Comunicato Stampa 2078/2024 Vittime di violenza. Lanzarin: “Il Veneto elimina i costi per le cure sanitarie per le persone maltrattate, comprese visite specialistiche e supporto psicologico”.

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(AGENPARL) – Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 Pag. 1 di 4
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
EMENDAMENTO
FAVOREVOLE CONTRARIO
PARERE COMMISSIONE
(Art. 102, comma 10, Reg.)
FAVOREVOLE CONTRARIO
PARERE PRIMA COMMISSIONE
(Art. 103 Reg.)
DINIEGO DI ACCETTAZIONE
(Art. 104 Reg.)
(numero e data presentazione a cura degli uffici)
APPROVATO
RITIRATO
(a cura degli uffici)
❑ ……………
RESPINTO
PRECLUSO
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PDL 300 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”
PRESENTATORI (2)
TITOLO (3)
SEZIONE
ARTICOLO
RUBRICA
COMMA
LETTERA
NUMERO
ALLEGATO
❑ SOPPRESSIVO
❑SOSTITUTIVO
❑ MODIFICATIVO
X AGGIUNTIVO
Art. xx – Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie
1. La Regione del Veneto, nel proseguire le attività di prevenzione e contrato della violenza in ogni sua
forma, intraprese con la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 intende adottare ulteriori misure a favore
delle vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere,
residenti in Veneto e che accedono alle strutture sanitarie.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l’esenzione dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro
orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo
successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di
specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente Legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le
modalità attuative per garantire l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di
violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in
Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per
ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma “02. Finanziamento aggiuntivo corrente per i Livelli di Assistenza superiori ai LEA”,
Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Relazione:
La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riconosce che ogni forma e grado di violenza
basata sul genere e nei confronti di persone a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce
una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, nonché una lesione
dell’integrità e della salute fisica e psichica della persona.
Proprio nell’intento di prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma, con la Legge regionale 23 aprile 2013,
n. 5 sono stati approvati una serie di interventi di sostegno per le vittime e i loro figli minorenni.
Nel corso degli anni vi è stata una rilevante evoluzione normativa sia a livello internazionale che nazionale, in
particolare con la Convenzione di Istanbul, ratificata dallo Stato italiano con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sono
stati delineati i principi e le linee guida alle quali i Paesi membri devono attenersi per la predisposizione della
normativa inerente alla prevenzione e al contrasto della violenza.
Successivamente, con Legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono state introdotte una serie di misure preventive e
repressive in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere e con l’art. 1, commi 790 e 791 della Legge 28
dicembre 2015 n. 208 è stata prevista l’istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di
protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, finalizzato a tutelare le persone vulnerabili
vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti
persecutori (stalking), rinviando la definizione delle linee guida volte a rendere operativo il “Percorso di tutela
delle vittime di violenza”, a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
A tale proposito, con DPCM 24 novembre 2017 sono state adottate le Linee guida nazionali per le Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza,
denominate “Percorso per le donne che subiscono violenza” in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, commi
790 e 791 della Legge n. 208/2015.
Alla luce degli ultimi dati raccolti in materia di prevenzione e contrasto alla violenza, emerge la necessità di
adottare ulteriori interventi a favore delle persone vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro
orientamento sessuale e identità di genere, che accedono al Pronto Soccorso e vengono sottoposte a una
molteplicità di prestazioni sanitarie post dimissioni.
Con il presente articolo si intende quindi esentare le persone vittime di violenza, basata sul genere e/o a causa del
loro orientamento sessuale e identità di genere, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni
fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le
prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
Garantire la gratuità delle prestazioni permette di facilitare l’accesso al Servizio Sanitario da parte di una categoria
di utenti particolarmente debole, che necessita di un sostegno anche sotto il profilo economico, considerato che le
vittime di violenza spesso sono subordinate, oltre che psicologicamente, anche economicamente al maltrattante.
RIFERIMENTI AL DEFR: il presente articolo rientra nell’ambito DEFR:
Missione 13 “Tutela della salute”
Programma “02. Finanziamento aggiuntivo corrente per i Livelli di Assistenza superiori ai LEA”
Titolo 01 “Spesa corrente”
Scheda finanziaria relativa alla proposta di variazione
MISSIONE
PROGRAMMA
Legge regionale di spesa
Variazione
proposta
Variazione
proposta
Variazione
proposta
MISSIONE “13 Tutela della salute”,
PROGRAMMA “02. Finanziamento aggiuntivo corrente per i Livelli di Assistenza superiori ai LEA”
TITOLO 01 “Spese correnti”
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Firma dei presentatori
Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato.
Cognome dei presentatori, indicando l’eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della
Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall’Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall’Assessore competente per materia. I consiglieri possono
presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i
correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5, 6 e 9, Reg.).
Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell’articolato.



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