La richiesta del lavoratore della rendita vitalizia

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


Il lavoratore aveva chiesto la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato dal 05/07/1995 e la condanna di F.S. spa a reintegrarlo nel posto di lavoro con la qualifica rivestita da ultimo e a risarcirgli il danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine fino all’effettiva riassunzione.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

La quantificazione della condanna risarcitoria

Adiva il Tribunale di Messina per ottenere la quantificazione della condanna risarcitoria, nonché la condanna di RFI spa al versamento dei contributi previdenziali all’INPS per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro era rimasto sospeso.

Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Ferrovie dello Stato spa e condannava RFI spa al risarcimento del danno quantificato sulla base della retribuzione globale di fatto, detraendo quanto percepito da RFI in virtù di altri rapporti di lavoro a termine a titolo di aliunde perceptum e quindi liquidando in favore del lavoratore il complessivo importo di 281.612,37 euro oltre accessori. Inoltre, accoglieva la domanda di ricostituzione della posizione contributiva e condannava RFI spa a versare la contribuzione non prescritta relativa al periodo settembre 2004-settembre 2009 per complessivi 23.213,04 euro. Inoltre condannava RFI alla regolarizzazione contributiva dal 12/09/1995 in poi.

Successivamente, previa nuova CTU contabile, la Corte di appello condannava RFI a pagare a titolo risarcitorio la minor somma di 194.801,28 euro, nonché a versare all’INPS i contributi previdenziali dal 25/09/2003 al 06/04/2009, commisurati alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto nel corrispondente periodo.

L’intervento della Corte di Cassazione

Il lavoratore lamenta l’esclusione dell’esistenza di un giudicato sulla non necessità di un’offerta della prestazione lavorativa successivamente alla scadenza del termine nullo.

Orbene, sebbene vi sia il passaggio motivazionale sull’esclusione della necessità di un’offerta secondo le forme dell’art. 1217 c.c., nondimeno il Pretore del lavoro di Messina aveva riconosciuto che un diritto al risarcimento del danno sarebbe stato configurabile solo in presenza di un “rifiuto” del datore di lavoro di riammettere il lavoratore in servizio, quindi di un’offerta di quest’ultimo quale necessario presupposto di quel rifiuto. Ne consegue che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale – la quale ha fissato la decorrenza del danno risarcibile dall’offerta della prestazione lavorativa, identificata con la notifica del ricorso introduttivo di quel giudizio di primo grado concluso con la ricordata sentenza del Pretore del lavoro di Messina – è conforme a diritto e a quel giudicato, sebbene la relativa motivazione vada corretta ed integrata.

Precisa il lavoratore che la sentenza di conversione del rapporto di lavoro è passata in giudicato il 10/09/2008, sicché la data del 24/09/2008 di notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione (che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio del febbraio 2009) sia un utile atto interruttivo con effetto anche sospensivo della decorrenza del termine di prescrizione.

Ne consegue che tale principio vale a maggior ragione nell’ipotesi in cui la mancata prestazione lavorativa e la correlativa mancata retribuzione siano dipese dalla nullità del termine finale originariamente pattuito nel contratto di lavoro.

In tal caso il diritto dell’INPS è esercitabile sin dalla scadenza del termine finale nullo, non esistendo alcun impedimento di diritto rilevante ex art. 2935 c.c.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

L’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso

Sul punto, la Cassazione ha più volte affermato che l’impossibilità di far valere il diritto – alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell’azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto.

 In applicazione di tali principi in caso di controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. ord. n. 8921/2023).

Le domande di costituzione della rendita vitalizia e di risarcimento del danno per equivalente.

Pertanto nel caso in esame il termine di prescrizione del diritto dell’INPS ai contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine nullo, giorno per giorno. Non può invece essere applicata la disciplina dettata dall’art. 18 L. n. 300/1970 (e poi dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015), in quanto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.). Ne consegue che per la parte di contributi prescritti si verifica la condizione alla quale erano subordinate le altre domande del lavoratore: quella di costituzione della rendita vitalizia e quella di risarcimento del danno per equivalente.

Quindi la S.C. ribadisce e dà continuità al consolidato orientamento secondo cui vi è l’indubbio interesse del lavoratore all’integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l’insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024).

Una volta accertata la prescrizione dei contributi – sia per l’INPS titolare del diritto ai contributi, sia per il lavoratore titolare del diritto al risarcimento del danno in forma specifica cagionato dall’omissione contributiva non più recuperabile sotto forma di “regolarizzazione contributiva” in quanto prescritta – la Corte territoriale era chiamata a pronunziarsi sulle domande proposte dal lavoratore in via logicamente subordinata di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e di risarcimento del danno per equivalente da omissione contributiva.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

contributi-non-versati-inps
– Annuncio pubblicitario –

Richiedi prestito online

Procedura celere

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link