Legge 104, agevolazioni fiscali disabili: i documenti necessari

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La Legge 104 del 1992 è la legge quadro che disciplina l’integrazione sociale delle persone con handicap e proprio per questo prevede un certo numero di agevolazioni fiscali che hanno lo scopo di semplificare la vita alle persone disabili. I benefici previsti comprendono detrazioni fiscali, Iva agevolata ed esonero dal pagamento di alcune imposte. Ma di quali documenti c’è necessità per avere diritto a queste agevolazioni fiscali? La risposta non è univoca ecambia in base all’acquisto che si intende effettuare e alla patologia invalidante da cui si è affetti.

Detrazione e Iva agevolata per acquisto mobili

In molti casi, infatti, i disabili titolari di Legge 104 hanno la necessità di adattare l’abitazione alle proprie esigenze in base alla patologia da cui sono affetti. E proprio a un titolare di Legge 104 con gravità, fortemente limitato nell’autonomia di deambulazione, con la necessità di adattare l’immobile alla sue condizioni di salute, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta all’interpello numero 422 del 23 ottobre 2019.

Il titolare di Legge 104, di fatto, interpella l’Agenzia per sapere se ha diritto all’IVA agevolata al 4% e alle detrazioni IRPEF del 19% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici volti a renderlo autosufficiente almeno in casa propria, allegando i documenti dell’ASL che certificano la sua disabilità.

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Poter beneficare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104, infatti, non sempre è facile poiché nella maggior parte dei casi gli esercenti non accettano la sola documentazione in possesso del disabile. E anche il disabile che presenta l’interpello dichiara di aver sempre trovato queste stesse difficoltà.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il disabile ha diritto all’agevolazione dell’IVA al 4% e alle detrazioni IRPEF al 19% quando presenta una certificazione basata su una valutazione tecnica che dimostri il collegamento tra la patologia e i miglioramenti resi possibili dagli oggetti da acquistare.

I documenti necessari per l’IVA al 4%

L’Agenzia delle Entrate fa ordine e chiarezza sui documenti necessari ai disabili al fine di ottenere le agevolazioni fiscali spettanti tramite la risposta all’interpello numero 422 pubblicata il 23 ottobre 2019.

L’istante, affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, nonostante sia in possesso dei documenti dell’ASL che certificano la sua disabilità ai sensi della legge 104, riscontra continue difficoltà per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici che faciliterebbero la sua autosufficienza.

Nello specifico, l’istante lamenta che, nonostante abbia un verbale di accertamento dell’handicap grave ai sensi della Legge 104 e sia in possesso di certificati dei medici specialisti dell’ASL, che specificano la necessità di ausilio tramite dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici, i punti vendita non applicano mai le agevolazioni fiscali spettanti.

L’istante ritiene di possedere tutti i requisiti e la documentazione idonea per procedere all’acquisto con l’IVA agevolata al 4% e per usufruire della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di acquistare beni con l’IVA agevolata al 4% ha richiamato la normativa vigente (il decreto legge 29 maggio 1989, n. 202), per cui:

“Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%.”

In virtù della Legge 104, l’IVA agevolata al 4% si applica anche “ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”.

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I documenti che il portatore di handicap deve produrre al fine di poter fruire dell’aliquota IVA agevolata al 4% sono:

  • il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
  • la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.

Idocumenti necessari per le detrazioni Irpef

Per ottenere le detrazioni Irpef al 19%, il disabile dovrà produrre i seguenti documenti:

  • la certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra;
  • la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Tali certificati devono attestare, in seguito a una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.

Legge 104, agevolazioni fiscali disabili: quali sussidi si possono acquistare

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa vigente per meglio specificare cosa si intende per sussidio tecnico.

Il decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998 precisa che:

“Si considerano sussidi tecnici e informatici […] le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”

Dunque il cosiddetto “controllo dell’ambiente” avviene tramite l’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche grazie ai quali il disabile può superare gli impedimenti derivanti dal proprio handicap.

Rientrano in questa categoria strumenti come:

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  • i dispositivi medici che facilitano l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
  • l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  • l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
  • l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
  • i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.



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