificazione apposta dal mediatore al verbale di cui l’accordo fa parte, e che l’accordo contiene.
Il fatto, poi, che la delega debba rivestire la stessa forma prevista per l’accordo consente agevolmente di superare le perplessità legate alla possibilità di trascrivere l’atto, dovendosi del resto evidenziare che a norma dell’alt. 11, comma 7, D.Lgs. n. 28 del 2010 “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Conseguentemente, è valida la delega conferita in forma scritta da (…) 3 (…), siccome volta a sostituire l’opposta nella partecipazione alla instaurata procedura di mediazione e a disporre, in sua vece, del diritto di credito oggetto della controversia.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta.
Non ricorrono i presupposti per la debenza del doppio del contributo unificato, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da (…) avverso la sentenza n. 926/2024 in data 19/2/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l’appello e condanna l’appellante a rifondere, in favore dell’appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi Euro. 3.400,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania il 16 ottobre 2024. Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2024.
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