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Come deve essere notificato il verbale se manca il nome del destinatario sul citofono del palazzo? Cosa deve fare il postino per garantire il rispetto della procedura di notificazione?
Un lettore ci domanda se è legale che una multa venga notificata senza il nome sul citofono. Ci spiega che nel suo caso l’atto non è stato correttamente recapitato proprio perché mancava il suo cognome sulla targhetta esterna all’ingresso del palazzo, sicché il postino, al momento della consegna, non ha potuto avvisarlo e lo ha segnalato come «indirizzo ignoto».
Pur in assenza di ulteriori specificazioni da parte del lettore, deve ritenersi che la notifica del verbale nei suoi confronti si sia perfezionata secondo la procedura prevista per i soggetti irreperibili. Vediamo come deve avvenire per essere valida.
Come avviene la notifica delle multe stradali a mezzo posta?
La notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada – se non è eseguita mediante contestazione immediata dell’infrazione sul posto – deve essere notificata, in modalità differita, come prevede l’articolo 201 del Codice della strada, presso il luogo di residenza dell’intestatario del veicolo risultante al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Ciò deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) decorrenti dalla data di accertamento.
In caso di mancata consegna o di non ritiro dell’atto, il postino deve lasciare un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere, e il plico da consegnare viene depositato presso l’ufficio postale. Nel frattempo, il destinatario viene avvisato tramite un’altra raccomandata informativa. Tutta la procedura è disciplinata dall’articolo 201 del Codice della strada, in combinazione con le norme sulla notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e con le norme del Codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti).
La notifica si perfeziona in due momenti diversi e successivi:
- per il notificante – ossia l’organo accertatore della violazione – al momento della consegna dell’atto al servizio postale, quindi alla data di spedizione della raccomandata;
- per il destinatario al momento della ricezione dell’atto notificato, ma, in caso di impossibilità di effettuare la consegna, occorre il compimento delle ulteriori formalità previste per la notifica eseguita nei confronti di persone assenti o irreperibili.
Quali sono le formalità della notifica ai destinatari assenti o irreperibili?
In particolare, se il destinatario non viene trovato all’indirizzo di recapito, ci sono due alternative:
- potrebbe trattarsi di un soggetto momentaneamente assente (perché, ad esempio, è uscito per andare al lavoro o per altri motivi) e in tal caso il postino lascerà nella buca delle lettere l’avviso di giacenza di cui abbiamo parlato, per consentire il ritiro del plico presso l’ufficio postale; anche in caso di mancato ritiro, la notifica si considera validamente effettuata, per compiuta giacenza, quando sono trascorsi 10 giorni dalla data di emissione dell’avviso;
- il soggetto potrebbe essere veramente sconosciuto all’indirizzo di recapito, ed è questo il caso della mancanza del nome e cognome del destinatario sul citofono, insieme all’assenza di ogni altro dato utile a individuarlo come domiciliato in quel luogo.
In quest’ultimo caso – tecnicamente chiamato «irreperibilità assoluta», ai sensi dell’articolo 143 del Codice di procedura civile – la procedura di notificazione, per compiersi utilmente, diventa più complessa, in quanto l’operatore postale deve attestare l’effettiva e riscontrata irreperibilità del destinatario a quell’indirizzo, e non potrà emettere l’avviso di giacenza. Ma prima di poter annotare l’irreperibilità sull’avviso di ricevimento della raccomandata non consegnata il postino dovrà svolgere in loco le necessarie ricerche, ad esempio interpellando il portiere, o i vicini, per sapere se l’interessato abita (o abita ancora) in quel luogo.
A questo punto, il plico non recapitato deve essere depositato presso la casa comunale (se la notifica era stata effettuata da un ufficiale giudiziario o da un messo incaricato, altrimenti, se ha provveduto il postino, all’ufficio postale di provenienza) e l’avviso sarà affisso nell’Albo pretorio del Comune (da diversi anni consultabile online e non più solo fisicamente presso il municipio). Con quest’ultimo adempimento la notifica si considera perfezionata dopo 20 giorni dalla data di affissione.Per conoscere più in dettaglio gli step che abbiamo sintetizzato, leggi: “Come avviene la notifica a una persona irreperibile“.
Mancanza di nome sul citofono: la multa notificata è valida?
Dopo aver descritto l’iter della notifica delle multe stradali, veniamo alla soluzione del nostro quesito di partenza.
Ogni cittadino ha l’obbligo di essere reperibile, e dunque di avere una residenza anagrafica, corrispondente al luogo in cui si trova la propria effettiva ed abituale dimora. Tuttavia non esiste un analogo obbligo di esporre il proprio nome e cognome sul citofono dell’edificio: un Decreto ministeriale del 2001, però, impone di avere una cassetta della posta munita di targhetta con questi dati (precisamente, la norma dispone che la cassetta deve «recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso»), in modo da consentire il regolare recapito della corrispondenza
Pertanto, in mancanza di nome e cognome del destinatario della raccomandata sul citofono dell’edificio del luogo di residenza dichiarato e risultante al PRA come quello dell’intestatario del veicolo al quale è attribuibile la violazione stradale, il postino sarà tenuto a seguire la procedura prevista per gli irreperibili, e la notifica sarà valida se i relativi adempimenti risulteranno effettuati.
Va sottolineato il passaggio – spesso trascurato nella prassi dai portalettere – al quale abbiamo accennato: la necessità di eseguire le ricerche sul posto per individuare se il destinatario abita ancora lì (e in caso positivo dovrà essere considerato assente, non irreperibile, e avrà diritto all’avviso di giacenza) o se, invece, risulta trasferito ad altro indirizzo (nello stesso Comune o altrove) o in località ignota. Le risultanze di tali ricerche – positive o negative che siano – devono essere attestate nella relata di notifica (che per l’operatore postale consiste nella sintetica relazione del tentativo di consegna, redatta sul modulo prestampato).
Le ricerche (come ha ribadito di recente la Cassazione nella sentenza n. 33616/2022) vanno compiute con la diligenza richiesta dal caso e dalla situazione concreta riscontrata: ad esempio, in un palazzo con numerosi abitanti o in una via del centro, il postino dovrà provare a citofonare ad altri nominativi, ed anche a interpellare il portiere, se lo stabile ne è munito; viceversa, se si tratta di un fabbricato situato in aperta campagna e senza abitazioni circostanti, tali attività potranno essere omesse.
Se non ho il nome sul citofono evito di ricevere le notifiche?
Per concludere, rimane solo un consiglio da dare: tentare di evitare le notifiche togliendo il nome dal citofono non funziona, poiché la notificazione si considera comunque perfezionata al compimento degli adempimenti che abbiamo descritto.
Anzi, l’escamotage potrebbe rivelarsi controproducente, in quanto l’interessato, non ricevendo materialmente il plico, non sarà in condizione di difendersi, e nel frattempo scadranno anche i termini utili per la proposizione del ricorso avverso la multa (30 giorni per impugnarla dal Giudice di Pace e 60 giorni in caso di opposizione presentata al Prefetto).
Per saperne di più, leggi anche “Cosa succede se il postino non trova il tuo nome sul citofono“.
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