Che il 2025 corra il serio rischio di essere l’anno in cui l’isola d’Ischia vedrà le ruspe non ospiti saltuarie ma acquisire quasi la “residenza” è un dato che purtroppo preoccupa non poco e che pare suffragato da una serie di indizi. Su tutti una serie di procedure propedeutiche alla demolizione di immobili o manufatti abusivi oggetto di sentenze di condanna (con annessa sanzione accessoria) passata in giudicato e che mai come in questo momento storico appaiono imminenti, quasi dietro l’angolo. E non è un caso che proprio in questo 2025 se ne potrebbero registrare a decine, con un conseguente allarme sociale e anche crisi abitativa per diversi nuclei familiari. Non è un caso che il Comitato per il diritto alla casa delle isole di Ischia e Procida, che vede in prima linea il battagliero Gennaro Savio, giusto la settimana scorsa ha organizzato un presidio di protesta a Ischia, in Piazza Antica Reggia, prima di incontrare i sindaci per fare il punto della situazione. Ma purtroppo c’è poco da studiare, perché mentre il malato muore l’unico “medico” a poter avere la ricetta giusta per guarire è il governo centrale, che però evidentemente non se la sente di entrare in rotta di collisione con la magistratura e varare una norma blocca ruspe o qualcosa di simile ma ugualmente efficace. Tutto questo, invece, mentre in quel di Milano si salvano anche abusi di grattacieli già riconosciuti come completamente abusivi e che vengono sanati col “Salva Milano” anche se in alcuni casi sono oggetti di procedimenti penali in corso per reati anche peggiori e più gravi del semplice abuso edilizio.
Insomma, una bella per Ischia dove nei prossimi giorni – già ad inizio della settimana prossima – si consumerà un altro dramma. Nessun grattacielo sarà abbattuto, nessuna speculazione edilizia, andrà giù un’abitazione abitata da una famiglia che non ha altro tetto sulla testa, un nucleo composto per giunta da tre bambini, il più piccolo dei quali è nato nel 2010. La tragedia, perché così va definita, si consumerà in quel di Serrara Fontana dove il pubblico ministero ha emesso un ordine di sgombero da un’abitazione a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione diventata definitiva – pensate un po’ – nel 2091 e dunque quasi un quarto di secolo fa. Ma non è tutto perché l’immobile in questione, e questo lascia ancor più perplessi, è oggetto di regolare permesso a costruire in sanatoria preceduto da parere espresso dalla Sovrintendenza. Nel provvedimento il dott. Pirro Balatto scrive in premessa: “Rilevata la necessità di sgomberare il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna n. 1034 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28/12/2001; considerato, inoltre, che la sanzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi comminata con la sentenza penale di condanna esplica i suoi effetti a carico non solo del condannato ma anche degli eventuali titolari di diritti reali sull’area di sedime, ciò a prescindere dalla circostanza che l’abuso sia addebitabile a questi ultimi quali committenti od esecutori materiali in ossequio al principio generale per cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranci alla commissione del reato (Cassazione n. 47281/2009); ritenuto che, al fine di procedere in sicurezza alle operazioni, il manufatto abusivo deve risultare già sgombero da persone o da cose e le eventuali forniture di energia elettrica, acqua e/o gas devono essere state già distaccate. atteso che il manufatto da demolire si trova nell’attuale disponibilità anche di soggetti estranci alla procedura RESA in oggetto e ritenuto necessario informare questi ultimi dell’esistenza della presente procedura”.
Da qui si arriva alle disposizioni del sostituto procuratore che ordina “a L.C., nata a Napoli il (omissis), unitamente al proprio nucleo familiare e a coloro che risiedano nella stessa unità immobiliare, lo sgombero del manufatto situato in Serrara Fontana (NA) alla Via (omissis). I proprietari ed occupanti a qualsiasi titolo degli immobili sono pertanto invitati a liberare i locali da persone e cose entro la data del 7 gennaio 2025, evidenziandosi che, in mancanza, alla data fissata, si procederà coattivamente allo sgombero delle persone; ed eventuali danni a cose non dislocate, derivanti dalla demolizione a farsi, saranno interamente a carico del condannato (trattandosi di demolizione alla quale costui è obbligato e procedendo quest’ufficio in danno della medesima)”. Insomma, di fatto martedì una donna e i suoi figli dovranno lasciare la propria abitazione e non sapranno dove andare, tutto questo mentre in quel di Milano si sanano e condonano palazzi e grattacieli. Due facce della stessa Italia, una situazione davvero difficile, di più impossibile, da tollerare. Come da prassi l’ordine di sgombero si chiude con le rituali indicazioni che riportiamo integralmente per completezza di informazione: “Qualora le parti o chi ne abbia interesse, vogliano procedere all’autodemolizione, devono trasmettere all’Ufficio procedente, una istanza di autorizzazione completa di tutto quanto di seguito richiesto: l’impegno a effettuare a propria cura e spese l’integrale demolizione di quanto oggetto di sentenza; l’indicazione della ditta idonea incaricata dell’autodemolizione; l’indicazione del direttore dei lavori di autodemolizione e del coordinatore della sicurezza del cantiere; l’indicazione delle modalità di smistamento dei materiali di risulta dell’autodemolizione; il crono programma dei lavori e in particolare l’indicazione del termine iniziale e finale dei lavori di autodemolizione; la prova dell’avvenuto pagamento dell’onorario e delle spese di consulenza nella misura liquidata con decreto dal P.M. assegnatario del procedimento, oltre Iva e Cpa, se dovuti. L’istanza deve essere completata entro il 7 gennaio 2025. II P.M si riserva la possibilità di affidare la sorveglianza dei lavori di demolizione ad un consulente tecnico all’uopo nominato, che verifichi l’integralità dei lavori di demolizione e ripristino, nonché la liceità e la completezza dell’attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione. Gli eventuali costi dell’attività di sorveglianza saranno interamente addebitati alla parte istante e inclusi nell’impegno da sottoscrivere”.
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