Contribuenti Forfettari: novità per dipendenti e agevolazioni per dipendenti e pensionati

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Finanziamenti e contributi

 


L’anno 2025 porta novità in materia di contribuenti in regime forfetario.

L’art. 17 della l. 13.12.2024, n. 203, che interviene in materia di lavoro, irrompe anche nel sistema fiscale forfetario ammettendo la forma del “contratto misto”, cioè la presenza sia del lavoro dipendente sia di lavoro autonomo con lo stesso datore di lavoro, ma la norma non è di facile applicazione.

La legge finanziaria, invece, è assai più semplice per i contribuenti che applicano la regola di forfetizzazione dell’IVA di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190, poiché viene soltanto elevato da € 30.000 a € 35.000 il limite di reddito di lavoro dipendente e di pensione  entro il quale è fruibile il beneficio senza dover osservare particolari regole e procedure.

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Pertanto i contribuenti che nell’anno 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati o pensioni per l’importo non superiore a € 35.000 beneficiano della norma. 

La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

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1) La novità legislativa

Secondo la lettera d-bis) dell’art. 1, comma 57, della l. 23.12.2014, n. 190, non possono avvalersi della regola di forfetizzazione del reddito “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. L’esclusione non si applica per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni” regola che permane anche dal 1.1.2025.

Secondo la circolare 10.4.2019, n. 91/E, la norma non ha il carattere di esclusione ma quello di decadenza per cui se l’attività prevalente è svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro degli ultimi due anni ovvero nei confronti del datore di lavoro nel corso dell’anno, il regime fiscale forfetario  non può essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui, al 31.12, è verificata la suddetta prevalenza, cioè il superamento dei ricavi o compensi alla soglia del 50% del totale realizzato.

2) L’esclusione della causa ostativa della lettera d-bis) del comma 57

L’art. 17 della l. 13.12.2024, n. 203, non ha modificato la lett. d-bis dell’art. 57 della l. 23.12.2014, n. 190, ma interviene in materia asserendo che la clausola ostativa non si applica nel caso di “contratti misti” di lavoro.

Il contenuto della modifica che è stata apportata con la l. 13.12.2024, n. 203 va attentamente meditato poiché va tenuto ben presente che:

  • i beneficiari della forfetizzazione sono “le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle indicate all’art. 409, n. 3), del codice di procedura civile (cioè, rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale); la norma esclude i rapporti di lavoro di tipo diverso da quello dell’iscrizione in albi o elenchi professionali (ad esempio, servizi di manutenzione, di lavorazione, ecc.); 
  • l’attività è prestata soltanto a favore di datori di lavoro che hanno più di 250 dipendenti;
  • il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e per periodo indeterminato deve prevedere un orario di lavoro tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro che è applicato dall’azienda;
  • contestualmente tra le parti deve essere stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale e con durata a tempo indeterminato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale;
  • il numero dei dipendenti dell’azienda va rilevato alla data del giorno 1.1. dell’anno in cui vengono stipulati i due contratti;
  • il lavoratore autonomo deve eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale.

3) Il computo dei dipendenti

Nel silenzio esplicativo del numero di 250 dipendenti conteggiati dalla data del giorno 1.1 dell’anno al quale si riferisce l’assunzione, è da ritenere corretto seguire le regole che sono indicate dall’INPS per i casi di agevolazioni:

  • a) dipendenti con contratto a tempo pieno, compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio: ognuno è considerato come unità;
  • b) dipendenti a tempo parziale: sono considerati per quota per il lavoro svolto, che va rapportato al tempo pieno (art. 9 del d.lgs. 15.6.2015, n. 81);
  • c) dipendenti con contratto a tempo determinato: va considerato il numero medio mensile dei lavoratori, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro (art. 27 del d.lgs. 15.6.2015, n. 81);
  • d) dipendenti con contratto di lavoro intermittente: vanno considerate ore lavorate nell’ultimo semestre (art. 18 del d.lgs. 15.6.205, n. 81);
  • e) dipendenti assenti: sono computati, a meno che nel calcolo non vengano considerati i loro sostituti;
  • f) apprendisti: non sono computati (art. 47, comma 3, del d.lgs. 15.6.2015, n. 81);
  • g) lavoratori somministrati: non sono computati, essendo dipendenti di terzi che sono stati inviati in missione nell’azienda.

4) Il lavoratore non iscritto ad albo o registro professionale

Se il lavoratore dipendente non è iscritto ad albo o registro professionale non si applica la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) dell’art. 57 qualora, nel rispetto delle regole predette, egli eserciti l’attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e delle condizioni che sono previste da intese che sono realizzate ai sensi dell’art. 8 del d.l. 13.8.2011, n. 138, cioè sono finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività  e di salario, alla gestione di crisi aziendali e occupazionali e all’avvio di nuove attività.

5) La condizione essenziale del contratto

L’efficacia della norma agevolativa è condizionata non solo dall’esistenza del contratto tra le parti ma anche dal fatto che:

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  • il contratto di lavoro autonomo e di lavoro subordinato devono essere stipulati contestualmente;
  • l’operato sia certificato ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, (cioè da enti bilaterali, commissioni di certificazione di cui al decreto 21.7.2004 e consigli provinciali dei consulenti del lavoro, ecc.).

In qualsiasi caso, deve essere rispettata la condizione di contratto di lavoro autonomo collegato a quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale con previsione del tempo tra il 40% e il 50% del tempo pieno e con aziende con più di 250 dipendenti.

L’agevolazione è estesa, alle medesime condizioni, anche alle persone fisiche che esercitano l’attività di agenzia e di rappresentanza di commercio nelle forme previste dall’art. 409, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, ma a condizione che l’interessato organizzi autonomamente la propria attività.

La norma non affronta il problema contributivo per cui è necessario richiamare quanto è previsto dalla normativa cioè se l’interessato:

  • è iscritto ad un ordine o registro professionale, egli deve osservare le regole fissate dalla cassa di previdenza dell’ordine professionale;
  • non è iscritto ad un ordine o registro professionale, i contributi sono dovuti alla gestione separata dell’INPS nella misura del 24%, essendo iscritto anche come dipendente, con facoltà di addebito dell’aliquota del 4% all’azienda;
  • è un agente o un rappresentante di commercio, vanno osservati gli obblighi Enasarco.



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