Il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 ex L. 178/2020 si ferma a fine 2024. I commi 445-448 dell’art. 1 del Ddl. di bilancio prevedono infatti l’abrogazione dal 2025 di tale agevolazione, introducendo anche un tetto di spesa per il bonus sui beni materiali 4.0.
In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.
Ai sensi del comma 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020 della disciplina vigente, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto invece essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
L’art. 1 comma 445 lett. c) del Ddl. di bilancio 2025 prevede ora l’abrogazione del citato comma 1058-ter, eliminando quindi l’agevolazione per il 2025 e anticipandone il termine al 31 dicembre 2024.
Resta comunque ferma la facoltà di effettuare la c.d. prenotazione entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%), effettuando poi gli investimenti in beni immateriali 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 per fruire del credito d’imposta in misura pari al 15%.
Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione dell’IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.
L’art. 1 commi 446-448 del Ddl. di bilancio introduce inoltre un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.
Nessuna modifica viene invece prevista in relazione alla misura del credito d’imposta, che resta quindi invariata (20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni).
Nello specifico, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024 (che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta 4.0).
Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile, in compensazione mediante modello F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione. In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.
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