Potenza, l’intrigo di Macchia Giocoli. Il racconto di un socio

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


«Esterrefatto dall’atteggiamento delle giunte comunali»: lo afferma un socio dell’ex cooperativa Regione sull’intrigo di Macchia Giocoli a Potenza


POTENZA – «C’era una guerra in atto: il terremoto». Così Emanuele Paolo Santantonio, uno dei soci dell’ex cooperativa Regione, tiene a sottolineare circa l’epoca che portò all’avvio delle realizzazioni delle case di Macchia Giocoli. Abitazioni tornate nuovamente di attualità dopo che il Comune ha stabilito lo slittamento al 31 agosto 2025 della scadenza per l’invio delle proposte di riscatto dei terreni dove furono realizzati circa 150 appartamenti. Una vicenda annosa e ancora in attesa di essere chiusa dopo circa quarant’anni.

«Gli attuali amministratori, tecnici comunali ed altri – evidenzia Santantonio, ripercorrendo in un memorandum le tappe di questa storia infinita – hanno dimenticato la motivazione per cui l’allora Amministrazione comunale, nei primi anni ‘80 emise atti per la localizzazione, ecc. L’allora commissario Zamberletti, nominato per la gestione del terremoto del 23 novembre 1980, invitava le amministrazioni locali ad accelerare urgentemente le localizzazioni per edificare e dare un tetto ai terremotati. Così partì la zona di Malvaccaro, per l’assegnazione gratuita, e in seguito le cooperative di Macchia Giocoli perché i soci abitavano in fitto in fabbricati precari.
Adesso – aggiunge -, per scaricare le responsabilità sugli ultimi, che non avevano chiesto alcun supporto economico per andare a vivere in una casa sicura, si trovano tutti i modi possibili, con lente di ingrandimento, vari commi, sottocommi, punti, punti e virgola, punti interrogativi, esclamativi, virgola e ecc su leggi, documenti, delibere… Che pessima figura con l’etica e la storia. Durante la lettura di questo memorandum si nota un comportamento assolutamente inconsueto del Comune. Sono esterrefatto per come una istituzione dello Stato ha avuto questo comportamento nei confronti dei cittadini».

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

LE TAPPE DELLA VICENDA

Dal 1983 al 1985

Il 28 novembre 1983 – riepiloga Santantonio -, per agevolare l’attività di esproprio dei suoli, si è raggiunto un accordo tra il rappresentante delle cooperative, rag. Pugliese, e il rappresentante dei proprietari terrieri, avv. De Bonis. L’accordo prevedeva un importo di 21.000 lire/mq per l’intero comparto C9/1, che doveva essere versato entro il 01 gennaio 1984. Ma il Comune faceva saltare l’accordo.
Il 29 aprile 1985 l’amministrazione comunale cedeva alla cooperativa Regione 1.690 mq in diritto di superficie mediante una convenzione. L’amministrazione si obbligava, entro cinque anni, ad espropriare le aree. Per gli oneri di concessione, versati dalla cooperativa più di 23.000 euro a prezzo corrente.

Il 9 maggio 1985 il Comune rilasciava la concessione edilizia. Quindi la Regione Basilicata emetteva il decreto di occupazione di urgenza. Il 15 ottobre iniziava la costruzione del fabbricato. A novembre 1985 i proprietari dei suoli ricorrevano alla giustizia amministrativa affinché annullasse tutti gli atti di localizzazione, assegnazione, concessione edilizia, ecc. In itinere della lite, i proprietari accusavano il Comune di non aver provveduto all’accertamento dei requisiti dei soci per l’accesso all’edilizia economica e popolare. L’amministrazione, pur sapendo che il controllo era avvenuto, non portava a conoscenza dell’organo giudicante la verità. Da qui iniziava la nostra condanna a morte.

Dal 1986 al 1990

Il 6 novembre 1986, il pretore di Potenza convocava il presidente della cooperativa per verificare l’abuso edilizio e, il 20 gennaio 1987 lo assolveva per insufficienza di prove e ordinava il dissequestro dei cantieri. Il 30 ottobre 1987, dopo il dissequestro, si eseguiva una transazione con l’impresa Di Lorenzo a seguito del fermo cantiere: la transazione costava agli ex-soci più di 222.000 euro attualizzati ad oggi. Il 12 giugno 1989, con l’ultimazione dei lavori, l’impresa consegnava il fabbricato alla cooperativa. Il 29 giugno si assegnavano gli appartamenti ai soci (notaio Giuliani).

Il 30 aprile 1990, l’Amministrazione emetteva un atto integrativo alla prima convenzione del maggio 1985 dandoci altre polpette avvelenate: aumentava la superficie del lotto da 1.690 mq a 2.213 (1.429 suolo Pergola e 785 suolo Giocoli) trasferendo parte del terreno della cooperativa Casabella (questi aveva chiesto ed ottenuto di costruire in un’altra parte del comparto C9/1); delegava la cooperativa all’esproprio (per dare legittimità al decreto di esproprio della Regione mettendo nei guai la coop) anche se era scaduto il termine per effettuare lo stesso: l’Amministrazione avrebbe dovuto espletarlo in 5 anni.
Il 5 maggio 1990 si avvertivano nuove forti scosse di terremoto. Abitando in una casa precaria mi trasferii, con mia moglie e due figli di 5 ed 8 anni, nella nuova antisismica assegnatami. In seguito il Comune mi contestava di aver abitato senza le autorizzazioni, facendomi applicare delle sanzioni amministrative e penali (proprio ridicolo dopo quello che era successo il 5 maggio 1990).

Nel 1999

Il Consiglio di Stato, prima con la sentenza 1178/1999 (terreni Giocoli) e poi con la 5175/2001 (terreni Pergola), annullava tutti gli atti amministrativi ed in particolare contestava la mancanza di controllo da parte del Comune dei requisiti dei soci dando ragione ai proprietari terrieri. Personalmente ho provveduto a consegnare la documentazione completa per almeno quattro volte. Ma la frittata era servita.

IL CASO DEI TERRENI GIOCOLI

Nel 2002

Il 25 maggio 2002, il Tribunale di Potenza sezione stralcio, con sentenza 156/2002, su ricorso dei proprietari Giocoli proposto per la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni, condannava il Comune, e la cooperativa in solido, al pagamento dei danni in favore dei Giocoli.
La Corte d’Appello di Potenza con sentenza 191/2006, su ricorso per la revisione della 156/2002 proposto dal Comune e dalle cooperative, condannava il solo Comune al pagamento dei danni e dichiarava la nullità di eventuali future rivalse del Comune verso le coop e viceversa. Il Comune, previo pagamento dei danni e dopo aver fatto una transazione con Giocoli in data 9 novembre 2007, il 12 febbraio 2008 emetteva la determina 33 acquisendo la proprietà dei terreni di Giocoli (al netto di mq 6.533 non acquisiti, in quanto già venduti dai Giocoli alla VRDB Costruzioni, ma richiesti, ora agli ex soci della coop – a moneta corrente 56.000 euro, a socio 4.700, senza colpo ferire). L’emissione della determina equivaleva a un’acquisizione sanante.

Nel 2008

Il 23 maggio 2008, gli ex soci contestavano la determina 33 partecipando una nota al Comune con la quale affermavano che l’acquisizione dell’area di sedime dei fabbricati doveva essere acquisita dalle cooperative previo compenso al Comune. In tal modo gli appartamenti sarebbero divenuti in proprietà piena degli ex soci. Dando seguito alla nota dei soci, l’assessore al bilancio, i dirigenti comunali competenti nonché la Seconda e Terza commissione convenivano che, in ragione dell’acquisizione sanante effettuata con determina 33, le cooperative avrebbero pagato il solo danno patrimoniale, a prezzo rivalutato della sentenza 191/2006, unicamente per le superficie di sedime, piazzali recintati o di pertinenze; coerentemente approntata e portata in Consiglio la delibera 115/2011.
Durante la seduta alcuni consiglieri andavano via facendo mancare il numero legale. Il 7 giugno 2011, a soli 12 giorni dalla precedente, portata in Consiglio la delibera 121/2011 con la quale si prevedeva di cedere in vendita il lotto fondiario in luogo della superficie di sedime, con valore determinato e certificato dall’UD competente o da altro soggetto terzo (in pratica il costo al metro quadro applicato era pari a quello calcolato per il risarcimento danni fatto ai Giocoli disattendendo a quanto stabilito dalla sentenza 191/2006 della Corte di Appello). In effetti avevano fatto un’acquisizione sanante con responsabilità unica delle cooperative. La sentenza della Corte di Appello era stata formalmente annullata.

Nel 2014

Il 21 ottobre 2014, dopo l’approvazione della delibera 121/2011, si costituiva una commissione per presentare e condividere gli esiti dell’istruttoria svolta dall’UD “Gestione Patrimonio”. Veniva stilato il verbale conferenza di servizi interni. In esso si stabiliva, tra l’altro, che il valore relativo alle aree trasformate per opere di urbanizzazione e aree asservite per lo sviluppo della cubatura concessa doveva essere ridotto all’80% e la superficie del lotto sarebbe stata quella occupata e non la assegnata. Il 28 ottobre, veniva emessa la determina 190 bis, stabilendo, per le superfici delle singole cooperative, i relativi importi con valore venale dei suoli pari a 88,63 euro/mq (l’importo, rivalutato, era quello della sentenza della Corte di Appello che vietava la rivalsa).

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Il Tar Basilicata con sentenza 441/2012, su ricorso dei soci, annullava, tra l’altro, la suddetta delibera 121/2011 e la determina 33/2008. Il Comune ricorreva al Consiglio di Stato per la revisione della sentenza Tar 441/2012. Il Consiglio di Stato, in precedenza, aveva annullato, tra l’altro, le convenzioni sul diritto di superficie in quanto il Comune non aveva accertato il possesso dei requisiti dei soci per l’edilizia convenzionata e le deleghe alle cooperative per procedere alle espropriazioni dei suoli per conto del Comune. In più il Consiglio di Stato, con sentenza 1883/2014, accoglieva l’appello del Comune in quanto, come già affermato nelle proprie sentenze 1178/1999 (per terreni Giocoli) e 5175/2001 (per terreni Pergola), il Comune non aveva provveduto all’accertamento dei requisiti dei soci (sembra di vivere su Marte: il Comune non esplica un’attività che avrebbe dovuto svolgere e i soci ne pagavano le conseguenze).

Il Consiglio di Stato, su ricorso dei soci per la revisione della sentenza 1883/2014, con sentenza 6470/2014, lo dichiarava irricevibile. Alcuni soci, occasionalmente, avevano rinvenuto alcuni documenti che comprovavano che il Comune aveva provveduto ad effettuare gli accertamenti dei requisiti.

Nel 2021

A gennaio 2021, la Seconda commissione richiedeva un incontro con il presidente ad acta che gestiva la situazione di dissesto del Comune, chiedendo di intervenire per abbattere il credito verso gli ex soci (si parlava del 60 % di riduzione). Il presidente ad acta dichiarava conclusa la sua attività e ribadiva che era il Comune, dopo più di 30 anni, quello che doveva risolvere il problema. Il 20 ottobre 2021 il Comune, con nota 88627/2021, notificava una azione di regresso, chiamata dal Comune volutamente cessione onerosa, in seguito all’acquisizione sanante relativa alla determina 33/2008 richiedendo un importo pari a 14.629,92 euro.
L’importo dell’azione di regresso era pari a quanto il Comune aveva pagato, poiché unico responsabile, per i danni subiti da Giocoli (sentenza della Corte di Appello di Potenza 191/2006 dove la stessa vietava la rivalsa). Il 19 aprile 2024 il Comune, con determina 01706/2024 firmata dal dott. Di Lascio, prorogava la scadenza per i pagamenti dei terreni ex Giocoli ed ex Pergola al 31 dicembre 2024. La logica del calcolo degli importi restava invariata.

IL CASO DEI TERRENI PERGOLA

Dal 1998 al 2018

Il 6 settembre 1998 i proprietari Pergola richiedevano, al Tribunale civile di Potenza, la condanna del Comune e delle cooperative per ottenere la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni. Con sentenza 162/2002 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione. Il Tar Basilicata con sentenza 227/2010 rigettava il ricorso in riassunzione chiesta dai proprietari Pergola per ottenere la restituzione dei suoli nonché il risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato, con ricorso presentato dai proprietari terrieri per variare la 227/2010 del Tar Basilicata, con sentenza provvisoria 3730/2017 richiedeva ulteriore documentazione per emettere una sentenza definitiva. E, con sentenza 2861/2018, condannava il Comune in solido con le cooperative interessate, al pagamento delle indennità e del risarcimento danni per occupazione illegittima in materia di esproprio per pubblica utilità. Il Comune si auto-esautorava dall’applicazione di quanto disposto in sentenza (la ex cooperativa non si presentava in giudizio perché in stato inattivo).

Dal 2019 al 2024

Poi, con sentenza 3106/2019, ordinava di dare esecuzione alla sentenza 2861/2018. Il procedimento veniva, così, gestito dal commissario ad acta (prefetto di Potenza), che con delibera del 9 marzo 2020 riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio pari a 539.669,89 euro a titolo di indennizzo e per pregiudizio patrimoniale e non. Il tecnico nominato dal commissario, per l’intervento della cooperativa Regione, valutava il valore venale al mq pari a 83,35 euro (per me sovrastimato, da un calcolo approssimativo sarebbe stato euro 50 al mc ovviamente da far validare da un Ctp di parte) e rendeva disponibile tutti i dettagli per calcolare la responsabilità solidale (1004 mq, anziché 1.429 relativi ad una convenzione annullata). Il 16 febbraio 2024, il Comune partecipava l’azione di regresso per un importo pari a 12.731,37 euro assolutamente non in linea a quanto elaborato dal commissario ad acta A e del suo Cpt.

CONCLUSIONI SU GIOCOLI

Se fosse stata applicata l’acquisizione sanante come da delibera comunale 115/2011, la superficie da acquisire per la sagoma del fabbricato sarebbe stata mq 784 come terreno occupato. Con la furbesca delibera 121/2011, validata, poi, dal Consiglio di Stato (in pratica disponendo il contrario della sentenza della Corte di Appello di Potenza 191/2006), è stata data la sola responsabilità alle cooperative.

CONCLUSIONI SU PERGOLA

La cooperativa, delegata all’esproprio dal Comune solo il 30 aprile 1990, non avrebbe potuto espletare lo stesso in quanto passati i 5 anni normati per detta attività; ricordo che tali atti erano stati annullati dalle sentenze amministrative già suindicate 1178/1999 (terreni Giocoli) e poi 5175/2001 (terreni Pergola). La sentenza 2861/2018 fa riferimento al decreto di occupazione d’urgenza emesso dalla Regione e poi annullato dallo stesso organo giudicante (si fa fatica a comprendere tutto questo – Zamberletti chi è questo sconosciuto). È anche da notare come il Comune, condannato, non abbia dato seguito alla sentenza 2861/2018 del Consiglio di Stato e, questi, con sentenza di ottemperanza 3106/2019 ha delegato il commissario ad acta a dar seguito alla 2861/2018. Di fatto il Comune, esautorandosi – conclude Santantonio -, ha fatto aumentare l’importo risarcitorio (paga Pantalone e soci).

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link