Per i cacciatori, l’ordinanza con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie l’istanza cautelare presentata dagli ambientalisti contro le chiusure del prelievo per turdidi, beccacce e uccelli acquatici indicate nel Calendario venatorio dell’Umbria non cambia la sostanza: si può continuare a cacciare, con il Calendario precedente (che ricalca le stesse date contestate) in virtù della norma approvata in Finanziaria con l’emendamento all’art. 18 della legge quadro su caccia e animali selvatici, la n. 157/92. E questo nonostante la diffida “ad adempiere” che l’avvocato che ha promosso il ricorso per le associazioni ambientaliste, Andrea Filippini, ha inviato all’assessore regionale alla Caccia Simona Meloni, alla governatrice umbra Stefania Proietti ed agli uffici regionali.
L’avvocato di Libera Caccia, Enalcaccia e Cpa: ecco perché si può cacciare
Anche l’avvocato Marzio Vaccari, che segue la vicenda per conto di Libera Caccia, Enalcaccia e Cpa, ha inviato una nota alla Regione in cui ribadisce che si può continuare a cacciare essendo ancora in vigore, in assenza di una sentenza di merito del Consiglio di Stato, il precedente Calendario venatorio.
Questa la lettera integrale:
Facendo seguito alle polemiche insorte successivamente all’emanazione
dell’ordinanza in oggetto, l’Associazione Nazionale Libera Caccia, Caccia
Pesca e Ambiente Umbria nonchè Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
delegazione regionale dell’Umbria, mio tramite, intendono porre in essere
alcuni chiarimenti in merito.
L’ordinanza n. 163-2025 viene emessa nell’ambito del procedimento
incardinato con il nrg 8960/2024 davanti al Consiglio di Stato, nella specie,
nell’ambito di un procedimento cautelare successivo all’impugnazione
avvenuta da parte delle associazioni ambientaliste a seguito della sentenza
del Tar Umbria che ne aveva rigettato le istanze.
L’udienza del 14 gennaio veniva fissata, davanti al Collegio, dopo il
provvedimento presidenziale cautelare monocratico aveva sospeso gli
effetti della sentenza impugnata, al fine di revocare o confermare quanto
disposto dal medesimo provvedimento presidenziale.
Nel periodo tra il provvedimento presidenziale ed l’udienza collegiale è
intervenuta la Legge di Bilancio dello Stato n. 207 del 30 dicembre 2024,
art. 1, comma 551, lettera d) con la quale è stato emendato l’art. 18 della
L. 157/1992 prevedendo, tra le altre cose, che, in caso di impugnazione del
Calendario venatorio
“qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della
sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini
di cui ai commi 1 e 1-bis (del medesimo articolo 18) e riacquistano
efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione
con l’ultimo Calendario venatorio legittimamente applicato”.
Pertanto il provvedimento del Consiglio di Stato, che ha un proprio
significato nell’ambito del procedimento Rgn 8960/2024 in ragione del
principio tra il chiesto ed il pronunciato, nulla rileva ai fini dell’applicazione
della norma sopracitata.
Al contrario ne conferma l’applicazione proprio come è avvenuto, in
precedenza, per effetto del decreto monocratico presidenziale.
Ciò è tanto vero che lo stesso Consiglio di Stato statuisce che
“gli effetti della normativa sopravvenuta nella vicenda dedotta in giudizio
prima della valutazione operata dagli organi preposti all’applicazione,
esorbitano, allo stato, dall’oggetto del presente sindacato di legittimità”.
Pertanto, allo stato, non avendo la vicenda trovato alcuna definizione nel
merito, come disposto dalla norma sopracitata ”… riacquistano efficacia i limiti di
prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario
venatorio legittimamente applicato.”
Distinti saluti
Avv. Marzio Vaccari
La lettera di Federcaccia ai cacciatori: l’attività venatorio continua
Buonasera a tutti i soci Federcaccia
Si comunica che in ottemperanza a quanto detto dall’ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato, resa stamattina, con cui si accoglie la domanda di sospensione della caccia ai turditi ed alla beccaccia, e che detta ordinanza ritiene la sopravvenuta modifica dell’art.18 legge 157/1992, esorbiti dall’oggetto del ricorso e tuttavia mantiene la sua efficacia con la conseguenza che fino all’emananda sentenza che definisca il giudizio in Umbria, la caccia ai turditi ed alla beccaccia possa continuare nel rispetto dei commi ledlbis dell’art 157/1992, infatti la modifica dell’art.18 recita che; in caso di concessione della sospensiva, consente la continuazione dell’attività venatoria in base alla legge e con i numeri di capi ed orari previsti dall’ultimo calendario venatorio, cioè in Umbria, quello 2023/2024 che al riguardo non era stato impugnato.
L’ordinanza del Cons. di Stato conferma che lungi dall’escludere espressamente l’operatività del nuovo art.4 dell’art.18 della Legge 157/1992, si limita ad affermare che questo esorbita dalla valutazione di legittimità degli atti impegnati.
Tanto si doveva per chiarimenti e tranquillità per i nostri associati e non. Buona serata a tutti, in particolare hai nostri due Presidenti Provinciali Luca Coletti PG e Enrico Rifelli TR. Ed al nostro Presidente Nazionale Massimo Buconi, che sono sempre sul pezzo per risolvere le vicende di percorso.
Il Presidente Regionale Federcaccia Umbra Nazzareno Desideri
Attesa una comunicazione della Regione
Una interpretazione della norma in vigore – in questo intrigo tra atti amministrativi, ricorsi e leggi – quella dei cacciatori, che informalmente trova conferme anche dalla Regione. Alla quale, però, questa volta è stata chiesta un’informativa ufficiale e chiare, per evitare che possano crearsi incomprensioni. Comunicazione che gli uffici preposti starebbero valutando, in attesa di un pronunciamento dell’Avvocatura.
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