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Gestione debiti
venerdì 26 novembre 2021 08:53
La responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società di persone: chi risponde dei debiti della società? Dipende dal tipo di società: semplice,
accomandita semplice o nome collettivo.
Le società di persone sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta ovvero l’autonomia patrimoniale dei soci rispetto a quello
della società e viceversa. Il patrimonio dei soci non è del tutto autonomo rispetto a quello della società quando si tratta di debiti della società.
Può accadere che del debito rispondano anche i soci col loro patrimonio. Nelle società per azioni invece risponde ai debiti solo la società col
suo patrimonio mentre quello dei soci rimane intatto, in quelle di persone NO.
Disciplina delle società semplici: 2267 cc. :
Dei debiti in prima battuta risponde la società con il suo patrimonio, accanto alla responsabilità della società la legge prevede una
responsabilità sussidiaria e solidale dei soci. Sussidiaria: integra la responsabilità della società. Solidale: i soci quando sono responsabili dei
debiti della società possono essere chiamati insieme alla società a risponderne. I terzi in caso di debiti possono rivolgersi sia alla società sia ai
soci. In caso paghi uno solo dei soci questo dovrà essere rimborsato dagli altri soci per il quantitativo che non gli spettava pagare.
Comma 2: se non c’è un patto contrario nella società semplice rispondono tutti i soci (oltre che alla società), può esserci un patto contrario:
possiamo avere tra i soci patti che limitano la responsabilità di alcuni di loro (responsabilità limitata al valore del loro investimento iniziale). La
responsabilità non può essere limitata per tutti i soci, infatti rispondono sempre i soci che hanno agito per nome e per conto della società. La
limitazione di responsabilità può riguardare solo i soci che non hanno agito in nome della società.
Cosa significa agire per nome e conto della società?
Chi gestisce è colui che rischia, chi rischia deve avere la gestione. Binomio rischio-gestione. Non si devono intendere solo i soci che
concretamente hanno agito per nome della società ma anche tutti i soci che hanno l’amministrazione della società. La responsabilità dei soci
amministratori non può essere limitata.
In caso di patto di limitazione della responsabilità esso deve avere delle particolarità: il patto per avere efficacia deve essere portato a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In caso il patto non venga riportato con mezzi idonei e il creditore si rivolge al socio non amministratore
senza sapere che ha la responsabilità limitata, il socio ha l’obbligo di pagare però in seguito al pagamento potrà richiedere il rimborso integrale
del debito ai soci amministratori.
I mezzi idonei sono: le lettere inviate ai creditori o un’indicazione nella carta intestata della società/iscrizione nel registro delle imprese.
LA RESPONSABILITA’ DEI SOCI DELLE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
Art.2291
Nei confronti dei terzi tutti i soci sono illimitatamente responsabili, il creditore potrà sempre rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci. Però tra i soci
può comunque esistere il patto di limitazione di responsabilità e quindi se magari il creditore si rivolge ad uno dei soci limitati, quest’ultimo
potrà rivolgersi ai soci amministrativi il rimborso. Azione in via di regresso (rimborso).
Patto leonino: è nullo il patto in cui un socio è escluso del tutto dagli utili o dalle perdite. Non ci può essere una clausola che esclude sempre
uno o più soci dai debiti si dovrà attuare il patto leonino. Quando il passivo supera l’attivo patrimoniale abbiamo delle perdite, i debiti sono una
delle componenti delle perdite.
NELLA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
Art.2313
I soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente ai debiti (rispondono col loro intero patrimonio),sono tendenzialmente i soci
amministratori anche se possiamo avere soci accomandatari amministratori o non; quelli che non lo sono possono diventare amministratori in
ogni momento. Magari possono amministrare a turno per non essere sempre impegnati. Binomio rischio-potere intatto.
I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Sono i soci limitatamente responsabili, rischiano solo quanto investito.
Normalmente il socio accomandante è il socio finanziatore cosicché un’investitore potessi investire senza rischiare troppo.
Il beneficio della responsabilità può essere revocato in due casi: quando viene violato il divieto di immistione (l’accomandante ha responsabilità
limitata nella misura in cui non amministra, nel caso in cui amministrasse dovrebbe iniziare a rispondere illimitatamente dal punto di vista
patrimoniale).
Il secondo caso: qualora l’accomandante acconsenta che il suo nome compaia nella ragione sociale. Ragione sociale (nome dell’impresa).
In questi due casi si perde la responsabilità limitata ma non diventa accomandatario, rimane accomandante.
L’accomandante può non essere escluso del tutto dalla gestione però. Lo statuto può prevede che alcune decisioni non possano essere
adottate dagli accomandatari senza l’autorizzazione degli accomandanti. In questo caso non viene persa la responsabilità limitata.
Procura: atto con cui si attribuisce il potere di rappresentanza.
In caso di procura per singoli affari non viene violato il divieto di immistione. Gli accomandanti possono anche prestare la propria opera nella
società ma devono essere alla dipendenze degli accomandatari.
Esiste nel diritto la responsabilità sussidiaria: responsabilità integrativa dei soci rispetto a quella della società. I soci godono del beneficio di
preventiva escussione del patrimonio sociale. Ovvero che il patrimonio dei soci viene intaccato solo dopo aver consumato interamente in
patrimonio della società.
A seconda del tipo di società in cui ci troviamo cambia la disciplina e l’ampiezza di questo beneficio.
Art.2268
CASO 1: nelle società semplici= il beneficio di preventiva escussione è solo parziale, esso può essere invocato dal socio non in qualunque caso
ma solo a certe condizioni. Il socio può invocarlo soltanto se è in grado di indicare beni della società di pronta liquidazione. Beni di pronta
liquidazione (denaro, azioni, beni magazzino, semilavorati…)
I beni immobili non sono beni di pronta liquidazione perché potrebbe non essere semplice trovare un acquirente per l’immobile e poi perché la
procedura per pignorare un immobile per poi venderlo è lunga e tortuosa quindi per tutelare maggiormente i creditori i beni immobili non
vengono ritenuti beni di pronta liquidazione.
Il socio è costretto a pagare anche se la società possiede beni immobili che come valore soddisferebbero il credito dovuto.
CASO 2/3: nelle società di nome collettivo e società accomandita semplice.
Art.2304/2297
S.a.s. = se regolare o irregolare (iscritta o no nel registro imprese)
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