Sulle rinnovabili è elevato il rischio del fai-da-te da parte delle regioni

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Regione che vai, rinnovabili che trovi. E’ questo il rischio che potrebbe profilarsi con l’entrata in vigore del nuovo Testo unico (dlgs 25 novembre 2024 n.190) che in attuazione degli obiettivi previsti dal Pnrr (Minestrone M1C1-60) punta a semplificare l’accesso alle fonti di energia rinnovabile (Fer) e il loro utilizzo.

Il Testo unico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 12 dicembre, entrerà in vigore lunedì 30 dicembre. E da quel momento partirà la fase transitoria che dà alle regioni e agli enti locali 180 giorni di tempo per adeguarsi ai principi del decreto.

Nell’attuare il Testo unico Fer, gli enti potranno andare oltre, stabilendo “regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi”.

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Così prevede l’art.1 del decreto legislativo, aprendo, di fatto, la strada a una parcellizzazione delle discipline applicabili che sembra mal conciliarsi con l’approvazione di un testo unico. Regioni ed enti locali potranno infatti dire la loro non solo sui regimi amministrativi ma anche sulle soglie di potenza, innalzandole, sia per gli interventi in attività libera sia per quelli a cui si applica la procedura abilitativa semplificata (Pas), ossia le due categorie di progetti che il Testo unico Fer esclude dalle valutazioni ambientali.

La fase transitoria

Da lunedì 30 dicembre, come detto, partirà la fase transitoria che prevede una sorta di doppio binario. In attesa che le regioni e gli enti locali si adeguino al nuovo Testo unico entro 180 giorni, tutti i progetti per i quali sia pendente, alla data di entrata in vigore, un procedimento autorizzativo, continueranno ad essere regolati dalla disciplina previgente fino alla conclusione dell’iter. Il nuovo Testo unico si applicherà comunque in caso di mancato rispetto del termine di 180 giorni per l’attuazione da parte di regioni ed enti locali.

Con quali conseguenze pratiche? “Anche i progetti presentati successivamente al 30 dicembre resteranno regolati dalla normativa previgente, ma solo fino a quando non siano approvate le norme regionali ovvero, in caso di inutile decorso del termine di 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto, fino a quando non trovi applicazione il Testo unico stesso”, spiega a ItaliaOggi Carlo Comandé, avvocato amministrativista e partner dello Studio legale Cdra. “Ciò comporterà che tutti i nuovi progetti avranno la certezza di essere avviati con la normativa attualmente vigente, ma di essere poi conclusi con quella nuova e ciò con ogni ovvia conseguenza in termini di confusione procedimentale e caos amministrativo”.

Un rischio paventato anche dagli operatori. “Sebbene il Testo Unico Fer rappresenti un primo passo verso l’armonizzazione normativa nel settore delle energie rinnovabili, ad una prima lettura si evidenzia la necessità di ulteriori revisioni per garantire che le nuove disposizioni non ostacolino, ma piuttosto facilitino, la transizione energetica dell’Italia”, ha osservato Massimo Casullo, Presidente di Nwg Energia e Ad di Nwg Italia. ”È fondamentale che il decreto venga attentamente valutato e, se necessario, modificato per assicurare che gli obiettivi di semplificazione e promozione delle energie rinnovabili siano effettivamente raggiunti. Alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati nel decreto riguardano la digitalizzazione completa delle pratiche amministrative, un quadro normativo trasparente di lungo periodo sugli incentivi (detrazioni), tariffe incentivanti per l’energia autoconsumata. Tutto ciò incentiverebbe i privati e le aziende a scegliere soluzioni migliori verso l’indipendenza energetica”.

Serve il titolo edilizio

Un altro aspetto destinato a far discutere riguarda la necessità di acquisire dal comune il titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere connesse o delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

Un ritorno al passato di oltre 20 anni, ossia a prima del dlgs 387/2003 che aveva scelto la strada dell’autorizzazione unica comprensiva dell’ok alla costruzione e all’esercizio degli impianti Fer. “Il rischio è che il veto anche solo di un piccolo comune possa essere sufficiente a bloccare la realizzazione di un impianto e ciò anche laddove tutti gli enti competenti abbiano espresso parere favorevole alla sua realizzazione”, ha concluso Comandé.

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