Tilde Minasi è una senatrice della Lega per Salvini Premier eletta in Calabria ed è membro Membro dell’VIII Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).
Nel corso della sua vita politica è stata brevemente anche assessore alle politiche sociali della Regione Calabria e ha cambiato sei appartenenze partitiche.
Fra le sue iniziative parlamentari, oltre alle fondamentali proposte di legge S. 721
“Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest” e S. 993
“Istituzione dell’albo degli acconciatori professionali”, sì da far felici i cinefili reggini e il mondo delle parrucchiere, ha pensato di passare alla storia presentando un’altra proposta di legge di cui dall’Alpi alle Pelagie si sentiva il bisogno, la S. 1003
“Modifica dell’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.
La proposta di legge parte da un assunto semplicemente assurdo, cioè che i cittadini residenti nei Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti – non tenuti alla redazione dei piani pluriennali di attuazione (art. 13 della legge n. 10/1977 e s.m.i.) – siano disperati perché potrebbe sussistere un vincolo paesaggistico sul territorio comunale (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Forse è interessato qualche suo cliente, visto che “dal 1986 esercita la professione di avvocato, specializzato in diritto civile e amministrativo”, ma le cose non stanno proprio così.
In realtà, il vincolo paesaggistico ex lege non si applica
“ … alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”
proprio per quel riconoscimento della realtà urbanistica consolidata alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985, cioè quell’interesse che – a parole – la sen. Minasi vorrebbe tutelare.
Secondo i dati ISTAT, i territori dei comuni con meno di 10.000 abitanti sono ben 6.691, cioè l’84,75% dei 7.896 Comuni italiani e hanno un territorio complessivamente esteso più del 60% della superficie del Bel Paese.
Voler subordinare la tutela del paesaggio alla disciplina urbanistica significa incorrere pesantemente in una censura di legittimità costituzionale per palese violazione dell’art. 9, come da giurisprudenza costituzionale costante (es. Corte cost. n. 151 del 26 luglio 2024; Corte cost. n. 24 del 28 gennaio 2022; Corte cost. n. 257 del 23 dicembre 2021; Corte cost. n. 101 del 20 maggio 2021).
Il disegno di legge n. 1003 (Senato) si evidenzia come una folle e illegittima proposta il cui iter nelle commissioni competenti prosegue ottusamente.
Segno dei tempi anche questo.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto Cristiana Verazza, E.R., A.L.C., S.D., archivio GrIG)
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