Pignoramento conto corrente di un lavoratore autonomo: regole

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Esistono limiti al pignoramento del conto corrente del professionista da parte dei creditori e di Agenzia entrate Riscossione.

Abbiamo spesso parlato delle regole sul pignoramento del conto corrente del lavoratore dipendente, ma sinora mai di quelle che riguardano il professionista, l’imprenditore, il lavoratore autonomo titolare di Partita Iva. Esiste, infatti, una notevole differenza tra le due situazioni.

Per i lavoratori dipendenti, il pignoramento può essere applicato fino a un massimo di un quinto dell’importo di ogni mensilità che di riduce ulteriormente quando il creditore è Agenzia Entrate Riscossione. Il blocco resta attivo finché il debito non viene completamente saldato oppure fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Invece, per i lavoratori autonomi, il pignoramento del conto corrente può essere eseguito sull’intero saldo disponibile. Tuttavia, questa misura si conclude non appena il giudice dispone il trasferimento delle somme al creditore, rendendo nuovamente il conto accessibile e libero da vincoli.

Dopo questa premessa, ora analizziamo più dettagliatamente le specifiche regole che disciplinano il pignoramento per i lavoratori autonomi.

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Ci riferiremo, in generale, a qualsiasi tipo di debito, ma porremo particolare attenzione a quelli di natura fiscale, azionati dall’Esattore (che, per i crediti erariali, è Agenzia Entrate Riscossione) a seguito di notifica di una cartella di pagamento.

Esistono limiti al pignoramento di un lavoratore autonomo?

Il pignoramento del conto corrente di un lavoratore dipendente subisce due limiti:

  • quanto alle somme che si trovano già depositate in banca al momento della notifica dell’atto di pignoramento, il pignoramento si può applicare solo sulla parte che eccede il triplo dell’assegno sociale che, nel 2024, è pari a 1.603,23 euro. Ad esempio, se il lavoratore ha un conto corrente con 3.000 euro, si potrà pignorare soltanto la somma di 1.395,77 euro;
  • quanto alle somme che verranno accreditate nei mesi successivi, il pignoramento sarà di un quinto. Tuttavia, se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento può essere solo di: 1) un decimo, se lo stipendio non supera 2.500 euro; 2) un settimo se lo stipendio è compreso tra 2.500 euro e 5.000 euro; 3) un quinto se lo stipendio supera 5.000 euro.

Invece, nel caso di pignoramento del conto corrente del professionista non sussistono tali limiti. Sicché il creditore può bloccare l’intero importo ivi presente, per la misura pari al credito fatto valere, aumentato della metà per coprire le spese legali.

Nel caso poi in cui ad agire sia Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima non necessita neanche dell’autorizzazione del giudice per lo storno delle somme pignorate. Difatti, nell’atto di pignoramento – notificato sia all’istituto di credito, sia al debitore – viene dato un termine di 60 giorni per pagare. Alla scadenza, le somme pignorate sul conto corrente vengono trasferite direttamente all’Esattore.

Quanto dura il pignoramento del conto corrente del lavoratore autonomo?

Come anticipato sopra, il pignoramento del lavoratore dipendente (così come quello del pensionato) resta in vigore finché il debito non viene estinto, o non cessa il rapporto di lavoro, oppure non muore prima il debitore.

Viceversa, nel caso del pignoramento del lavoratore autonomo le cose vanno diversamente. Qui infatti non c’è certezza sulla continuità degli accrediti, come invece succede per gli stipendi. Ecco come funziona la procedura:

  • non appena ricevuto l’atto di pignoramento, la banca blocca le somme pignorate;
  • le somme restano, così, vincolate fino all’udienza dinanzi al tribunale, la cui data è indicata nell’atto di pignoramento stesso. Il debitore non vedrà più tali importi sul proprio estratto conto. Questo non significa che i propri soldi sono già stati versati al creditore, ma solo che gli stessi sono “accantonati” in attesa che il giudice emetta l’ordine di pagamento nei suoi confronti;
  • all’udienza quindi, se non ci sono opposizioni, il giudice emette il provvedimento di assegnazione delle somme al creditore, ordinando alla banca di effettuare lo storno a favore di quest’ultimo;
  • ultimata tale fase, il conto torna a essere libero e utilizzabile da parte del correntista. Il pignoramento è, dunque, cessato;
  • se il credito non è stato integralmente soddisfatto con il suddetto pignoramento, il creditore potrebbe sempre avviare una nuova procedura, identica alla prima, per pignorare gli ulteriori accrediti che il proprio debitore abbia successivamente ricevuto.

Se, infine, il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento avviene senza bisogno dell’udienza dinanzi al giudice. Anche in questo caso, infatti, viene intimato il pagamento entro 60 giorni, con avviso che, in difetto, le somme verranno fatte confluire direttamente sul conto dell’Esattore.

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