L’adeguamento della normativa nazionale sulle cripto-attività agli obblighi antiriciclaggio dell’Unione Europea.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 204 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024), l’ordinamento italiano ha recepito le disposizioni del Regolamento (UE) n.2023/1113 e integrato le previsioni della Direttiva (UE) 2015/849, modificata per rafforzare il quadro normativo antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) nel settore delle cripto-attività.

Tale intervento normativo si colloca in un contesto di crescente attenzione delle istituzioni europee e nazionali verso i rischi connessi all’utilizzo di strumenti finanziari digitali non regolamentati, finalizzato a garantire una maggiore trasparenza e a prevenire condotte illecite.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2023/1113 disciplina i dati informativi che devono accompagnare i trasferimenti di fondi e cripto-attività, modificando al contempo la Direttiva (UE) n. 2015/849, già recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n.231/2007.

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La ratio legis risiede nella necessità di uniformare le regole applicabili alle cripto-attività ai principi già operativi per i trasferimenti di fondi tradizionali, prevedendo obblighi di trasparenza estesi ai prestatori di servizi per cripto-attività.

Tali disposizioni si integrano con l’adozione del cosiddetto “Regolamento MiCA” (Markets in Crypto-Assets Regulation), volto a creare un mercato unico europeo per le cripto-attività, che tuttavia non è oggetto del presente decreto legislativo.

Il Decreto Legislativo n. 204/2024, dunque, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. n.231/2007, ampliando l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa antiriciclaggio.

 

  • Introduzione di nuove definizioni.

L’art. 1 del Decreto integra l’elenco delle definizioni normative, introducendo o aggiornando concetti chiave per la regolamentazione delle cripto-attività:

  • Cripto-attività: definite come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante l’uso di tecnologie a registro distribuito (DLT) o analoghe. Sono escluse le attività qualificabili come fondi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2023/1113.
  • Indirizzo auto-ospitato: identificato come un indirizzo non collegato a prestatori di servizi per cripto-attività o a soggetti non stabiliti nell’UE che prestano servizi analoghi.
  • Servizi per cripto-attività: comprendono attività quali la custodia, l’amministrazione, la negoziazione, lo scambio, la consulenza, la gestione di portafogli e il trasferimento di cripto-attività per conto di clienti.

 

  • Ambito soggettivo: i soggetti obbligati.

I prestatori di servizi per cripto-attività, autorizzati a operare in Italia, sono inclusi tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, tali soggetti devono adempiere agli obblighi di:

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  • Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 del D.Lgs. n. 231/2007).
  • Conservazione dei dati (artt. 31-32).
  • Segnalazione delle operazioni sospette (cd. SOS) (art. 35).

È altresì prevista la possibilità per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia di sottoporre tali soggetti a controlli specifici.

 

  • Obblighi rafforzati di adeguata verifica.

Un’importante innovazione riguarda l’introduzione dell’art. 25-bis, che disciplina le modalità di adeguata verifica rafforzata nei rapporti transfrontalieri di corrispondenza, con particolare riferimento alle operazioni che coinvolgono intermediari bancari o finanziari di Paesi terzi.

I prestatori di servizi per cripto-attività sono tenuti a:

  • Verificare l’autorizzazione o la registrazione dell’intermediario corrispondente.
  • Valutare la qualità della vigilanza a cui è soggetto.
  • Assicurarsi che l’intermediario abbia implementato misure adeguate di verifica della clientela.
  • Formalizzare per iscritto gli obblighi reciproci nell’ambito del rapporto di corrispondenza.

 

  • Gestione del rischio connesso agli indirizzi auto-ospitati.

L’art. 16-bis prevede obblighi specifici per i prestatori di servizi volti a mitigare i rischi derivanti da trasferimenti di cripto-attività diretti verso o da indirizzi auto-ospitati. Le misure richieste includono:

  • Identificazione e verifica dell’identità del cedente o del cessionario.
  • Raccolta di informazioni aggiuntive sull’origine e la destinazione delle cripto-attività.
  • Monitoraggio rafforzato delle operazioni sospette.

 

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  • Impatti pratici e criticità applicative.

L’introduzione di un quadro normativo così strutturato mira a ridurre i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo un maggiore livello di trasparenza e controllo.

Tuttavia, emergono alcune criticità operative, tra cui:

  • La difficoltà di monitorare i trasferimenti diretti verso indirizzi auto-ospitati, spesso utilizzati per mantenere l’anonimato.
  • La necessità di bilanciare l’innovazione tecnologica con le crescenti esigenze di compliance regolamentare.
  • Il rischio di un eccessivo onere burocratico per i prestatori di servizi, che potrebbe scoraggiare gli investimenti nel settore delle cripto-attività in Italia.

Il D.Lgs. n. 204/2024, pertanto, rappresenta un importante, nonché necessario, adeguamento della normativa nazionale agli standard europei in materia di antiriciclaggio, mediante un rafforzamento del presidio normativo sulle cripto-attività.

Tuttavia, la piena efficacia delle nuove disposizioni dipenderà dalla capacità delle autorità di vigilanza di fornire linee guida chiare e strumenti operativi per supportare i soggetti obbligati nell’adempimento dei loro obblighi.



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