Il Regolamento (UE) 2024/3005 introduce norme sull’integrità e la trasparenza dei rating ESG nell’UE, imponendo obblighi di autorizzazione, trasparenza metodologica e prevenzione dei conflitti di interesse per i fornitori di rating, con entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e applicazione dal 2 luglio 2026. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità dei rating ESG, prevenire il greenwashing e promuovere mercati finanziari sostenibili.
Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato il 27 novembre 2024, dedicato alla trasparenza e all’integrità delle attività di rating ESG (ambientali, sociali e di governance). Con questo atto, l’UE mira a definire uno standard normativo comune per rafforzare la qualità dei rating ESG, la trasparenza, l’indipendenza e l’affidabilità degli operatori, contribuendo in tal modo alla più ampia agenda europea in materia di finanza sostenibile. Il nuovo regolamento, che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859, entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicherà a partire dal 2 luglio 2026.
Obiettivi e contesto
Negli ultimi anni, l’importanza dei criteri ESG è aumentata considerevolmente. Gli investitori e i consumatori richiedono informazioni sempre più precise sul livello di sostenibilità di prodotti e imprese, mentre istituzioni e organismi pubblici riconoscono la necessità di standard e metodologie affidabili.
Il nuovo regolamento risponde a questa esigenza, inserendosi nel quadro del Green Deal europeo e dell’obiettivo di rendere più sostenibili i mercati dei capitali, canalizzando i flussi finanziari verso investimenti in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’UE.
Lo scopo è rendere i rating ESG più comparabili, credibili e utili per gli investitori, mitigando i rischi di “greenwashing” o “social washing” e prevenendo fenomeni di disinformazione. I rating ESG, infatti, hanno un ruolo centrale nell’analisi dei rischi di sostenibilità, nell’orientare le strategie di investimento e nell’identificare opportunità legate alla transizione verso un’economia sostenibile, oltre a influenzare le politiche interne di gestione del rischio degli enti finanziari.
Cosa sono i criteri ESG
I criteri ESG (Environmental, Social, Governance) sono parametri utilizzati per valutare le prestazioni di un’azienda in ambiti legati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Questi criteri aiutano gli investitori, le imprese e le istituzioni a misurare l’impatto delle loro attività oltre ai risultati finanziari tradizionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fornitori di rating ESG operanti nell’Unione Europea, includendo quelli stabiliti nell’UE che pubblicano o distribuiscono i propri rating a imprese finanziarie regolamentate, emittenti oggetto della Direttiva Bilanci (2013/34/UE) o della Direttiva sulla trasparenza (2004/109/CE), nonché istituzioni, organi e organismi dell’Unione o autorità pubbliche degli Stati membri. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i fornitori di rating stabiliti al di fuori dell’UE qualora i loro rating siano distribuiti verso i soggetti sopraindicati.
Non sono invece sottoposti alla normativa i rating ESG privati, non destinati al pubblico o alla distribuzione, né i rating emessi internamente dalle imprese finanziarie solo a fini interni o infragruppo. Analogamente, sono esclusi dal regolamento altri servizi come le revisioni esterne sulle obbligazioni verdi europee o le etichettature ESG (a condizione che non implichino l’emissione di un vero rating ESG).
Autorizzazioni, vigilanza e condizioni per i fornitori di rating ESG
I fornitori di rating ESG con sede nell’UE dovranno ottenere un’autorizzazione dall’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Quelli stabiliti in paesi terzi potranno operare nell’UE solo tramite tre possibili regimi:
- Equivalenza: se la Commissione Europea riconosce che il quadro normativo di un paese terzo è equivalente a quello UE;
- Avallo: se un fornitore di rating ESG UE autorizzato assume la responsabilità di “avallare” i rating emessi da un soggetto fuori dall’UE;
- Riconoscimento: un regime speciale rivolto ai fornitori di rating ESG esteri di piccole dimensioni, previa verifica da parte dell’ESMA del rispetto di requisiti adeguati.
Per favorire lo sviluppo della concorrenza, è previsto un regime temporaneo per i “piccoli fornitori di rating ESG” stabiliti nell’UE, che potranno essere registrati e operare con un set di regole semplificato prima di doversi allineare completamente alle disposizioni.
Trasparenza e qualità delle metodologie
Il regolamento impone ai fornitori di rating ESG di rendere note al pubblico le metodologie, i modelli e le principali ipotesi utilizzate. Ciò include informazioni sulle fonti di dati (indicando se siano pubbliche o private, se provengano da rendicontazioni non finanziarie obbligatorie), i criteri di ponderazione per i fattori ambientali, sociali e di governance, e le eventuali revisioni delle metodologie.
I fornitori di rating ESG devono inoltre spiegare se i rating tengano conto dei principi di doppia materialità, valutando sia i rischi che gli impatti ambientali e sociali. Essi devono divulgare se utilizzano o meno parametri basati su prove scientifiche (ad es. sulla dimensione “E”), nonché il grado di allineamento con l’Accordo di Parigi o altri standard internazionali.
Prevenzione dei conflitti di interesse e indipendenza
Il regolamento introduce requisiti organizzativi stringenti, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire l’indipendenza dei rating ESG. Viene richiesta la separazione tra le attività di rating ESG e altri servizi come consulenza, indici di riferimento, rating del credito, attività di investimento o auditing. Tutto il personale coinvolto nel processo di rating deve rispettare politiche di integrità professionale, controlli interni e obblighi di riservatezza.
Sanzioni e misure di vigilanza
In caso di violazioni, l’ESMA dispone di un ampio ventaglio di poteri: dalla richiesta di porre fine alla violazione, alla sospensione o revoca dell’autorizzazione, fino all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora. Le sanzioni saranno proporzionate e dissuasive, tenendo conto della gravità e dell’impatto della violazione.
Il Regolamento (UE) 2024/3005 segna un passo significativo verso la costruzione di un sistema più solido, trasparente e affidabile per i rating ESG nell’Unione Europea. La maggiore chiarezza su metodologie, fonti di dati e conflitti di interesse, unita a un sistema di autorizzazione e vigilanza più rigoroso, dovrebbe incrementare la fiducia degli investitori e l’affidabilità delle informazioni. Ciò favorirà non solo la crescita di un mercato dei capitali sostenibile, ma anche il raggiungimento degli obiettivi di lungo termine in materia di ambiente, società e governance, in linea con le ambizioni del Green Deal europeo.
Il regolamento in pillole
- Obiettivo principale: stabilire un quadro normativo comune e coerente per la trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG nell’Unione Europea, contribuendo alla qualità dei rating, alla prevenzione del greenwashing e al buon funzionamento del mercato interno della finanza sostenibile;
- Ambito di applicazione: il regolamento si applica ai fornitori di rating ESG operanti nell’UE, compresi quelli con sede fuori dall’Unione se i rating sono distribuiti a soggetti UE (imprese finanziarie, imprese soggette alla Direttiva Bilanci e Direttiva Trasparenza, istituzioni e autorità pubbliche dell’UE);
- Esclusioni: non rientrano nell’ambito d’applicazione i rating ESG privati o destinati a uso interno, le revisioni esterne alle obbligazioni verdi europee e altre attività simili non comunicate al pubblico in forma di rating ESG;
- Autorizzazione e vigilanza: i fornitori di rating ESG con sede nell’UE devono essere autorizzati dall’ESMA; i fornitori extra-UE possono operare mediante equivalenza, avallo o riconoscimento. L’ESMA è responsabile della supervisione continua, compreso il registro dei fornitori e le azioni di enforcement;
- Requisiti organizzativi: i fornitori di rating ESG devono assicurare indipendenza, assenza di conflitti di interesse, buona governance, procedure trasparenti e affidabili, compresa la conservazione di registri e il controllo della qualità dei dati;
- Trasparenza delle metodologie: i fornitori devono rendere pubbliche le metodologie, i modelli, le fonti di dati e le ipotesi dei rating ESG, specificando se vengono considerati i rischi, gli impatti, o entrambi (doppia materialità), e se l’analisi si basa su parametri scientifici o standard internazionali;
- Comunicazioni agli utenti: le informazioni fondamentali sui rating ESG devono essere facilmente accessibili e chiare. L’ESAP (punto di accesso unico europeo) fornirà un accesso centralizzato alle informazioni;
- Misure per i piccoli fornitori: è previsto un regime temporaneo e semplificato per le piccole imprese, che potranno registrarsi con requisiti proporzionati e adeguarsi progressivamente alle norme;
- Sanzioni e enforcement: l’ESMA dispone di poteri per adottare misure di vigilanza (ad es. sospensione o revoca dell’autorizzazione), sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di violazioni del regolamento, in un’ottica di proporzionalità e trasparenza;
- Entrata in vigore: il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicherà a partire dal 2 luglio 2026, consentendo un periodo di transizione per l’adeguamento dei fornitori di rating ESG.
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