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Dopo il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, quello reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024 e quelli resi da Camera e Senato, il testo del Correttivo al Codice dei contratti pubblici è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, il 23/12/2024. Con il d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, pubblicato in pari data in legislativo in Gazzetta Ufficiale, il correttivo al Codice degli Appalti ha assunto la sua forma definitiva e ne osserviamo le principali novità.
Equo compenso ed introduzione di uno scalino nell’offerta non ribassabile
Tra i primi ambiti di intervento si segnala la disciplina del c.d. equo compenso. Come noto, infatti, successivamente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, è stata promulgata la legge 20 maggio 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, ragione per la quale si è a lungo discusso dell’applicabilità al settore dei contratti pubblici alla luce dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso.
Lo schema di decreto modifica l’art. 41, d.lgs. n. 36/2023, inserendo un nuovo comma, il 15bis, destinato a disciplinare l’applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale superiori alle soglie di rilevanza europea.
In particolare, per l’aggiudicazione di tali contratti sono previsti i seguenti criteri:
- in relazione al 65% dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
- il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.
Tale intervento consentirebbe di garantire il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell’affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.
Correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale: tutele lavoristiche e contratti collettivi nazionali
Grande attenzione è stata dedicata anche al tema delle tutele lavoristiche con particolare riferimento alle disposizioni per la valutazione e le modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro. Si è previsto, in particolare, l’inserimento di un nuovo Allegato, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti.
In particolare, sono stati introdotti meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.
In particolare, viene modificato l’articolo 11, d.lgs. n. 36/2023, prevedendo l’indicazione nei bandi di gara del contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. L’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile avviene tramite l’inserimento dell’allegato I.01.
Obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Tra le novità si modificano anche le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM). Da un lato viene aumentata da 1 a 2 milioni di euro la soglia relativa all’obbligatorietà di tali strumenti; dall’altro, vengono razionalizzati i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.
Così facendo, infatti, si riducono le complessità dei procedimenti, salvaguardando le piccole e medie stazioni appaltanti. Interessante anche richiamare la previsione sull’interoperabilità delle piattaforme di gestione degli interventi con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.
Incentivi e tutele per le micro, piccolo e medie imprese
L’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici è uno dei principali obiettivi perseguiti dall’attuale codice che, anche alla luce del correttivo in fase di pubblicazione, conferma la propria centralità. Ad interventi trasversali (modifiche della disciplina dei consorzi e maggior tutele lavoristiche) si accompagnano specifici interventi rivolti alle piccole e medie imprese.
Nel dettaglio:
- si è inteso rafforzare l’incentivo alla suddivisione in lotti, chiarendo che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo (modifica del comma 1, lettera u), dell’articolo 3, comma 1, lettera u) dell’Allegato I.1 al Codice);
- si è intervenuto sulla disciplina del subappalto con la previsione di una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI (modifica del comma 2 dell’articolo 119 del Codice);
- si è prevista anche in materia di contratti “riservati” la possibilità per le stazioni appaltanti di garantire la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese (inserimento del comma 2bis dell’articolo 61 del Codice).
Correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale: la posizione delle associazioni di categoria
Le associazioni di categoria coinvolte non hanno accolto con grande favore le modifiche apportate al Codice Appalti con il correttivo. Da una parte Legacoop ribadisce la necessità di modificare il correttivo nella parte che penalizza ingiustamente il settore dei servizi, garantendo la sua equiparazione con il settore dei lavori.
Del pari, anche Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali rilanciano l’allarme sul codice degli appalti dopo la nota unitaria delle associazioni del settore dei servizi, accendendo una sirena di emergenza per i servizi socio-sanitari, socio-educativi e le cooperative sociali di inclusione lavorativa.
Alessandro Genovesi, responsabile Contrattazione inclusiva della Cgil, evidenzia come le modifiche al Codice Appalti, pur includendo alcune correzioni positive, riducano le tutele salariali, contrattuali e di sicurezza per i lavoratori, soprattutto negli appalti di servizi e forniture. Positiva è la scelta di stralciare le norme sui Ccnl comparativamente rappresentativi e di inserire il rispetto dei Ccnl edili con codici Cnel/Inps, richieste avanzate dalla Cgil. Tuttavia, permane un giudizio critico complessivo per l’incertezza che molte disposizioni generano nelle scelte delle stazioni appaltanti.
Infine, sulle pagine de Il Sole 24 Ore, la Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ha commentato il Correttivo al Codice degli Appalti. Pur riconoscendo i progressi compiuti in materia di revisione prezzi, la Presidente ha sollevato alcune perplessità riguardo alla certificazione SOA per le imprese appaltatrici. “Non si tiene conto che l’appaltatore si assume l’intera attività di coordinamento, responsabilità e controllo“, ha spiegato Brancaccio, sottolineando come questa rigidità possa rappresentare un freno al ricorso al subappalto, limitando di fatto la flessibilità operativa delle imprese.
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