vale per gli anni successivi?

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L’accertamento con adesione non vincola l’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta successivi, anche in caso di contestazioni analoghe.  

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di raggiungere un accordo sulle imposte contestate, evitando il contenzioso tributario. In questo modo è possibile definire la riduzione delle sanzioni con maggiore certezza sulla propria posizione fiscale. Ma questo accordo vincola l’Agenzia per gli anni successivi? Il contribuente che abbia “transatto” col fisco può ricevere ulteriori controlli e contestazioni da parte dell’ufficio delle imposte? Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che l’accertamento con adesione non vale per gli anni successivi: non crea cioè un precedente vincolante per l’Amministrazione finanziaria, neanche in caso di contestazioni analoghe relative a periodi d’imposta diversi da quello oggetto del controllo.

In questo articolo, approfondiremo la questione, analizzando le implicazioni della sentenza e fornendo indicazioni utili per i contribuenti.

Accertamento con adesione e periodi d’imposta successivi?

Con la sentenza n. 166/2025, la Cassazione ha stabilito che l’accertamento con adesione non vincola l’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta successivi, anche se le contestazioni sono analoghe a quelle definite in adesione. In altre parole, l’Agenzia può contestare nuovamente la stessa questione in un accertamento successivo, senza essere vincolata dall’accordo raggiunto in precedenza.

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La Cassazione ha motivato la sua decisione affermando che l’accertamento con adesione è uno strumento transattivo che ha la finalità di ridurre il contenzioso tributario. Non crea un precedente vincolante perché ogni periodo d’imposta deve essere valutato singolarmente.

Esempio pratico

Una società ha sottoscritto contratti derivati e ha dedotto i costi inerenti nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità di tali costi e la società definisce la questione con un accertamento con adesione. Negli anni successivi, l’Agenzia delle Entrate contesta nuovamente la deducibilità dei costi derivanti dai medesimi contratti. In questo caso, la società non può invocare l’accertamento con adesione precedente come precedente vincolante, ma deve dimostrare nuovamente l’inerenza dei costi.

In particolare, rispetto alle richieste del contribuente, secondo la Cassazione il fatto che l’Agenzia stipuli a determinate condizioni, in relazione a una specifica annualità, un accertamento con adesione, non comporta alcun legittimo affidamento del contribuente per gli accertamenti tributari non compresi nell’accordo, e non implica alcun vincolo per l’Amministrazione con riferimento a rettifiche di anni differenti. Ciò in quanto l’adesione è uno strumento transattivo avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso e i tempi dell’accertamento, con ricadute beneficiali per il contribuente.

La decisione della Corte lascia qualche dubbio: al di là delle affermazioni di diritto enunciate dai giudici per sostenere le ragioni erariali, mal si comprende come avrebbe dovuto comportarsi la società negli anni successivi in presenza di un’adesione precedente in cui i medesimi costi erano stati ritenuti deducibili.

Quali sono le implicazioni per i contribuenti?

Anche se si raggiunge un accordo con l’Agenzia delle Entrate su una determinata questione, non si ha la certezza che la stessa questione non venga contestata nuovamente in futuro.

I contribuenti devono essere ancora più diligenti nel documentare le proprie operazioni e nel conservare la relativa documentazione degli accertamenti con adesione precedenti.

La mancanza di un vincolo per l’Agenzia delle Entrate può portare a nuovi contenziosi su questioni già definite in adesione.

Si può fare un nuovo accordo anche per gli anni successivi?

L’adesione per una annualità non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di trovare un ulteriore accordo per i successivi anni di imposta per i quali venga riscontrata la medesima irregolarità.

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