La legge di bilancio per l’anno 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha apportato alcune variazioni alle spese di giustizia e alla disciplina del contributo unificato. Vediamo le principali novità: cosa è cambiato.
Spese di giustizia
Il comma 815 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, è andato a intaccare il T.U spese giustizia (D.P.R. n. 115/2002) nella determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti procedurali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. Viene infatti novellato l’articolo 269 del D.P.R. in ambito di diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo, interpolando, al comma 1, il riferimento agli atti vicino a quello, già esistente, ai documenti, per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato. La Relazione illustrativa dà atto che la novella intende coordinare il testo oggetto dell’intervento normativo con la disciplina del processo telematico, civile e penale, e con le afferenti norme attuative, che dettano le regole tecniche per i depositi telematici. La novella incide anche sul comma 1-bis dell’art. 269 del T.U., dove si esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità, puntualizzando che detto esonero risulta operativo nelle ipotesi ove la copia sia estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi, come difensori o parti private e, senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria. Inoltre, si introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile unicamente al processo penale telematico, e che prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in ipotesi di trasmissione, da parte della cancelleria ovvero della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta di atti e documenti nativi digitali, e di atti e documenti nativi analogici, la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico. La Relazione illustrativa ha chiarito che la perimetrazione dell’ambito di applicazione della norma, unicamente al processo penale telematico, trova spiegazione nella circostanza che nel contesto di quest’ultimo, a differenza di quanto contemplato per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione di copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Per l’effetto, risulta in ogni caso necessario l’intervento della cancelleria o della segreteria, e ciò renderebbe inapplicabile l’articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di “trasmissione telematica” e non di “estrazione” di atti e documenti. Si novella altresì la Tabella contenuta nell’allegato n. 8 del T.U., per rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle novelle, quindi, rispetto alla versione previgente:
- sono aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, impiegati per il rilascio delle copie;
- sono introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione, tramite modalità telematica, degli atti e documenti richiesti;
- vengono adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.
Viene stabilito che il diritto forfettizzato è di euro:
- 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
- 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).
Contributo unificato per le controversie relative all’accertamento della cittadinanza italiana
Il comma 814 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 eleva la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie di accertamento della cittadinanza italiana, variando l’articolo 13 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), sugli importi dovuti a titolo di contributo unificato. Si introduce un nuovo comma 1-sexies, statuendo che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è di 600 euro, quindi introducendo la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ogni ricorrente.
Sanzione nel processo amministrativo
Il comma 813 dell’articolo 1 della legge di bilancio in disamina novella le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010) contemplando il versamento di una somma a carico della parte che non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali. Pertanto, all’articolo 13-ter, relativo ai “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”, viene sostituito il comma 5 coi commi 5, 5-bis e 5-ter per consentire lo spedito svolgimento del giudizio. La novella introduce la possibilità per il giudice amministrativo di sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia onorato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato. La sanzione consta nel versamento di una somma globale per l’intero grado di giudizio, statuita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all’oggetto del giudizio. La parte è tenuta a effettuare il versamento indipendentemente dall’esito del giudizio, in aggiunta a quanto eventualmente già corrisposto. L’importo da versare a carico della parte viene determinato dal giudice unitamente alla decisione che definisce il giudizio, in base all’entità del superamento dei limiti e alla complessità o alla dimensione degli atti o della sentenza impugnati. La somma in tal modo stabilita viene versata, ai sensi dell’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. Si tratta delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento del procedimento amministrativo.
Modifiche in ambito di contributo unificato e di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri
L’articolo 1, comma 812, contiene disposizioni che modificano la disciplina del versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, e in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri, di cui al d.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). In merito al contributo unificato, la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità e alle conseguenze che discendono dall’omesso pagamento del predetto tributo. Si interviene sull’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all’obbligo di pagamento del contributo unificato:
- introducendo l’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all’art. 4821 c.p.c. Secondo l’art. 492, c. 22, c.p.c., detta istanza è autorizzata dal Presidente del Tribunale ove sussista pericolo nel ritardo;
- aggiungendo il comma 3.1., che regola le ipotesi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l’importo di euro 43 prescritto dall’art. 13, c. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge.
Si novellano pure le norme concernenti la riscossione del contributo unificato, con riferimento all’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002, aggiungendo il comma 3-bis, che contempla una disciplina specifica per i procedimenti civili, in deroga a quanto prescritto dal medesimo art. 248. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 248 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che, in ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., se sia intervenuta una convenzione tra Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi legali, nonché all’irrogazione della sanzione. Infine, il comma 812 sopprime l’art. 289 del T.U. in materia di spese di giustizia, che regolava la devoluzione in favore della cassa di previdenza dei cancellieri, dello 0,9% dei crediti recuperati, afferenti alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie.
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