Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Microcredito

per le aziende

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareè valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

Microcredito

per le aziende

 

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link