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Con l’approvazione in Parlamento della Manovra 2025, è arrivato anche il via libera al DDL Lavoro collegato, che prevede diverse novità in materia di pensioni e sistema previdenziale. Diventa più flessibile, ad esempio, la rateizzazione dei debiti per contributi dovuti all’INPS e all’INAIL. Mentre vengono uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato. Infine, sono introdotte anche importanti novità sulla costituzione della rendita vitalizia. Vediamo qui sotto tutte le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge sul Lavoro.
DDL Lavoro, cambia la rateizzazione dei debiti contributivi
A fine dicembre 2024 è stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge collegato alla Manovra recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il cosiddetto ddl Lavoro introduce, tra le altre cose, novità importanti in materia previdenziale e contributiva. Il primo punto riguarda la rateizzazione dei debiti contributivi: a partire dal 1°gennaio 2025, sarà possibile rateizzare fino a un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione.
In sostanza, la nuova norma contenuta nel ddl Lavoro introduce una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente che riguarda gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Disciplina che fino ad oggi prevedeva la possibilità di concedere rateazioni fino a 24 mesi, oppure (previa autorizzazione ministeriale) fino a un massimo di 36 mesi. La nuova rateizzazione si estende invece fino a 60 rate mensili, ma soltanto nei casi che verranno definiti con decreto ministeriale apposito, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabilite tramite un atto emanato dai consigli di amministrazione di INPS e INAIL.
Le pensioni precoci e l’adesione al Fondo Credito
Altra novità stabilita dal ddl Lavoro riguarda le domande di pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, così come quelle di accesso ad Ape Sociale. A partire dal 2025, infatti, verranno uniformate le date di presentazione delle suddette domande di verifica delle condizioni per l’accesso ad Ape Sociale e per il conseguimento della pensione anticipata con requisito contributivo ridotto. Si prevede quindi che tali domande vengano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio, e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Ottime notizie anche per l’adesione facoltativa al Fondo Credito, cioè la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a cui possono iscriversi i dipendenti e i pensionati pubblici. Finora, per mantenere l’iscrizione al Fondo i dipendenti pubblici erano obbligati a fare richiesta all’INPS entro l’ultimo giorno di servizio. Ma adesso, grazie alle nuove disposizioni contenute nel ddl, l’adesione verrà consentita senza più limiti temporali (quindi anche successivamente all’ultimo giorno di servizio).
Novità sulla costituzione della rendita vitalizia
Il disegno di legge sul Lavoro introduce anche importanti novità sulla costituzione della rendita vitalizia, strumento che ha la finalità di sanare omissioni contributive nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione alla quale si sia verificata una prescrizione. La disciplina vigente sulla costituzione della rendita vitalizia prevede, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, due possibilità distinte:
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- Che la richiesta all’INPS venga fatta dal datore di lavoro
- Che la richiesta venga fatta in via sostitutiva dal lavoratore, nei casi in cui non sia possibile ottenerla dal proprio datore di lavoro
A queste due casistiche, adesso, il ddl Lavoro aggiunge una terza possibilità, utilizzabile nell’eventualità in cui le prime due opzioni siano prescritte. La nuova possibilità (non soggetta a prescrizione) è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore, la cui misura è determinata tramite i criteri usati per il calcolo dell’onere di riscatto. Tale rendita ha quindi la funzione di coprire la pensione, o la quota di pensione, che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi.
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