agenzia entrate riscossione – dilazione fino a 84 rate a semplice richiesta

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

ISTANZE PER SOMME DI IMPORTO FINO A 120.000 €

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A) Istanza con semplice richiesta

Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” fissato per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024 in 72 rate. 

B) Istanza con richiesta documentata

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

ISTANZE PER SOMME DI IMPORTO SUPERIORE A 120.000 €

Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

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LA RATEAZIONE

Per istanze a semplice richiesta:

  • direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata
    oppure
  • compilando il modello RS – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi.

Per istanze documentate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo via Pec all’Ader.

LA DIMOSTRAZIONE DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’

Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle:

  • di importo superiore a 120 mila euro;
  • di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.

L’art. 19 DPR n. 602/1973 ed il Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze – pdf: apre una nuova finestra stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili.
Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze “documentate” ed a quelle “in proroga” sono considerati i seguenti indicatori:

per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati

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  • ISEE: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati

  • Indice di Liquidità: per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
  • Indice Alfa: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;

Indici di Liquidità: è l’indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione se il valore dell’Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1. Il calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione.

PROROGA DEL PIANO DI RATEAZIONE

Se la tua situazione economico-finanziaria peggiora e non sei decaduto dalla rateizzazione, puoi chiedere un prolungamento del tuo piano di pagamento.

Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione “a semplice richiesta” o “documentata”.

DECADENZA

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La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

  • l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
  • se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.



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