Quali bonus edilizi 2025 sono cumulabili e fino a che importo e limiti spesa secondo circolare 24/2020 Agenzia delle Entrate

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Quali sono i bonus edilizi 2025 che si possono cumulare? Sono diversi i bonus edilizi in vigore e molti dei quali sono stati prorogati anche il prossimo anno ma con diverse modifiche. Ci occupiamo di seguito di capire se si possono cumulare le agevolazioni fiscali previste per i diversi lavori ed entro quali limiti. 

  • Quali sono i limiti di spesa previsti per i bonus edilizi
  • Cessione crediti fiscali

    procedure celeri

     

  • Quali bonus edilizi sono cumulabili tra loro
  • Bonus edilizi nazionali e regionali, le regole sulla cumulabilità

Quali sono i limiti di spesa previsti per i bonus edilizi

Per ogni bonus edilizio in vigore, la normativa prevede specifici limiti di spesa detraibili, che cambiano a seconda dell’agevolazione di cui si vuole usufruire. 

Per esempio, per il bonus ristrutturazioni 2025 due sono i limiti di spesa stabiliti:

  • di 96mila euro per gli interventi sulle prime case (al 50%);
  • di 48mila euro per lavori sulle seconde case (al 36%). 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i limiti sono di:

  • 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • Conto e carta

    difficile da pignorare

     

  • 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per i soli interventi sulle parti comuni di riqualificazione energetica dell’involucro, cambiano i limiti che si attestano sui 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per gli stessi interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e di 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i lavori di efficientamento energetico che prevedono contestualmente interventi per la riduzione di una o più classi di rischio sismico.

Invece, per tutti gli altri interventi di miglioramento energetico, la norma prevede dei massimali detraibili variabili tra 30mila euro (per la sostituzione di caldaie a condensazione o pompe di calore o scalda acqua, per la sostituzione o l’installazione di generatori di calore a biomassa, o per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), 60mila euro (per esempio per la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, o per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e chiusure oscuranti, e fino a 100.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti o per la riqualificazione globale. 


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/2020, ha spiegato che, se si effettuano più interventi per cui si può usufruire di diversi bonus, il contribuente può usare diverse agevolazioni a condizione di contabilizzare distintamente le spese riferite ai diversi interventi e di rispettare gli specifici adempimenti previsti relativi ad ogni detrazione.

Con la Circolare n. 36/E del 2007 ha poi specificato che, se si realizzano più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è rappresentato dalla somma degli importi previsti per ogni lavoro. 

Quali bonus edilizi sono cumulabili tra loro

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i bonus edilizi in vigore si possono cumulare, anche tutti, se si rispettano specifiche condizioni.

Ogni intervento deve essere, infatti, distintamente rendicontato, separando fisicamente i singoli giustificativi di spesa di ogni lavoro realizzato, rispettando i limiti di spesa fissati. 

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Ciò significa che si può cumulare il bonus ristrutturazioni edilizie, con il sismabonus e l’ecobonus, rispettando i singoli massimali di spesa previsti e che si possono sommare. Se tali limiti vengono superati, la quota eccedente la soglia fissata non si può detrarre.

Se, invece, un singolo intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, per esempio sia nel bonus ristrutturazioni, che nell’ecobonus o tra i lavori del sismabonus, ecc, allora il contribuente deve optare per una sola agevolazione fiscale. 

Considerando quanto appena spiegato e i limiti di spesa detraibili sopra riportati, se, per esempio, si installano i pannelli solari, per cui è previsto un importo massimo di detrazione di 60mila, e si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale, per cui è prevista la detrazione su un massimo di 30mila, allora è possibile fruire di una detrazione massima di 90mila euro.

Bonus edilizi nazionali e regionali, le regole sulla cumulabilità

E’, inoltre, prevista la possibilità di cumulare i bonus edilizi nazionali con i diversi contributi regionali per la casa che puntano a migliorarne l’efficienza energetica.

Non bisogna, però, superare l’eventuale limite alla cumulabilità previsto nella legge regionale.

 

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