Con la circolare n. 779 del 2 dicembre 2024, dal titolo “Informativa sulle iniziative adottate e sulla ripresa delle attività di addestramento e formazione”, la Società nazionale di salvamento ha diramato un’informazione molto opinabile. Purtroppo non è la prima, bensì la seconda circolare discutibile emessa in questo breve scorcio di tempo.
In sintesi, la Società nazionale di salvamento ha comunicato ai direttori delle sezioni territoriali che possono continuare a svolgere i corsi per bagnino di salvataggio fino al 1° luglio 2025 non secondo quanto innovato dal decreto n. 85 del 29 maggio 2024, bensì come hanno sempre fatto (in ottemperanza dell’autorizzazione di cui al foglio d’ordine n. 43 del 6 giugno 1929 del Ministero della marina mercantile“). Aggiunge poi la circolare: «Al riguardo, seguirà, successivamente alla presente, apposita circolare contenente le linee guida dell’inizio della ripresa dell’attività di addestramento e formazione secondo la disciplina previgente».
Sul punto, invece, il decreto n. 85/2024 non lascia adito a dubbi. Così recita infatti l’articolo 19:
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Da ciò si evince, al contrario e in modo inequivocabile, che i corsi avviati dopo il 1° luglio 2024 devono essere tenuti nel rispetto di quanto disposto e innovato dal decreto, che abbiamo avuto modo di illustrare in un precedente articolo.
Il comma 7 del medesimo articolo dice inoltre che «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l’attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento». La norma non si riferisce alla tenuta dei corsi, ma ai requisiti che un’associazione già in possesso dell’autorizzazione dovrà avere (e attestare) per conseguirla di nuovo entro il prossimo 25 luglio 2025, così come prevede l’articolo 5 del decreto.
La seconda circolare pubblicata sul sito della Società nazionale di salvamento, dal titolo ”Campagna per il rinnovo dei brevetti di bagnino di salvataggio scaduti o in scadenza il 31/12/2024” (prot. n. 785 del 10 dicembre 2024), è egualmente in contrasto col decreto, che recita all’articolo 193: «I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi».
I brevetti scaduti ma non rinnovati prima dell’entrata in vigore del decreto (“non in corso di validità”) e quelli scaduti dopo, pertanto, per essere rinnovati devono seguire la nuova procedura che prevede, tra l’altro, «l’esito favorevole della prova di cui all’articolo 4 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d)». Che è il vero busillis della questione. Per rinnovare il brevetto, un assistente bagnanti – questa è l’unica dizione ufficiale rimasta del titolo – deve sottoporsi a una prova di nuoto certificata da un istruttore-allenatore di nuoto di salvamento almeno del secondo livello snac. I rinnovi possono e devono essere effettuati secondo l’articolo 16 del decreto, sulla “validità dei brevetti”, e non secondo un’autonoma direttiva della Società nazionale di salvamento. Naturalmente è lecito criticare il decreto e non essere d’accordo su quanto disposto; ci mancherebbe. Non è lecito, invece, non applicarne le disposizioni.
N.B. Il presente articolo è stato redatto in seguito ad alcune richieste di chiarimento giunte alla redazione di Mondo Balneare. Nel frattempo, la Società nazionale di salvamento ha comunicato la sospensione della sua campagna sul rinnovo dei brevetti.
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