Conguaglio contributivo con i valori 2024 per i fringe benefit

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Con la circolare n. 108 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso “ListaPosPA”, di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.

Per quanto riguarda i termini per adempiere, l’INPS conferma che i conguagli in questione potranno essere effettuati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16 gennaio 2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento dovrà avvenire entro il successivo 16 febbraio.
Invece, per i conguagli afferenti al TFR al Fondo di Tesoreria, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il termine del 16 marzo 2025.

Con riferimento alle diverse fattispecie interessate dagli adempimenti in questione, l’INPS prende in esame l’eventuale presenza di elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità di trasferta, indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità per ferie non godute, integrazioni salariali non a zero ore, eccetera) che possono aver determinato l’aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2024.

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Sul punto, si precisa che le citate variazioni delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2024, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2025, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Un’ulteriore fattispecie che può ricorrere nell’ambito delle operazioni di conguaglio è costituita dall’eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2024, è pari a 119.650 euro.

Operativamente, l’INPS spiega che se nel corso dell’anno vi è stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l’utilizzo delle specifiche “CausaleVarRetr” di “VarRetributive”.

Per quanto riguarda poi i fringe benefit, l’INPS ricorda come limitatamente all’anno 2024 non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Tra le varie, si precisa che per recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, il datore di lavoro può utilizzare – esclusivamente nella denuncia di competenza dicembre 2024 – la sezione “VarRetributive”, con le variabili retributive già in uso e riportate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”.
Rimangono valide anche le modalità standard, ossia con flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Un’altra indicazione di interesse riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale del regime agevolato ex art. 1 commi da 58 a 62 della L. 197/2022, in relazione alle c.d. “mance” destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le quali sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (ai fini dell’accesso alla detassazione i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 nel periodo d’imposta precedente).

Nel merito, l’INPS precisa che le predette somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale e che, ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance in relazione a eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza di dicembre 2024, dovranno utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”.



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