Il decreto correttivo è stato definitivamente approvato: molte le novità rispetto al testo bollinato.

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Il Consiglio dei ministri n. 109 del 23 dicembre 2024 ha approvato, in esame definitivo, le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. Il comunicato stampa diffuso al termine del CdM ha sottolineato che il testo del correttivo “tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari”. E’ oramai imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’iter di approvazione del correttivo al Dlgs. 36/2023 è stato caratterizzato, come oramai noto, da numerosi e importanti ripensamenti su molte norme con l’introduzione, soppressione e talvolta reintroduzione di molteplici disposizioni, come apparse nei diversi testi che si sono succeduti: da quello inizialmente diffuso dopo l’approvazione preliminare da parte del CdM del 21 ottobre, al testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato, fino a quello definitivamente approvato dal CdM del 23 dicembre 2024. A conferma della difficile sintesi tra le diverse istanze e richieste “politiche”, da un lato, e gli interventi più “tecnici” evidenziati dal Consiglio di Stato, dall’altro. Il decreto correttivo passa comunque da 87 a 97 articoli.

Tra le ultime modifiche di maggiore rilievo, rispetto al testo bollinato, si segnalano anzitutto quelle relative alle “tutele lavoristiche”.

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L’art. 11 del Codice viene integrato con un nuovo comma 2bis, in forza del quale, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie – qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara (e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti) il CCNL leader applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

La norma recepisce le richieste circa la corretta applicazione dell’art. 11 del Codice negli appalti caratterizzati da una pluralità di prestazioni (si pensi ai global service o, in generale, agli appalti misti o complessi), assumibili da imprese raggruppate o subappaltabili. Viene correlativamente previsto all’art. 119 del Codice che “nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis”.

Modifiche anche nel nuovo Allegato I.01, nella parte relativa alla verifica di equivalenza delle tutele del diverso CCNL indicato dal concorrente. Tra i parametri per la valutazione delle tutele normative sono state aggiunte nuove voci: “n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; (…) q) disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico, erogato dagli Organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Si prevede inoltre che gli scostamenti rispetto alle predette voci (e alla “sanità integrativa”) non si considerano “marginali” nell’ambito della valutazione di equivalenza, e quindi, in buona sostanza, per questi parametri “rigidi” non sono consentiti scostamenti.

Altra importante novità è quella sulla ribassabilità dei costi della manodopera, ove si prevede la soppressione, al comma 14 dell’art. 41 del Codice, dell’ultimo periodo “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Se la norma comporta – come pare prima facie – il divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera, è assai probabile che si ripropongano le questioni di compatibilità con il diritto UE che emersero a suo tempo, quando analoga disposizione era stata (temporaneamente) introdotta nel nostro ordinamento.

La disciplina del RUP viene integrata con la previsione della possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. In relazione invece alla delega ai dipendenti delle stazioni appaltanti dello svolgimento di attività operative, sono stati recepiti i rilievi del Consiglio di Stato: la delega è possibile solo da parte del RUP (e non più da parte dei “responsabili di fase”); la delega può riguardare esclusivamente lo svolgimento di “mere operazioni esecutive”, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.

Lo stand still viene ridotto da trentacinque a trentadue giorni: un compromesso tra l’iniziale riduzione a 30 giorni (presente nel testo bollinato) e le pressanti richieste di integrale espunzione di tale norma riduttiva da parte del Consiglio di Stato (in ragione del possibile vulnus al diritto alla difesa dei concorrenti subgraduati lesi dall’aggiudicazione).

Sulla forma di stipula dei contratti, all’art. 18 del Codice si precisa che la semplificazione dello “scambio di corrispondenza” è facoltativo e non obbligatorio per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Altra norma oggetto di ripetuti ripensamenti è quella relativa all’estensione degli incentivi tecnici ai dirigenti, mediante la riformulazione dell’art. 45 del Codice. Prevista inizialmente nel testo del 21 ottobre, poi soppressa nel testo bollinato, è infine ricomparsa nel testo definitivamente approvato il 23 dicembre.

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Nelle procedure sotto-soglia è stata recepita la richiesta della VII Commissione Ambiente e LL.PP. della Camera circa la pubblicazione dell’avviso di avvio di indagine di mercato (rectius “consultazione”) nelle procedure negoziate: viene introdotto un nuovo comma 2bis all’art. 50 del Codice in forza del quale “Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e)”. Si tratta del ripristino dell’analogo avviso di avvio

Ripensamenti anche in tema di revisione prezzi: negli appalti di lavori la revisione opera nel caso di variazioni superiori al 3% del valore complessivo e nella misura del 90% della parte eccedente; negli appalti di servizi e forniture opera invece nel caso di variazioni superiori al 5% e nella misura dell’80% della parte eccedente. Un’assimetria tra i diversi comparti che, pur comprendendo le specificità dei lavori, lascia certamente perplessi.

Rivista anche la disciplina dei consorzi: per gli appalti di servizi e forniture il cumulo alla rinfusa consente di computare i requisiti delle consorziate in capo al consorzio; per gli appalti di lavori: a) se il consorzio stabile esegue i lavori in proprio, i requisiti delle consorziate non esecutrici vengono imputati al consorzio; b) se il consorzio stabile esegue i lavori mediante le proprie consorziate, può spendere i loro requisiti, mentre acquisisce quelli delle consorziate non esecutrici mediante avvalimento.

In tema di requisiti speciali, per gli appalti di lavori di importo superiore a € 20.658.000, la Stazione Appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi; per la capacità economico-finanziaria si valuta l’esposizione debitoria dell’impresa.

In tema di verifica dei requisiti, il consenso all’accesso al FVOE verrà rilasciato al momento della presentazione delle offerte: all’art. 35 del Codice viene aggiunto un nuovo comma 5-bis dal seguente tenore “In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice”.

Confermata, nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, la nuova figura dell’accordo di collaborazione, con la precisazione (trasferita dall’Allegato II.6-bis al comma 1 dell’art. 82-bis del Codice), che “l’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti”.

Nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e tra i criteri “green”, si prevede all’art. 108, comma 7, del Codice che “negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”.

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Queste sono solo alcune delle principali novità introdotte nel testo definitivamente approvate. Molte altre disposizioni sono state allineate ai rilievi tecnici formulati dal Consiglio di Stato nel proprio parere.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati contributi di approfondimento sulle innovazioni introdotte dal decreto, mentre è già attivo il nuovo canale tematico monografico dedicato al correttivo.

Con l’occasione formulo i migliori auguri di buon 2025 a tutti i lettori di Appalti&Contratti !



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