Tar Lazio: No al permesso di costruire, prevale la tutela del suolo urbano | Articoli

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Conto e carta

difficile da pignorare

 


Il consumo di suolo rappresenta un fenomeno in costante crescita, fortemente influenzato dall’espansione urbanistica e dalla costruzione di nuove infrastrutture. Un’importante sentenza è stata emessa dal Tar Lazio (n. 12818/2024), che rigetta un ricorso contro il diniego di un permesso di costruire a Roma, evidenziando la necessità di adottare strategie sostenibili per contrastare il consumo di suolo.

Consumo di suolo: un fenomeno in crescita

Il consumo di suolo è un fenomeno legato alle dinamiche tipiche degli insediamenti urbani e della creazione di infrastrutture, principalmente dovuti dall’esigenza di nuovi edifici (residenziali e terziari) sul territorio.

Il consumo del suolo si distingue in:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  • consumo di suolo permanente dovuto a una copertura artificiale fissa che impermeabilizza il terreno;
  • consumo di suolo reversibile riguardante una copertura artificiale non permanente che comporta la distruzione del suolo.

È importante sottolineare che il suolo è una risorsa vitale, limitata e non rinnovabile. A tal proposito, secondo il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” del 2024, a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), i dati non sono confortanti.

Nell’ultimo anno sono state aggiunte nuove superfici artificiali per un totale di 72,5 km² e, sebbene l’incremento del suolo consumato sia stato inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, l’incremento rimane comunque al di sopra della media del decennio scorso (2012-2022), che si attestava invece a 68,7 km² all’anno. L’entità dei dati in essere è più efficace se si pensa che nel corso dell’ultimo anno si è registrata una perdita di suolo di 2,3 metri quadrati al secondo.

Questa espansione delle superfici artificiali è stata solo parzialmente bilanciata dal recupero di aree naturali, che ha interessato poco più di 8 km².

Questo recupero è avvenuto principalmente grazie a due principali fattori:

  • riqualificazione di terreni di cantiere o superfici precedentemente classificate come consumate;
  • interventi, anche se in minima parte, di de-impermeabilizzazione.

Questo valore rimane comunque insufficiente per raggiungere l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto, che negli ultimi dodici mesi è stato di 64,4 km² (17,6 ettari al giorno), corrispondente a oltre 2 m² al secondo.

La sentenza del Tar Lazio n. 12818/2024 mette in evidenza l’importanza del consumo del suolo e le modalità con le quali esso debba avvenire.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Consumo di suolo: 72,5 km² persi nel 2023, danni economici stimati a 400 milioni di euro all’anno

 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Il consumo di suolo non ha spazio nella pianificazione romana

Il Tar del Lazio ha recentemente emanato una sentenza riguardante un ricorso relativo alla contestazione di un diniego del permesso di costruzione emesso da parte del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale. Il diniego riguardava la richiesta di permesso di costruire per un intervento edilizio consistente nella demolizione e ricostruzione di un immobile con un incremento del 20% della superficie utile lorda (S.U.L.) come previsto dalla LR n. 7/2017.

LEGGI ANCHE: Condono edilizio in zona vincolata, le regole: ci rientrano solo gli abusi minori

Il provvedimento impugnato, risalente al 29 maggio 2020, basava il rifiuto della domanda di permesso sulla considerazione che l’intervento avrebbe aumentato il consumo di suolo, contravvenendo così alle normative urbanistiche locali vigenti.

Roma Capitale ha giustificato la propria decisione sottolineando che l’area di intervento rientra nel Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture e che qualsiasi progetto edilizio avrebbe dovuto ricevere il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina. Quest’ultima, dopo aver esaminato il progetto, ha espresso invece parere contrario, evidenziando che l’immobile in questione non si trovasse in un’area di degrado e che l’intervento proposto non avrebbe contribuito di fatto ad una razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. La Sovrintendenza ha inoltre sottolineato che l’intervento proposto non rispettava le condizioni per la demolizione e ricostruzione e che il progetto avrebbe portato a un aumento della superficie occupata, sacrificando aree verdi e alterando l’aspetto architettonico dell’immobile.

Il Tar ha accolto le motivazioni di Roma Capitale, ritenendo infondato il ricorso e chiarendo che l’art. 1 della LR Lazio n. 7/2017 prevede interventi edilizi solo in contesti di degrado o abbandono. Infatti ogni progetto deve rispondere a specifiche finalità di rigenerazione urbana e le richieste di aumento di volumetria devono essere giustificate da motivazioni solide e coerenti con le normative vigenti.

In un contesto urbano sempre più complesso, la tutela del patrimonio architettonico e del verde pubblico rimane una priorità per le amministrazioni locali, infatti la decisione del Tar si configura come un passo importante nella direzione di una pianificazione urbana sostenibile e rispettosa delle normative vigenti, che sempre più spesso contemplano una riqualificazione del costruito a fronte di una nuova edificazione.

 

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 12818/2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

Articolo integrale in PDF


L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.

Il file PDF è salvabile e stampabile.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.


Iscriviti Accedi



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link