Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. Per beneficiare di questa agevolazione è però necessario rispettare determinate condizioni. A ricordarle è stato il Fisco. Vediamo quanto chiarito.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho intenzione di chiedere un mutuo per ristrutturare la mia abitazione. Posso detrarre gli interessi passivi del mutuo, dal momento che si tratta della prima casa? Ci sono altri requisiti o condizioni da rispettare?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha spiegato che per il pagamento degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale spetta la detrazione Irpef del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter del Tuir).
Il Fisco ha poi precisato che esistono alcune condizioni per poter richiedere l’agevolazione, in particolare:
- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- la casa che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- la detrazione degli interessi passivi per le ristrutturazioni edilizie spetta solo se si è in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 (circolare n. 95/2000, risposta 1.3.1). Se manca questa indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
Come indicato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate “Interessi passivi sui mutui”, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
Si tratta, in particolare, dei:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
La detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa
Per quanto riguarda in particolare la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale. In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.
La detrazione può essere richiesta se ricorrono le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che la detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
Secondo quanto spiegato, inoltre, è possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili. La detrazione è poi cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto. L’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato che la mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link