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Sostenere lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche per le transizioni verde e digitale attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo, salvaguardando e rafforzando le rispettive catene del valore: a questo scopo sono destinati i 497,8 milioni di euro messi a disposizione delle imprese dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
I fondi, a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC) sono finalizzati alla realizzazione di Contratti di Sviluppo, il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
Introdotti nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativi dal 2011, i Contratti di Sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili), anche in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Le agevolazioni rientrano nel framework del Regolamento STEP, introdotto nel febbraio del 2024, che disciplina i progetti per le tecnologie strategiche per l’Europa.
Contratti di sviluppo di tecnologie green e digital, a chi sono destinate le risorse
Le risorse saranno destinate a promuovere programmi di sviluppo o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP del Parlamento Europeo e del Consiglio UE (tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie).
Nello specifico, tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, saranno destinati oltre 335 milioni di euro (335.283.898,46 euro per l’esattezza) per la realizzazione di programmi che perseguiranno sia gli obiettivi generali del PN RIC sia quelli più specifici del Regolamento STEP, presentati esclusivamente da PMI.
I 162 milioni restanti (162.541.101,54 euro) andranno invece a sostenere la realizzazione di programmi afferenti ai soli ambiti del Regolamento STEP presentati da imprese di tutte le dimensioni.
Come accedere ai finanziamenti
Per accedere agli incentivi dedicati, i progetti d’investimento produttivo ed eventualmente di ricerca e sviluppo, presentati da una o più imprese, dovranno:
- realizzarsi presso un’unità produttiva ubicata nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna
- garantire il rispetto del principio DNSH (principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali)
- riguardare ambiti diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1058 del 2021 riportati nell’Allegato I al decreto
- interessare i settori delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici
- contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione nei settori di riferimento
- prevedere significativi avanzamenti tecnologici e la produzione delle tecnologie su scala commerciale
Contratti di sviluppo di tecnologie green e digital, quali sono le spese ammissibili
Per quanto riguarda i progetti di investimento produttivo, le spese ammissibili sono quelle indicate dal decreto 9 dicembre 2014 recante la disciplina dei Contratti di sviluppo, individuate all’articolo 15, di cui vi riportiamo il testo di seguito:
“1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e);
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Per i progetti d’investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
a) nel caso siano diretti alla diversificazione di un’unità produttiva esistente, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori;
b) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un’unità produttiva esistente, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera d), superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
4. Per i progetti d’investimento diretti all’acquisizione di un’unità produttiva di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), i costi ammissibili devono essere relativi all’acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all’articolo 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un’apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l’acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.
5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.
7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.”
Per i progetti di ricerca e sviluppo, le spese ammissibili sono indicate nell’art.22 del decreto sopra citato, che specifica quanto segue:
“1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell’allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell’organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.”
Inoltre, dovranno risultare conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027.
Per le sole nuove domande di agevolazione di Contratti di sviluppo di tecnologie green e digital concernenti progetti di investimento produttivo coerenti con il Regolamento STEP potranno essere riconosciute le intensità maggiorate previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
Contratti di sviluppo di tecnologie green e digital, modalità e termini di presentazione delle domande
Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione saranno stabilite attraverso successivo provvedimento direttoriale che fornirà ulteriori specificazioni anche in riferimento alle caratteristiche dei programmi di sviluppo e alle spese ammissibili.
La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Oltre alle nuove domande, al bando potranno accedere, previa presentazione di apposita istanza, anche le domande di Contratti di sviluppo già presentate il cui iter risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie.
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