Abstract dei contenuti (a cura di Candida Mistrorigo)
Abstract dei contributi
Con l’autorizzazione dell’editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell’ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2024).
DOTTRINA
ARTICOLI
Zanon N., Violenza ai danni delle persone private della libertà: i lavori preparatori dell’articolo 13, comma 4, della Costituzione, p. 901 ss.
Lo scritto analizza i lavori preparatori dell’articolo 13, comma 4 della Costituzione, che punisce ogni violenza fisica e morale commessa ai danni delle persone private della libertà. Ne riscontra l’ispirazione originaria nella polemica contro il passato regime e ne mostra l’efficacia quale direttiva per il legislatore futuro. Alla luce del tenore testuale dell’articolo 13, comma 4, che introduce uno specifico obbligo costituzionale di punizione penale, lo scritto mette infine in evidenza il carattere eccezionale della disposizione, e dubita che altri beni giuridici possano aspirare, in assenza di chiare indicazioni costituzionali, al medesimo trattamento.
Bartoli R., I vincoli del giudice alla legalità e i princìpi a governo delle dinamiche interpretative, p. 923 ss.
L’Autore analizza le due problematiche della legalità oggi maggiormente dibattute: la definizione delle regole ermeneutiche e l’individuazione dei principi a governo dei mutamenti giurisprudenziali in malam partem. Sotto il primo profilo, muovendo dall’analisi di tipologie di casi giurisprudenziali, si tenta di uscire dalla contrapposizione tra interpretazione letterale e interpretazione teleolologica attraverso una loro ragionevole combinazione. Sotto il secondo profilo, riguardo ai mutamenti sfavorevoli, riconosciuta la plausibilità di una soluzione basata sulla colpevolezza, si invita ad aprire anche al principio di irretroattività della legge sfavorevole, in considerazione del fatto che la persona ha fatto affidamento sulle indicazioni di liceità fornite dall’ordinamento e che non si può far ricadere su di essa la responsabilità di un mutamento che invece grava interamente sull’ordinamento.
Siracusano F., Il “patto” elettorale politico-mafioso tra concorso esterno, art. 416 ter c.p. e partecipazione associativa, p. 961 ss.
La “storia infinita” della tipizzazione-tassativizzazione giurisprudenziale del “fatto” del concorrente esterno, nel caso tipologico del “patto” elettorale politico-mafioso, sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: il requisito della “disponibilità” viene considerato un elemento del fatto tipico e non, invece, un mero indice probatorio. Questo “indicatore di intraneità”, dal carattere sintomatico-indiziario, inciderebbe sulle inevitabili interazioni tra “fatto” e “prova”, determinando la conformazione del reato non più in termini di istantaneità o, in alcune ipotesi, di “eventuale” permanenza, ma di effettiva e “necessaria” permanenza; attraverso l’ineludibile processualizzazione del “fatto” del concorrente esterno avvenuta senza rispettare limiti normativi e vincoli giurisdizionali. Limiti e vincoli individuabili, invero, in un’imputazione “chiara” e “precisa”, nel contraddittorio fra le parti e nella motivazione della sentenza. In questo modo, solo con la giurisdizionalizzazione del “fatto” si potrebbe determinare il reale e “categorico” contenuto del tipo criminoso, rispetto ad una fattispecie incriminatrice afflitta “geneticamente” dalla carenza di tassatività.
Del Giudice A., La nuova direttiva europea sul sistema di asset recovery. Novità, impatti, prospettive, p. 1011 ss.
Tracciare, congelare e confiscare beni di provenienza illecita rappresenta, tuttora, una delle priorità strategiche dell’Unione, viepiù a fronte di una criminalità — soprattutto organizzata — sempre più propensa a sfruttare il web, le tecnologie e i vantaggi connessi alla dematerializzazione della ricchezza per fare affari anche nel cyber-spazio. Sebbene le istituzioni europee siano più volte intervenute sul tema, le legislazioni degli Stati membri appaiono ancora inadeguate a contrastare efficacemente vecchie e nuove forme di illecito arricchimento. A partire da queste considerazioni, la recente direttiva 2024/1260/UE, funzionale al rafforzamento del mutuo riconoscimento di cui al Regolamento 2018/1805/UE, promuove la programmazione di una strategia nazionale per il recupero dei beni; introduce numerose disposizioni volte a potenziare le capacità delle autorità competenti di tracciare, identificare, congelare, confiscare e gestire i beni; amplia il perimetro applicativo della non-conviction based confiscation per il recupero della unexplained wealth; estende il sistema dell’asset recovery alle cripto-attività; ignora, però, le peculiarità del mercato crypto che imporrebbero una disciplina ad hoc. Il giudizio (pur sommario) sul nuovo intervento legislativo si potrebbe così compendiare: obiettivi (politici) lodevoli, non adeguatamente “tradotti”.
Prandi S., L’inesigibilità nel prisma della colpa, p. 1035 ss.
L’idea di inesigibilità, nel complesso poco esplorata dalla dottrina italiana, assume nei rapporti con l’universo della colpa un significato di rilievo assoluto, venendo richiamata a più riprese e secondo accezioni non pienamente sovrapponibili tra loro: come fondamento impersonale al dovere di cautela ricostruito a partire dall’homo eiusdem condicionis et professionis, come limite alla conoscibilità della regola cautelare nonché, naturalmente, quale vera e propria causa di esclusione del rimprovero per l’agente che, in una data situazione, non sia stato in grado di conformarsi alle pretese dell’ordinamento. A queste tre dimensioni si associa inoltre, sempre più spesso, il rilievo che il quantum di esigibilità gioca nella dimensione gradualista: la valorizzazione della colpa grave, quale limite di rilevanza penale dell’illecito colposo, finisce per dar peso, nel giudizio sul grado della colpa, anche alla misura dell’esigibilità della condotta. Il contributo passa in rassegna le varie dimensioni dell’inesigibilità, tentando di tracciarne i confini e soffermandosi, in particolare, su un’analisi critica del rapporto tra grado della colpa e misura dell’esigibile: un accostamento che, pur presentando notevoli vantaggi, lascia emergere anche alcuni rischi significativi, accentuati dall’esperienza delle norme-scudo “emergenziali” dell’epoca pandemica e di quella immediatamente successiva.
Note a sentenza
Consulich F., La morte medicalmente assistita e la tentazione dell’overruling: il significato ambiguo del trattamento di sostegno vitale, p. 1071 ss.
La Corte costituzionale torna sul delicato terreno delle condizioni di liceità penale della morte medicalmente assistita, fissate nella nota sentenza del n. 242 del 2019, in combinato disposto con l’ordinanza che la precedette, la n. 207 del 2018. Nel breve volgere di un lustro i requisiti enucleati dalla Consulta sono stati via via percepiti da una parte degli interpreti come irragionevolmente selettivi. Tra questi il più discusso è la dipendenza del paziente da trattamenti salvavita ed è proprio tale espressione che oggi la decisione in commento interpreta in senso particolarmente ampio ed evolutivo, a tal punto da far ritenere che si siano ormai esauriti per la Corte gli spazi di manovra rispetto alla disciplina del cd. fine vita. Da ora, ogni nuovo intervento in materia potrà essere compiuto solo dal legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica.
Gabrielli C., Archiviazione per particolare tenuità del fatto disposta in udienza camerale dal g.i.p. investito di una richiesta per infondatezza della notizia di reato: davvero illegittima qualora i potenziali controinteressati non si oppongano?, p. 1102 ss.
Investito di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari riteneva di non poter disporre al termine dell’udienza camerale l’archiviazione per particolare tenuità del fatto — malgrado la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato non si fossero opposte a tale epilogo — ritenendosi vincolato da un opposto orientamento della Corte di cassazione. Dubitando della legittimità di tale diritto vivente in riferimento, tra l’altro, al principio della ragionevole durata del processo, investiva la Corte costituzionale. Quest’ultima dichiarava l’eccezione infondata. Valorizzando l’elemento della mancata opposizione dei potenziali controinteressati e su tali basi escludendo che il predetto orientamento giurisprudenziale costituisse un ostacolo all’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis c.p., l’Autrice propende invece per l’inammissibilità della questione sollevata, ravvisandone il difetto di rilevanza.
COMMENTI E DIBATTITI: Sulle proposte di riforma costituzionale in tema di ‘separazione delle carriere’
Bruti Liberati E., Giudici e pubblici ministeri nel sistema costituzionale e nelle proposte di riforma, p. 1115 ss.
Le riforme costituzionali di iniziativa parlamentare e governativa ora in discussione si proporrebbero di dare piena attuazione al modello accusatorio e al principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. Ma la pienezza del contraddittorio si assicura sul piano delle regole processuali. I modelli “puri” accusatorio e inquisitorio, se mai esistiti, oggi non sono riscontrabili nella realtà. Non è solo separazione delle carriere: attraverso questa radicale riscrittura del sistema costituzionale sulla magistratura si ridefinisce il rapporto tra potere politico e potere giudiziario. È una strada aperta per forme di sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo: le avvisaglie sono nella insofferenza che esponenti del governo mostrano per iniziative non gradite della magistratura.
Orlandi R., Brevi note su una recente proposta di revisione costituzionale dell’ordine giudiziario, p. 1149 ss.
L’autore esamina criticamente la proposta di revisione costituzionale volta a separare il ruolo della magistratura giudicante da quella requirente. Si tratta di un tema che da anni divide la magistratura penale italiana dalla politica e dall’avvocatura. Scopo della progettata riforma è adeguare la struttura dell’ordinamento giudiziario ai postulati del “giusto processo”. La proposta normativa si caratterizza in particolare per la duplicazione dei Consigli superiori della magistratura, in maniera da assicurare la rigida separazione dei ruoli giudiziari (giudicante/requirente) e per la istituzione di un’Alta Corte disciplinare, destinata a subentrare all’attuale sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Zanon N., Separare e sorteggiare?, p. 1161 ss.
Lo scritto analizza il disegno di legge di revisione costituzionale in materia di ordinamento giudiziario. Benché muova da una posizione favorevole alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, esso critica la proposta di prevedere, a questo scopo, due distinti Consigli superiori della magistratura, così come quella di stabilire, per la nomina dei relativi componenti, procedure ispirate al criterio del sorteggio.
Adorno R., Una bussola irrinunciabile per navigare nelle acque della giustizia penale minorile (Leggendo Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448/1988, a cura di G. Giostra), p. 1169 ss.
Palazzo F., Giuspositivismo critico e garantismo penale (a proposito del recente libro di Luigi Ferrajoli), p. 1175 ss.
Bortolato M., “La rifondazione del garantismo penale è compatibile sia con il finalismo rieducativo che la Costituzione assegna alla pena sia con il nuovo paradigma riparativo” (Leggendo ‘Giustizia e politica’ di L. Ferrajoli), p. 1185 ss.
Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:
Nisco A., Teorie espressive della pena: un’introduzione critica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2024, pp. 196 (Gabriele Fornasari).
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