La precettazione può essere disposta d’ufficio solo nei casi di necessità e urgenza
Nota a TAR Lazio, Sez. III, 12 dicembre 2024, n. 13467
Fabrizio Girolami
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, va sospesa l’efficacia dell’ordinanza di precettazione ministeriale, in assenza di un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai “diritti della persona costituzionalmente tutelati” conseguente all’esercizio dello sciopero, segnalato dalla Commissione di garanzia di settore, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, co. 1, della L. 12.6.1990, n. 146, e s.m.i..
Lo ha affermato la terza sezione del T.A.R. del Lazio con decreto monocratico n. 13467 del 12.12.2024, in accoglimento dell’istanza di “tutela cautelare monocratica” proposta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), tornando, nell’anno 2024, a pronunciarsi per la seconda volta sul tema (si veda T.A.R. Lazio, Sez. III, 28.3.2024, n. 6084, in q. sito con nota di F. GIROLAMI).
Nel caso di specie, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, con ordinanza n. 200T del 10.12.2024 aveva ordinato la riduzione a 4 ore (limitandolo dalle ore 9 alle ore 13) dello sciopero generale proclamato per l’intera giornata del 13.12.2024 (24 ore) dalle sigle sindacali USB – Confederazione Sindacale Unione Sindacale di Base e USB Lavoro Privato – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, con l’adesione di COBAS –Associazione Nazionale Lavoratori per il Gruppo ATM Spa di Milano, e USB Mare e Porti nei “settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi”.
Il TAR del Lazio ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di precettazione, rilevando quanto segue:
- l’art. 8, co. 1, L. n. 146/1990 prevede che il potere di precettazione può essere esercitato quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, conseguente all’esercizio dello sciopero (o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori), su “segnalazione” della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di “necessità e urgenza”, dal Presidente del Consiglio dei ministri (o da un Ministro da lui delegato), di “propria iniziativa”, informando previamente la Commissione di garanzia;
- nel caso di specie, la Commissione di garanzia non ha formulato al Ministero alcuna “segnalazione” o “proposta” in merito allo sciopero proclamato e, inoltre, le sigle sindacali proclamanti avevano accolto le “indicazioni” e “prescrizioni” formulate dalla Commissione medesima a tutela dei diritti degli utenti dei servizi pubblici interessati dallo sciopero;
- dall’ordinanza non emergono le ragioni che, in assenza della segnalazione della Commissione, siano idonee a sorreggere la precettazione, tenuto conto che i richiamati disagi discendenti dallo sciopero indicati nell’ordinanza (necessità di tutelare lo shopping natalizio e di evitare la paralisi del Paese a causa della mobilitazione dei lavoratori) “appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro”, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi “eccederebbero tale carattere”, tenuto conto della “vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio”;
- risultano, dunque, positivamente riscontrabili “i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto dell’imminenza della data dello sciopero, come proclamato, e l’irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione della gravata ordinanza di precettazione, non altrimenti riparabile, con conseguente vanificazione della stessa tutela giurisdizionale”.
Sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Pubblicato il 12/12/2024
N. 05700/2024 REG.PROV.CAU.
N. 13467/2024 REG. RIC.
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13467 del 2024, proposto da USB – Confederazione Sindacale Unione Sindacale di Base, USB Lavoro Privato – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza Consiglio Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Federconsumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, anche in sede monocratica
– dell’ordinanza n. 200 T, datata 10 dicembre 2024, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero generale proclamato dalla confederazione U.S.B., per una durata di 24 ore, nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi previsto per il giorno 13 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Considerato che forma oggetto di impugnazione l’ordinanza con la quale, per tutti i settori interessati, è stata ridotta a 4 ore – limitandola dalle ore 9,00 alle ore 13.00 – la durata dello sciopero di 24 ore, proclamato per il giorno 13 dicembre 2024 dalle sigle sindacali USB – Confederazione Sindacale Unione Sindacale di Base e USB Lavoro Privato – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, con l’adesione di COBAS –Associazione Nazionale Lavoratori per il Gruppo ATM Spa di Milano, e USB Mare e Porti;
Considerato che l’invito formulato dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – quale Autorità Indipendente di settore – è stato accolto dalle sigle sindacali, con conseguente conformazione alle relative indicazioni e prescrizioni;
Considerato che tale Commissione non ha formulato al Ministero alcuna segnalazione o proposta con riferimento allo sciopero in questione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, che stabilisce che il potere di precettazione possa essere esercitato “su segnalazione della Commissione di garanzia” nelle situazioni in cui possa derivare dallo sciopero un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati – segnalazione nella specie assente – “ovvero, nei casi di necessità e urgenza” di propria iniziativa dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato, al ricorrere dei presupposti di legge di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero;
Considerato che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazione, tenuto conto che i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, nè emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio;
Considerato che sono, dunque, positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto dell’imminenza della data dello sciopero, come proclamato, e l’irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione della gravata ordinanza di precettazione, non altrimenti riparabile, con conseguente vanificazione della stessa tutela giurisdizionale.
P.Q.M.
Accoglie la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende l’efficacia della gravata ordinanza.
Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 12 dicembre 2024.
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