Shopping durante i permessi 104, licenziamento nullo

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Shopping durante i permessi 104: una recente sentenza della Cassazione ha annullato il licenziamento di una lavoratrice e ridisegnato in parte i confini che riguardano il presunto abuso di permessi legge 104. – Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata.

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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24130 del 9/9/2024, ha chiarito come le lavoratrici e i lavoratori possano usare i permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità.
I giudici hanno confermato che è possibile dedicare parte del tempo del permesso ad attività non strettamente legate all’assistenza, come uscire per fare acquisti personali, a condizione che la maggior parte della giornata venga comunque dedicata alla persona disabile.

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Il fatto

Una dipendente era stata licenziata perché, secondo il datore di lavoro, aveva utilizzato i permessi in modo improprio. In due giornate aveva assistito la madre solo per alcune ore, mentre in altre due occasioni non l’aveva assistita affatto (risultava che la lavoratrice non era mai uscita di casa).
Il datore di lavoro aveva giustificato il licenziamento con la perdita di fiducia e con il danno verso l’INPS, che paga l’indennità per i permessi.

In fase di istruttoria è emerso invece che:

  • la lavoratrice si era recata dalla madre per diverse ore, pur fermandosi a un mercatino per fare degli acquisti;
  • la madre era stata trasferita presso l’abitazione della lavoratrice, dove era stata effettivamente prestata assistenza.

La sentenza di primo e secondo grado

Il Tribunale e la Corte di appello di Napoli hanno reintegrato la dipendente e le hanno riconosciuto tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento al rientro al lavoro. Hanno sottolineato che l’aspetto essenziale è il nesso di causalità tra il permesso e l’attività di sostegno al familiare. Nel caso esaminato, questo nesso era stato dimostrato.

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Cosa ha stabilito la Cassazione

Il datore di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’assistenza doveva essere fornita personalmente e per tutto il tempo dei permessi. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, non ha accolto questa tesi.
Ha ribadito che, sebbene usare i permessi della Legge 104 per fare tutt’altro possa essere una causa legittima di licenziamento, occorre verificare caso per caso se l’attività svolta durante i permessi sia compatibile con la cura del familiare e se l’assistenza sia stata comunque garantita.

Non c’è abuso

La Suprema Corte ritiene che non si possa parlare di abuso di diritto quando il lavoratore, in un breve intervallo di tempo, svolge altre attività (come acquisti personali), purché la maggior parte della giornata sia effettivamente dedicata all’assistenza.
Viene richiamata la Cass. n. 25290/2022, che aveva già posto in evidenza due principi:

  1. Il controllo sull’uso corretto dei permessi si fa su base giornaliera, non in base all’orario di lavoro che sarebbe stato svolto dal dipendente.
  2. L’assistenza alla persona con disabilità non coincide solo con la presenza fisica continua dell’assistente presso la casa dell’assistito.

L’assistenza non dura per tutto l’orario di lavoro

Secondo la Cass. n. 7306/2023, l’assistenza può essere offerta nell’arco della giornata e non per forza durante ogni ora del turno lavorativo. Non c’è ostacolo a brevi uscite o momenti di svago, come andare al parco a leggere un libro, purché prevalga il tempo dedicato alla cura del familiare.

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Un’altra pronuncia della Cassazione

La Cass. n. 12679/2022 ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente che aveva portato la moglie asmatica al mare e, durante i permessi, era anche andato dal veterinario con il cane. Pur non essendo il cane oggetto di assistenza “al disabile”, la Corte ha ritenuto che il tempo dedicato fosse minimo e che, in questo modo, la moglie fosse stata liberata da un’incombenza gravosa.
Altre sentenze (come la Cass. n. 22643/2024, la Cass. n. 2235/2023 e la Cass. n. 23891/2018) confermano che sono ammesse attività funzionali alle esigenze del familiare disabile, come fare la spesa o svolgere incombenze collaterali utili alla sua cura.
La Cass. n. 29198/2021 afferma che è irrilevante se il lavoratore usi una piccola parte del permesso per motivi personali, se il resto del tempo viene destinato all’assistenza.
Si ammette anche la partecipazione a corsi di formazione sulla malattia del familiare (Cass. n. 23434/2020), se ciò serve a prestare un aiuto migliore.
Alcuni tribunali (App. Torino n. 35/2014, Trib. lav. Milano 16/6/2017, Trib. lav. Genova n. 984/2016) sostengono persino che l’assistenza possa includere un supporto morale e affettivo, non solo un aiuto fisico.

Shopping durante i permessi 104Shopping durante i permessi 104
Nell’immagine una donna fa shopping mentre dovrebbe assistere un familiare con legge 104.

Quando il licenziamento è legittimo

Il licenziamento per giusta causa è ritenuto legittimo quando il lavoratore, pur usando i permessi, non fornisce un’assistenza sufficiente e costante al familiare disabile.
La Cass. n. 11999/2024 ha stabilito che non si deve guardare solo alla giornata intera, ma anche all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto svolgere.
Esistono molti casi confermati in giurisprudenza di uso illegittimo dei permessi:

  • partecipare a gare di danza anziché assistere la madre disabile (Cass. n. 8784/2015),
  • svolgere un altro lavoro (Cass. n. 29613/2017 e Cass. n. 9217/2016),
  • frequentare corsi universitari durante il periodo dei permessi (Cass. n. 17968/2016).

La Cass. n. 6468/2024 ha ribadito che, se i permessi vengono usati per fini non consentiti, il licenziamento è legittimo. In questi casi, è permesso il controllo tramite agenzie investigative, perché serve a verificare se ci siano comportamenti fraudolenti (vedi anche Cass. n. 4670/2019, Cass. n. 15094/2018, Cass. n. 9217/2016, Cass. n. 4984/2014).

Altri casi simili

  • Cass. n. 13274/2024: licenziamento legittimo per un lavoratore che stava col genitore solo mezz’ora e usava il resto del permesso per attività estranee all’assistenza.
  • Cass. n. 1394/2020: licenziamento legittimo per un lavoratore che si era recato dal padre solo per poco tempo e durante la pausa pranzo, non sfruttando l’orario dei permessi.

Onere della prova

Chi deve provare cosa? Sentenza di riferimento
Datore di lavoro Deve dimostrare, in modo chiaro, che il lavoratore ha svolto attività incompatibili con l’assistenza.
Lavoratore Deve provare di aver assistito il familiare in un luogo diverso da quello di residenza della persona disabile.

Infine, usare in modo scorretto i permessi 104 può diventare anche un illecito penale e portare a una condanna per truffa contro lo Stato (art. 640 Codice penale). La Cass. pen. n. 54712/2016 ha confermato la condanna di un lavoratore che, nei giorni dei permessi, era andato all’estero per un viaggio di piacere.

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