[prima parte]

Anche quest’anno, come sostanzialmente è avvenuto anche negli anni scorsi, la Rubrica riparte con una sia pur rapida disamina della Legge di Bilancio appena approvata e relativa evidentemente al 2025.
Si tratta della l. n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella GU del giorno successivo che sarà anche oggetto di un apposito Webinar, e probabilmente del primo webinar di quest’anno, come preciseremo meglio nei giorni successivi.
Quanto all’analisi della Legge di Bilancio 2025, per facilitarne la consultazione, abbiamo ritenuto opportuno di doverla frazionare in due tranches, la prima in data di oggi e l’altra in quella di domani.
Di seguito quindi le principali novità.

  • Scaglioni IRPEF: è stata confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre introdotta nell’anno 2024.
    Perciò:
    – i redditi fino a Euro 28.000 sconteranno l’aliquota del 23%;
    – oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000, l’aliquota è fissata nel 35%;
    – mentre sui redditi eccedenti Euro 50.000 si applicherà il 43%.
    Come vediamo, la modestia [rispetto alle attese governative, evidentemente] degli introiti derivanti dal concordato preventivo biennale – pur pubblicizzato insistentemente con spot pubblicitari su tutti i media – non ha consentito di attuare la [programmata] riduzione al 33% dell’aliquota del 35% che è rimasta dunque invariata.
  • Detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e assimilati: viene confermato l’aumento a Euro 1.955 delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente [esclusi i pensionati] con un reddito non superiore a Euro 15.000, i quali tuttavia potranno godere di un trattamento integrativo della retribuzione sia pure a determinate condizioni, come del resto già disposto per il periodo d’imposta 2024.
  • Addizionali regionali e comunali: per l’anno 2025 le Regioni e i Comuni potranno stabilire entro il prossimo 15 aprile le aliquote addizionali regionali e comunali all’IRPEF sulla base dei tre scaglioni IRPEF sopra menzionati, ferma la facoltà di mantenere la misura delle addizionali sulla base dei precedenti quattro scaglioni.
  • Il cuneo fiscale: è stata confermata la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti [cioè la differenza tra il costo lordo e quanto materialmente da loro percepito], anche se con un meccanismo diverso da quello in vigore fino al 31.12.2024, e che consiste:
    – in un abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, per i redditi fino a Euro 20.000;
    – e in una nuova detrazione d’imposta per i redditi da Euro 20.000 a Euro 40.000 [in particolare, per i redditi compresi tra 20.000 e 32.000 Euro viene riconosciuta una detrazione Irpef pari a 1.000 Euro; per quelli compresi tra 32.000 e 40.000 Euro, più ci si avvicina al “tetto” di 40.000 – oltre il quale il lavoratore non beneficia di alcuna misura – e più la detrazione si riduce fino ad azzerarsi appunto al superamento del tetto].
  • Detrazioni IRPEF connesse a familiari a carico: vengono abolite dal 1° gennaio 2025 le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di trent’anni, a meno che essi non siano portatori di handicap; inoltre, le detrazioni IRPEF per gli “altri” familiari a carico, diversi perciò dal coniuge e dai figli, spettano soltanto se si tratta di ascendenti conviventi con il contribuente [non spettano pertanto per i fratelli, le sorelle, i generi, le nuore, il suocero e la suocera].
  • Nuovi limiti alle detrazioni IRPEF per oneri detraibili: i contribuenti con reddito complessivo superiore a Euro 75.000 [con esclusione, tuttavia, del reddito relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze] – e che hanno sostenuto oneri e spese per i quali la legge prevede, come sappiamo, una detrazione dall’imposta pari al 19% dell’intero ammontare – incontreranno dal 1° gennaio 2025 un ulteriore limite alla detraibilità costituito dall’ammontare complessivo di Euro 14.000 [di oneri e spese] se il reddito è superiore a Euro 75.000 ma non a Euro 100.000, e di Euro 8.000 se il reddito complessivo è superiore a Euro 100.000.
    L’ammontare degli oneri e delle spese va poi moltiplicato per un coefficiente pari a 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli a carico, a 0,70 se è presente un figlio fiscalmente a carico, a 0,85 con due figli a carico e a 1 con più di due figli a carico, o almeno un figlio disabile.
    Dal detto nuovo limite [variabile, come abbiamo visto, in funzione del reddito e della consistenza numerica del nucleo familiare] sono comunque escluse: a) le spese sanitarie, b) le somme investite nelle start up innovative o nelle PMI innovative; e c) gli importi relativi a interessi passivi versati per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto o la costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
    Sono escluse dal nuovo limite altresì le spese sostenute fino al 31.12.2024 ma fruibili in più anni [come, ad esempio, quelle relative a interventi per il recupero del patrimonio edilizio, o la riqualificazione energetica degli edifici], come pure i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024, e perciò i premi per l’assicurazione del rischio di “non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”, del rischio di morte e, infine, del rischio di eventi calamitosi riguardanti immobili ad uso abitativo.
  • Il credito d’imposta per gli interventi del recupero edilizio: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 dai proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale l’aliquota di detrazione è del 50% delle spese sostenute nel 2025 [nel solito limite di spesa agevolata pari ad Euro 96.000], mentre [sempre nel limite di Euro 96.000] diventa del 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
    Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è invece fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute nel 2026 e 2027, mentre vengono escluse dall’agevolazione – a decorrere proprio da quest’anno – le caldaie alimentate a combustibili fossili.
  • Sismabonus: le stesse aliquote appena viste per gli interventi del recupero edilizio si applicano anche al sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 [ma senza il limite di Euro 96.000], con esclusione, anche in questo caso, delle caldaie alimentate a combustibili fossili.
  • Superbonus: sono stati introdotti [ed è noto il dibattito che questa specifica vicenda ha suscitato e continua a suscitare soprattutto tra i partiti…] ulteriori limitazioni al c.d. Superbonus con la previsione di particolari nuovi requisiti per poter beneficiare dell’aliquota al 65% della spesa sostenuta nel 2025.
    È stata anche consentita la possibilità di dedurre in dieci anni [in luogo di quattro] il Superbonus maturato in relazione alle spese sostenute nel 2023. Inoltre, attenzione: l’accesso a tale agevolazione fiscale è precluso ai contribuenti che non si siano “prenotati” con la Cilas [se del caso abbinata alla delibera condominiale] relativa agli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024.
  • Bonus mobili: in presenza di spese per il recupero edilizio, è stato prorogato anche per il 2025 il c.d. bonus mobili, che si traduce tuttora nella detraibilità del 50% [con limite di Euro 5.000] delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con determinate caratteristiche e comunque sempre all’interno di opere riguardanti il recupero del patrimonio edilizio.
  • Bonus elettrodomestici: in caso di acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, è previsto un contributo in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per in importo massimo di Euro 100, elevato a Euro 200 se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a Euro 25.000.
  • Bonus verde: non è stato invece prorogato il bonus verde, che era pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di giardini e aree scoperte: questo bonus, infatti, è cessato al 31 dicembre dello scorso anno.
  • Spese scolastiche: è stato elevato a Euro 1.000 [dai precedenti Euro 800] l’importo su cui calcolare la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza delle scuole materne, della scuola primaria e delle scuole secondarie di secondo grado.
  • Fringe benefit: è stata estesa anche agli anni 2025, 2026 e 2027 – sempre nell’importo di Euro 1.000, elevati a Euro 2.000 in presenza di figli fiscalmente a carico – la non imponibilità dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti e continuano a rientrare nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento da parte del lavoratore di utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa, o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
  • Auto concesse in uso ai dipendenti: sono state individuate nuove agevolazioni relative all’imponibile che si determina sulla base del tipo di auto concessa in uso promiscuo ai dipendenti, che aumentano in funzione dell’elettrificazione dell’autovettura.

(Studio Bacigalupo – Lucidi)

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(continua)

N.B. Domani la News verrà pubblicata integralmente sul sito (http://www.piazzapitagora.it/)

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