Revisione prezzi edilizia per il caro materiali: ricalcolo rincari e nuove regole del Correttivo Appalti | Articoli

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Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un decreto di ricalcolo dei prezzi dei materiali sottoposti a compensazione e e riferiti al primo semestre del 2021, mentre il Correttivo Appalti apporta modifiche alla procedura per l’adeguamento dei prezzi.

Ci sono novità importanti per quanto riguarda la revisione dei prezzi dei materiali più utilizzati nei settori dell’edilizia e delle costruzioni e le compensazioni che le stazioni appaltanti (per lo più i comuni) dovranno effettuare verso le imprese edili.

Di recente, infatti, il MIT ha pubblicato un decreto di ricalcolo dei prezzi relativi ai primi sei mesi del 2021 (si va a modificare un provvedimento pubblicato in piena pandemia), rivisti al rialzo dopo indicazione dell’ANCE e contenzioso durato più di 3 anni.

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Contestualmente, il Correttivo Appalti è intervenuto per modificare il sistema di revisione dei prezzi.

Ma andiamo per ordine.

 

Incremento prezzi primo semestre 2021: tanti materiali di frequente utilizzo

Nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto del 20 dicembre 2024 del MIT che rettifica, in rialzo, l’incremento dei prezzi riferiti ai primi 6 mesi del 2021 per 16 materiali di frequente utilizzo nell’edilizia.

Di fatto si va a rettificare il decreto del MIT dell’11 novembre 2021, con il quale era stato rilevato l’aumento dei prezzi per 56 materiali.

Da sottolineare che, in 15 casi su 16, viene riconosciuto un aumento significativo rispetto al primo provvedimento che si modifica.

Questi i materiali coi prezzi rettificati:

  1. «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate»,
  2. «Lamiere in acciaio “Corten”»,
  3. «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)»,
  4. «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati»,
  5. «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale»,
  6. «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali»,
  7. «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente»,
  8. «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura»,
  9. «Tubazione in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PE 100»,
  10. «Tubazione in PVC rigido»,
  11. «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici»,
  12. «Tubi di rame per impianti idrosanitari»,
  13. «Legname per infissi»,
  14. «Legname abete sottomisura»,
  15. «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)»,
  16. «Bitume».

Come evidenziato dall’ANCE in una nota inviata alle imprese, per la compensazione dei prezzi le richieste dovranno pervenire entro il 19 gennaio.

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Trattandosi di termini fissati a pena di decadenza, ANCE raccomanda alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al riguardo, adottando il comportamento più cautelativo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

A livello ‘operativo’, si tratta di un allargamento delle compensazioni che le stazioni appaltanti devono effettuare verso le imprese edili detentrici degli appalti.

 

Correttivo Appalti: le modifiche in materia di revisione dei prezzi

Il decreto correttivo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (d.lgs. 209/2024) introduce alcune novità rilevanti in materia di revisione prezzi nell’ambito degli appalti pubblici.

In primis, la revisione prezzi diventa obbligatoria per tutti i contratti pubblici, eliminando la possibilità di deroghe precedentemente previste.

Le stazioni appaltanti devono definire i criteri di applicazione della revisione nei bandi di gara, specificando modalità e tempistiche.

La compensazione dei prezzi si attiva quando la variazione, in aumento o in diminuzione, supera una soglia minima stabilita nel contratto. Solitamente, questa soglia è fissata al 5% (negli appalti di servizi) rispetto ai prezzi originari indicati nel bando o nel contratto: si riconosce quindi nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%.

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In caso di appalti di lavori pubblici, invece, le clausole scattano in caso di variazione del 3% dell’importo complessivo, con ricalcolo del 90% del valore che ‘eccede’ la variazione del 3%.


IL DECRETO MIT DEL 20 DICEMBRE 2024 E GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF



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